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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9286 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14300/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Q. Meliadò presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti R. M. Zanchetta e M. Olivieri presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.6.2010 in Gallipoli (LE) (anno 2010, atto n. 22, parte 2, serie A) in separazione di beni.
Separati con sentenza n. 6255/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 12.07.2023 e pubblicata il 20.7.2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 Con il seguente figlio: , nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO Con ricorso depositato in data 10.04.2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo altresì l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento paritetico del minore e il mantenimento diretto dello stesso in capo ad entrambi i genitori con concorso, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa familiare alla madre con impegno delle parti a vendere l'immobile al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.2025 si è Parte_2 costituita in giudizio e, aderendo alla domanda di divorzio, di affido condiviso del minore e di assegnazione della casa familiare alla madre, ha chiesto la regolamentazione della frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati e il contributo paterno nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11.11.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con la mamma Per_1
2.conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre
3.salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, frequentazioni padre/figlio: a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna , starà con il papà il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì Per_1 sera dopo cena. Il minore trascorrerà i ccd.dd. ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze natalizie verrà trascorso da
per uguale tempo con ciascun genitore, alternando su base annuale il primo periodo – dalla Per_1 chiusura della scuola al 30 dicembre e il secondo periodo, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Le vacanze di Pasqua e Carnevale verranno trascorse, per l'intero periodo, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive- nel periodo dalla chiusura della scuola alla ripresa della scuola- trascorrerà con ciascun genitore quattro settimane di villeggiatura cui due Per_1 anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 15 aprile di ogni anno. Per le restanti settimane starà con ciascun genitore sulla base del criterio dell'alternanza settimanale Per_1
4.conferma del contributo ordinario diretto al mantenimento del minore e della suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%
5.AU suddivisione in ragione del 50% tra i genitori 6.spese di lite compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato (per quanto non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Quindi il Giudice ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di voler
Pagina 2 di 3 ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.6.2010 in Gallipoli (LE) tra e (anno 2010, atto n. 22, parte 2, Parte_1 Parte_2 serie A, trascritto altresì presso il Comune di Milano al n. 250, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallipoli (LE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ Pagina 3 di 3
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Q. Meliadò presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti R. M. Zanchetta e M. Olivieri presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.6.2010 in Gallipoli (LE) (anno 2010, atto n. 22, parte 2, serie A) in separazione di beni.
Separati con sentenza n. 6255/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 12.07.2023 e pubblicata il 20.7.2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
Pagina 1 di 3 Con il seguente figlio: , nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO Con ricorso depositato in data 10.04.2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo altresì l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento paritetico del minore e il mantenimento diretto dello stesso in capo ad entrambi i genitori con concorso, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa familiare alla madre con impegno delle parti a vendere l'immobile al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.07.2025 si è Parte_2 costituita in giudizio e, aderendo alla domanda di divorzio, di affido condiviso del minore e di assegnazione della casa familiare alla madre, ha chiesto la regolamentazione della frequentazione padre-figlio a fine settimana alternati e il contributo paterno nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza dell'11.11.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.affido condiviso di con collocamento prevalente presso e con la mamma Per_1
2.conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre
3.salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, frequentazioni padre/figlio: a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna , starà con il papà il mercoledì dall'uscita da scuola fino al giovedì Per_1 sera dopo cena. Il minore trascorrerà i ccd.dd. ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo. Il periodo di sospensione scolastica legato alle vacanze natalizie verrà trascorso da
per uguale tempo con ciascun genitore, alternando su base annuale il primo periodo – dalla Per_1 chiusura della scuola al 30 dicembre e il secondo periodo, dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Le vacanze di Pasqua e Carnevale verranno trascorse, per l'intero periodo, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive- nel periodo dalla chiusura della scuola alla ripresa della scuola- trascorrerà con ciascun genitore quattro settimane di villeggiatura cui due Per_1 anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 15 aprile di ogni anno. Per le restanti settimane starà con ciascun genitore sulla base del criterio dell'alternanza settimanale Per_1
4.conferma del contributo ordinario diretto al mantenimento del minore e della suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 50%
5.AU suddivisione in ragione del 50% tra i genitori 6.spese di lite compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato (per quanto non depositata) al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. Quindi il Giudice ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di voler
Pagina 2 di 3 ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.6.2010 in Gallipoli (LE) tra e (anno 2010, atto n. 22, parte 2, Parte_1 Parte_2 serie A, trascritto altresì presso il Comune di Milano al n. 250, parte II, serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gallipoli (LE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ Pagina 3 di 3
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