Articolo 22 della Legge 16 aprile 1987, n. 183
Articolo 21
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28 maggio 1987
Art. 22. (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Entrata in vigore il 28 maggio 1987
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