CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI PA TO, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
C.a.m. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Basilicata - Via V. Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002448291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 contro
Regione Basilicata - Via V. Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220140010846509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150008690003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220007246651000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220007849232000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230002177730000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230007927554000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230009346717000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240000149303000 IVA-ALTRO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240000149404000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240001539447000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240002475717000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240003341829000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1 S.R.L. si è opposta all'intimazione di pagamento n. 09220259002448291/000, notificata in data 24 marzo 2025, dall'agente della riscossione, per il periodo d'imposta: 2025, per l'importo di € 1.424.049,69.
La Società ricorrente fa presente che l'intimazione di pagamento n. 09220259002448291/000è relativa al pagamento di debiti erariali e non erariali, recapitata nella casella di posta PEC, in mero file pdf, quindi non sottoscritto nemmeno telematicamente con firma digitale p7m-
La ricorrente si oppone per:
A. decadenza delle cartelle, oltre che prescrizione, trattandosi di ruoli addirittura della fine degli anni 2000
e ultra-quinquennali;
B. nullità della notifica effettuata a mezzo Pec in mero file PDF e senza firma digitale;
C. nullità delle cartelle e dei ruoli per non essere stati emessi né notificati nei termini di legge;
D. nullità degli atti sottostanti per non essere stati notificati ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.;
E. infondatezza e palesi errori nel calcolo delle somme elevate e, soprattutto, interessi;
F. violazione della legge n. 212/2000;
G. nullità delle precedenti notifiche avvenute a mezzo posta.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed In via preliminare ha contestato l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. A fronte, infatti, della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il 24 marzo 2025 (come da originale notifica a mezzo PEC allegata), la ricorrente ha provveduto ad interporre ricorso il 28 maggio 2025 (come da originale ricorso notificato allegato) oltre il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92 (scadenza 23 maggio 2025). Del resto, afferma l'Ufficio, la stessa parte nel ricorso ben si guarda dal precisare la data di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare di aver ricevuto una comunicazione nella propria casella PEC “alla fine del mese di marzo 2025.
Da quanto esposto, sostiene l'Ufficio, deriva l'inammissibilità del ricorso prevista dal citato art. 21, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Nonostante l'eccezione di inammissibilità del ricorso l'Ufficio contesta, nel merito, tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente e conclude affermando che: Alla luce di quanto evidenziato, voglia codesta On.le CGT valutare, ai fini della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c., il carattere meramente strumentale e temerario della condotta processuale di controparte. Pertanto chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero rigettarlo e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Inoltre, in ragione della palese infondatezza del ricorso, condannare la ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che la ricorrente si è opposta all'intimazione di pagamento n. 09220259002448291000 notificata il 24/03/2025, unitamente e limitatamente alle 12 (dodici) presupposte cartelle.
In via pregiudiziale, l'Agente della riscossione eccepisce l'inammissibilità e/o l'improponibilità del presente ricorso avverso 7 (sette) cartelle di pagamento (n. 09220140010846509000, n. 09220150008690003000,
n. 09220220007246651000, n. 09220220007849232000, n. 09220230002177730000, n. 09220230007927554000,
n. 09220230009346717000), con i rispettivi carichi tributari, comprese tra quelle impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259002448291000, avendo il ricorrente già proposto opposizione per contestare le medesime cartelle, e per le stesse ragioni, innanzi al Giudice tributario.
A tal proposito l'Ufficio evidenzia che il principio del “ne bis in idem”, quale norma di ordine pubblico processuale che trova applicazione anche nel processo tributario, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia per atti già compresi in precedenti giudizi divenuti definitivi.
Alla luce di tanto, inoltre, considerato che controparte ha avuto di certo conoscenza della propria precedente azione giudiziale, appare evidente come la stessa sia incorsa nella responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per “abuso del diritto all'impugnazione “ e come essa sia tenuta al risarcimento del conseguente danno nella misura che l'On.le Corte adita riterrà equa al fine di salvaguardare il prioritario interesse pubblico al buon andamento della giustizia, come del resto opportunamente sancito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con ordinanza n. 13899 del 03 giugno 2013.
Nel merito l'Ufficio fa presente che controparte eccepisce la nullità degli atti notificati a mezzo PEC;
in particolare, contesta il formato del file, che risulta essere stato emesso con estensione .pdf anziché .p7m,
e l'omessa apposizione di firma digitale.
La firma digitale in formato PAdES è un file con estensione “.pdf”, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato, usualmente pre-installati oramai su tutti i computer di ordinario acquisto (come ad esempio acrobat reader). Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire di firmare solo documenti di tipo “.pdf”.
Riguardo all'altra eccezione formulata da controparte, con cui contesta che all'invio di una cartella di pagamento o di un atto di riscossione tramite PEC sia necessaria la sottoscrizione dei medesimi atti tramite firma informatica, l'Ufficio precisa che la firma digitale altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, questa, astrattamente, possiede caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione e a livello di integrità dell'atto.
Appare, tuttavia, contraddittorio richiedere una “firma digitale” per un atto della riscossione notificato in via digitale, per il quale non è parimenti imposta, ai medesimi fini di garanzia dell'integrità di cui sopra, una sottoscrizione nella misura in cui lo stesso atto fosse notificato in via cartacea, del funzionario preposto;
ciò, essendo, tra l'altro, espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 149 bis del codice di procedura civile, che, viceversa, la prescrive per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario. Di conseguenza, sostiene l'Ufficio, il preteso onere di firma, rappresenta un quid pluris del tutto escluso dalla normativa vigente, tenuto conto, peraltro, che l'integrità dell'atto non è assicurata unicamente dall'apposizione della firma digitale, sussistendo, invero, nella disciplina di settore, precise modalità alternative. Inoltre l'Ufficio contesta gli ulteriori motivi di eccezione e dimostra l'avvenuta notifica di tutti gli atti.
La Regione Basilicata si è costituita in giudizio ed in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09220150008690000000, sottesa all'intimazione impugnata, in quanto violativa del principio del ne bis in idem, pacificamente applicabile anche al contenzioso tributario, come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 15441/2010. Infatti, con sentenza n. 20/2018 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA, Sezione III, si è già pronunciata sulla richiamata cartella relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2010, tra le medesime parti, rigettando il ricorso e confermando la legittimità della pretesa tributaria avanzata dalla
Regione Basilicata. Pertanto, trattandosi della stessa causa petendi e medesima pretesa impositiva, il ricorso risulta essere una reiterazione indebita di un atto già oggetto di giudicato, con conseguente inammissibilità per violazione del divieto di duplicazione dei procedimenti per fatti già definiti.
Per l'anno d'imposta 2009 la REGIONE BASILICATA interviene chiedendo il rigetto del ricorso considerato che gli atti di accertamento prodromici non sono stati impugnati benché emessi dall' Ufficio Ragioneria
Generale e Fiscalità Regionale e regolarmente notificati al ricorrente. Infatti, la Regione Basilicata prova, con la documentazione versata in atti, l'avvenuta notifica e ricezione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella richiamata nell'avv. di intimazione impugnato. Quest'ultimo non è da considerarsi quale primo atto interruttivo della prescrizione, giacché il contribuente ha avuto cognizione della pretesa impositiva della
REGIONE BASILICATA, avendo ricevuto gli atti di accertamento che hanno interrotto i termini di prescrizione ordinari, quindi l'eccezione è da ritenersi del tutto infondata e pretestuosa.
La Regione dopo aver ulteriormente contro dedotto ai motivi di opposizione ha richiesto il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nonché di valutare il comportamento della parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, comma 3, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da
“lite temeraria”, giacché, nonostante una precedente pronuncia giurisdizionale ha inteso proseguire il giudizio dando luogo a un inutile processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Potenza, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Basilicata, osserva che il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92 (scadenza 23 maggio 2025).
Infatti l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24/3/2025, il ricorso è stato notificato agli Uffici in data 28/05/2025, il termine di 60 gg per proporre ricorso scadeva in data 23/05/2025, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le articolate questioni proposte dal ricorrente nel ricorso, benché tardivo, non consentono a questa Corte di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto non è manifesta la mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso e la condotta tesa ad abusare del processo.
Quanto alle spese di giudizio, esse seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92 e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00, da dividere in parti uguali fra le parti resistenti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI PA TO, TO
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
C.a.m. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Basilicata - Via V. Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220259002448291000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 contro
Regione Basilicata - Via V. Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220140010846509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150008690003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220007246651000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220220007849232000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230002177730000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230007927554000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220230009346717000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240000149303000 IVA-ALTRO 2019
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240000149404000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240001539447000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240002475717000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220240003341829000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1 S.R.L. si è opposta all'intimazione di pagamento n. 09220259002448291/000, notificata in data 24 marzo 2025, dall'agente della riscossione, per il periodo d'imposta: 2025, per l'importo di € 1.424.049,69.
La Società ricorrente fa presente che l'intimazione di pagamento n. 09220259002448291/000è relativa al pagamento di debiti erariali e non erariali, recapitata nella casella di posta PEC, in mero file pdf, quindi non sottoscritto nemmeno telematicamente con firma digitale p7m-
La ricorrente si oppone per:
A. decadenza delle cartelle, oltre che prescrizione, trattandosi di ruoli addirittura della fine degli anni 2000
e ultra-quinquennali;
B. nullità della notifica effettuata a mezzo Pec in mero file PDF e senza firma digitale;
C. nullità delle cartelle e dei ruoli per non essere stati emessi né notificati nei termini di legge;
D. nullità degli atti sottostanti per non essere stati notificati ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.;
E. infondatezza e palesi errori nel calcolo delle somme elevate e, soprattutto, interessi;
F. violazione della legge n. 212/2000;
G. nullità delle precedenti notifiche avvenute a mezzo posta.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza si è costituita in giudizio ed In via preliminare ha contestato l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. A fronte, infatti, della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata il 24 marzo 2025 (come da originale notifica a mezzo PEC allegata), la ricorrente ha provveduto ad interporre ricorso il 28 maggio 2025 (come da originale ricorso notificato allegato) oltre il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92 (scadenza 23 maggio 2025). Del resto, afferma l'Ufficio, la stessa parte nel ricorso ben si guarda dal precisare la data di notifica dell'atto impugnato, limitandosi ad affermare di aver ricevuto una comunicazione nella propria casella PEC “alla fine del mese di marzo 2025.
Da quanto esposto, sostiene l'Ufficio, deriva l'inammissibilità del ricorso prevista dal citato art. 21, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Nonostante l'eccezione di inammissibilità del ricorso l'Ufficio contesta, nel merito, tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente e conclude affermando che: Alla luce di quanto evidenziato, voglia codesta On.le CGT valutare, ai fini della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c., il carattere meramente strumentale e temerario della condotta processuale di controparte. Pertanto chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero rigettarlo e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Inoltre, in ragione della palese infondatezza del ricorso, condannare la ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.96 del c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha fatto presente che la ricorrente si è opposta all'intimazione di pagamento n. 09220259002448291000 notificata il 24/03/2025, unitamente e limitatamente alle 12 (dodici) presupposte cartelle.
In via pregiudiziale, l'Agente della riscossione eccepisce l'inammissibilità e/o l'improponibilità del presente ricorso avverso 7 (sette) cartelle di pagamento (n. 09220140010846509000, n. 09220150008690003000,
n. 09220220007246651000, n. 09220220007849232000, n. 09220230002177730000, n. 09220230007927554000,
n. 09220230009346717000), con i rispettivi carichi tributari, comprese tra quelle impugnate unitamente all'avviso di intimazione n. 09220259002448291000, avendo il ricorrente già proposto opposizione per contestare le medesime cartelle, e per le stesse ragioni, innanzi al Giudice tributario.
A tal proposito l'Ufficio evidenzia che il principio del “ne bis in idem”, quale norma di ordine pubblico processuale che trova applicazione anche nel processo tributario, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia per atti già compresi in precedenti giudizi divenuti definitivi.
Alla luce di tanto, inoltre, considerato che controparte ha avuto di certo conoscenza della propria precedente azione giudiziale, appare evidente come la stessa sia incorsa nella responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per “abuso del diritto all'impugnazione “ e come essa sia tenuta al risarcimento del conseguente danno nella misura che l'On.le Corte adita riterrà equa al fine di salvaguardare il prioritario interesse pubblico al buon andamento della giustizia, come del resto opportunamente sancito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con ordinanza n. 13899 del 03 giugno 2013.
Nel merito l'Ufficio fa presente che controparte eccepisce la nullità degli atti notificati a mezzo PEC;
in particolare, contesta il formato del file, che risulta essere stato emesso con estensione .pdf anziché .p7m,
e l'omessa apposizione di firma digitale.
La firma digitale in formato PAdES è un file con estensione “.pdf”, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato, usualmente pre-installati oramai su tutti i computer di ordinario acquisto (come ad esempio acrobat reader). Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, può essere apposta con diverse modalità e rende il documento facilmente accessibile, con il limite di consentire di firmare solo documenti di tipo “.pdf”.
Riguardo all'altra eccezione formulata da controparte, con cui contesta che all'invio di una cartella di pagamento o di un atto di riscossione tramite PEC sia necessaria la sottoscrizione dei medesimi atti tramite firma informatica, l'Ufficio precisa che la firma digitale altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, questa, astrattamente, possiede caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione e a livello di integrità dell'atto.
Appare, tuttavia, contraddittorio richiedere una “firma digitale” per un atto della riscossione notificato in via digitale, per il quale non è parimenti imposta, ai medesimi fini di garanzia dell'integrità di cui sopra, una sottoscrizione nella misura in cui lo stesso atto fosse notificato in via cartacea, del funzionario preposto;
ciò, essendo, tra l'altro, espressamente esclusa l'applicabilità dell'articolo 149 bis del codice di procedura civile, che, viceversa, la prescrive per la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario. Di conseguenza, sostiene l'Ufficio, il preteso onere di firma, rappresenta un quid pluris del tutto escluso dalla normativa vigente, tenuto conto, peraltro, che l'integrità dell'atto non è assicurata unicamente dall'apposizione della firma digitale, sussistendo, invero, nella disciplina di settore, precise modalità alternative. Inoltre l'Ufficio contesta gli ulteriori motivi di eccezione e dimostra l'avvenuta notifica di tutti gli atti.
La Regione Basilicata si è costituita in giudizio ed in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09220150008690000000, sottesa all'intimazione impugnata, in quanto violativa del principio del ne bis in idem, pacificamente applicabile anche al contenzioso tributario, come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 15441/2010. Infatti, con sentenza n. 20/2018 la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA, Sezione III, si è già pronunciata sulla richiamata cartella relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2010, tra le medesime parti, rigettando il ricorso e confermando la legittimità della pretesa tributaria avanzata dalla
Regione Basilicata. Pertanto, trattandosi della stessa causa petendi e medesima pretesa impositiva, il ricorso risulta essere una reiterazione indebita di un atto già oggetto di giudicato, con conseguente inammissibilità per violazione del divieto di duplicazione dei procedimenti per fatti già definiti.
Per l'anno d'imposta 2009 la REGIONE BASILICATA interviene chiedendo il rigetto del ricorso considerato che gli atti di accertamento prodromici non sono stati impugnati benché emessi dall' Ufficio Ragioneria
Generale e Fiscalità Regionale e regolarmente notificati al ricorrente. Infatti, la Regione Basilicata prova, con la documentazione versata in atti, l'avvenuta notifica e ricezione dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella richiamata nell'avv. di intimazione impugnato. Quest'ultimo non è da considerarsi quale primo atto interruttivo della prescrizione, giacché il contribuente ha avuto cognizione della pretesa impositiva della
REGIONE BASILICATA, avendo ricevuto gli atti di accertamento che hanno interrotto i termini di prescrizione ordinari, quindi l'eccezione è da ritenersi del tutto infondata e pretestuosa.
La Regione dopo aver ulteriormente contro dedotto ai motivi di opposizione ha richiesto il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nonché di valutare il comportamento della parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, comma 3, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da
“lite temeraria”, giacché, nonostante una precedente pronuncia giurisdizionale ha inteso proseguire il giudizio dando luogo a un inutile processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Potenza, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Basilicata, osserva che il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92 (scadenza 23 maggio 2025).
Infatti l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24/3/2025, il ricorso è stato notificato agli Uffici in data 28/05/2025, il termine di 60 gg per proporre ricorso scadeva in data 23/05/2025, per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le articolate questioni proposte dal ricorrente nel ricorso, benché tardivo, non consentono a questa Corte di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. in quanto non è manifesta la mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso e la condotta tesa ad abusare del processo.
Quanto alle spese di giudizio, esse seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n.
546/92 e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00, da dividere in parti uguali fra le parti resistenti.