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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
ALACQUA CONCETTA AN LOR, Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007277213000 BOLLO IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007277213000 BOLLO TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007277213000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016945104000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016945104000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005490214000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005490214000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005490214000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005866338000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4881/2025 depositato il
09/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249007277213, ricevuta il 2.12.2024, con la quale l'Agente della IS richiedeva il pagamento della somma complessiva pari ad Euro 13.326,17 relativa a cartelle di pagamento emesse sulla base di ruoli formati da diversi Enti impositori.
Eccepiva la nullità per i seguenti motivi: − mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
− prescrizione;
− Eccezione di nullità degli atti prodromici alla intimazione di pagamento per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e della relativa notifica.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese processuali, con distrazione a favore del difensore costituito.
Il 15 luglio 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando e chiedendo il rigetto del ricorso;
il 6.08.2025 si costituiva pure l'Agenzia IS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Barcellona P.G. restava contumace.
Il 15 luglio 2025 il ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 9.09.2025, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Comune di Barcellona P.G., non cotituitosi, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Si osserva che l'Agenzia della IS si è costituita, come suddetto, solo in data 6.08.2025; tenuto conto del periodo di sospensione feriale, quindi, la sua produzione documentale è da ritenersi tardiva ex art. 32 del D. lgs 546- 1992 e, come tale, non utilizzabile in questa sede.
Nessuna documentazione ha prodotto l'Agenzia delle Entrate.
I crediti sottostanti all'intimazione opposta, diversi da quelli erariali, si sono prescritti, alle date indicate dalla parte ricorrente, da ultimo con la memoria del 22 luglio 2025, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione.
Solo i crediti costituiti da IVA ed IRPEF 2014 non si sono estinti, in quanto la prescrizione sarebbe maturata il 31.12.2024, mentre l'intimazione in esame è stata notificata il 2.12.2024.
Risultano, invece, prescritti sanzioni ed interessi, come da giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass.
23052/2025: "In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.” L'intimazione va quindi confermata limitatamente ai tributi IVA ed Irpef ed annullata per tutto il resto.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese, attesa la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto ad eccezione del credito irpef e iva 2014 limitatamente ai tributi rispetto a cui rigetta il ricorso. Spese di lite compensate tra le parti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
ALACQUA CONCETTA AN LOR, Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1219/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007277213000 BOLLO IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007277213000 BOLLO TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249007277213000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016945104000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170016945104000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005490214000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005490214000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180005490214000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005866338000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4881/2025 depositato il
09/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso, il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249007277213, ricevuta il 2.12.2024, con la quale l'Agente della IS richiedeva il pagamento della somma complessiva pari ad Euro 13.326,17 relativa a cartelle di pagamento emesse sulla base di ruoli formati da diversi Enti impositori.
Eccepiva la nullità per i seguenti motivi: − mancata rituale notifica delle cartelle presupposte;
− prescrizione;
− Eccezione di nullità degli atti prodromici alla intimazione di pagamento per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e della relativa notifica.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese processuali, con distrazione a favore del difensore costituito.
Il 15 luglio 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, contestando e chiedendo il rigetto del ricorso;
il 6.08.2025 si costituiva pure l'Agenzia IS, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Barcellona P.G. restava contumace.
Il 15 luglio 2025 il ricorrente depositava memoria integrativa.
All'udienza del 9.09.2025, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Comune di Barcellona P.G., non cotituitosi, sebbene regolarmente evocato in giudizio.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Si osserva che l'Agenzia della IS si è costituita, come suddetto, solo in data 6.08.2025; tenuto conto del periodo di sospensione feriale, quindi, la sua produzione documentale è da ritenersi tardiva ex art. 32 del D. lgs 546- 1992 e, come tale, non utilizzabile in questa sede.
Nessuna documentazione ha prodotto l'Agenzia delle Entrate.
I crediti sottostanti all'intimazione opposta, diversi da quelli erariali, si sono prescritti, alle date indicate dalla parte ricorrente, da ultimo con la memoria del 22 luglio 2025, in assenza della prova di atti interruttivi della prescrizione.
Solo i crediti costituiti da IVA ed IRPEF 2014 non si sono estinti, in quanto la prescrizione sarebbe maturata il 31.12.2024, mentre l'intimazione in esame è stata notificata il 2.12.2024.
Risultano, invece, prescritti sanzioni ed interessi, come da giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass.
23052/2025: "In tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.” L'intimazione va quindi confermata limitatamente ai tributi IVA ed Irpef ed annullata per tutto il resto.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese, attesa la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto ad eccezione del credito irpef e iva 2014 limitatamente ai tributi rispetto a cui rigetta il ricorso. Spese di lite compensate tra le parti.