Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24/03/2025, il ricorso è stato notificato agli Uffici in data 28/05/2025, il termine di 60 gg per proporre ricorso scadeva in data 23/05/2025.

  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24/03/2025, il ricorso è stato notificato agli Uffici in data 28/05/2025, il termine di 60 gg per proporre ricorso scadeva in data 23/05/2025.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo per tutte le doglianze, rendendo superflua l'analisi di questa eccezione.

  • Rigettato
    Violazione del principio del ne bis in idem

    La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo per tutte le doglianze, rendendo superflua l'analisi di questa eccezione.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    Non è manifesta la mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso e la condotta tesa ad abusare del processo.

  • Rigettato
    Lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

    Non è manifesta la mala fede o colpa grave nella proposizione del ricorso e la condotta tesa ad abusare del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 58
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo