TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6913/2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 Popolare Cinese), il 6/07/1979
e
(c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2 E, il 13
entrambi con l'avv. NICOLA MLADOVAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 24/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...], il [...] Parte_1 e
, nato a [...], il Parte_2 13/12/1972, uniti in matrimonio il 16/02/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 2008, n. 4, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita a Conegliano (TV), via Belluno n. 13, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà assegnata alla stessa con gli arredi e Parte_1 corredi per abitarla unitamente ai figli e . Il sig. si Per_1 Per_2 Parte_2 impegna a trasferire la residenza e lasciare l'immobile familiare entro il mese di dicembre 2025;
3) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa Per_2 da cui riceverà cura, educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Conegliano (TV) via Belluno n. 13.
Il padre potrà vedere e stare con il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
inoltre, compatibilmente i rispettivi impegni lavorativi e/o scolastici, il padre potrà vedere e stare con il figlio un giorno a settimana, previo accordo con la madre. Per_2
I genitori potranno modificare gli accordi qui sanciti a seconda degli impegni reciproci e degli impegni del ragazzo stabilendo, con congruo anticipo, eventuali cambi di programma o variazioni di giornate e/o di orario.
Inoltre, il minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, e metà delle vacanze pasquali.
4) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 650,00 (pari ad €
325,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa della separazione;
5) Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, disciplinate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, cui si fa espresso richiamo, e verranno rimborsate al genitore che abbia anticipato tale costo, in contanti od in altra forma concordata, con cadenza mensile e previa esibizione di idonea documentazione;
6) i ricorrenti concordano che l'assegno unico Inps, dell'importo di € 282,00, attualmente percepito dal sig. verrà diviso al 50% tra i genitori;
Parte_2 finchè non avrà attuazione la richiesta di erogazione del beneficio in due quote all'Inps, il sig. si impegna a versare la metà dell'importo (ad oggi Parte_2 pari ad € 141,00) alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese;
Parte_1
7) Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate come per legge al
50% da ciascun coniuge;
8) i coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 6913/2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1 Popolare Cinese), il 6/07/1979
e
(c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2 E, il 13
entrambi con l'avv. NICOLA MLADOVAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 24/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...], il [...] Parte_1 e
, nato a [...], il Parte_2 13/12/1972, uniti in matrimonio il 16/02/2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) dell'anno 2008, n. 4, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di autodeterminarsi nelle rispettive scelte di vita, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita a Conegliano (TV), via Belluno n. 13, di proprietà esclusiva della signora , rimarrà assegnata alla stessa con gli arredi e Parte_1 corredi per abitarla unitamente ai figli e . Il sig. si Per_1 Per_2 Parte_2 impegna a trasferire la residenza e lasciare l'immobile familiare entro il mese di dicembre 2025;
3) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa Per_2 da cui riceverà cura, educazione ed istruzione, con residenza prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Conegliano (TV) via Belluno n. 13.
Il padre potrà vedere e stare con il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera;
inoltre, compatibilmente i rispettivi impegni lavorativi e/o scolastici, il padre potrà vedere e stare con il figlio un giorno a settimana, previo accordo con la madre. Per_2
I genitori potranno modificare gli accordi qui sanciti a seconda degli impegni reciproci e degli impegni del ragazzo stabilendo, con congruo anticipo, eventuali cambi di programma o variazioni di giornate e/o di orario.
Inoltre, il minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie, e metà delle vacanze pasquali.
4) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 650,00 (pari ad €
325,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa della separazione;
5) Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, disciplinate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, cui si fa espresso richiamo, e verranno rimborsate al genitore che abbia anticipato tale costo, in contanti od in altra forma concordata, con cadenza mensile e previa esibizione di idonea documentazione;
6) i ricorrenti concordano che l'assegno unico Inps, dell'importo di € 282,00, attualmente percepito dal sig. verrà diviso al 50% tra i genitori;
Parte_2 finchè non avrà attuazione la richiesta di erogazione del beneficio in due quote all'Inps, il sig. si impegna a versare la metà dell'importo (ad oggi Parte_2 pari ad € 141,00) alla sig.ra entro il giorno 25 di ogni mese;
Parte_1
7) Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno beneficiate come per legge al
50% da ciascun coniuge;
8) i coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi