Art. 12.
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346 , 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 .
Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all' art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 303 ed all' art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668 .
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346 , 12 aprile 1946, n. 361 e 12 dicembre 1947, n. 1406 .
Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all' art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 303 ed all' art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668 .