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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IS LO TO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 834/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27127 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72128 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72129 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72130 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla società M.T. S.p.a, la società Ricorrente_1
(C.f. e P.Iva P.IVA_1) con sede in Cosenza al Indirizzo_1, in persona del liquidatore, l.r.p.t. Rappresentante_1 (C.f. CF_Rappresentante_1) nata a [...] il Data di nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Scalea alla Indirizzo_3 , eleggeva anche domicilio, impugnava:
1) L'avviso di accertamento n. 72127 del 30/08/2023 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2018;
2) L'avviso di accertamento n. 72128 del 30/08/2023 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2019;
3) L'avviso di accertamento n. 72129 del 25/3/2022 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità
2020;
4) L'avviso di accertamento n. 72130 del 25/3/2022 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità
2021;
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione degli atti impugnati e comunque l'infondatezza della pretesa, atteso l'erroneo valore venale attribuito ai terreni oggetto di accertamento e concludeva, chiedendo in via principale l'annullamento di tali atti o in subordine la riduzione della “pretesa impositiva del Comune di Rende
e, per esso, del Concessionario del servizio M.T. SpA, alle somme che dovessero risultare legittimamente dovute e applicare il cumulo giuridico delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento opposti e, conseguentemente, quantificare l'importo delle sanzioni nella misura minima di € 373,50 o, comunque, in misura inferiore a quella risultante dal cumulo materiale”; il tutto con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva la società «M.T. S.p.A.» con sede in Indirizzo_4, C. F. P.IVA_2 e P.IVA 02638260402, in persona del consigliere delegato Difensore_2 (C.F.: CF_Difensore_2), Consigliere Delegato, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Questa Corte, dopo aver tentato di conciliare la controversia, disponeva CTU al fine di valutare il valore venale dei terreni oggetto dell'imposta
Espletata la CTU, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
1) Che sia infondato il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione degli atti impugnati;
ha, al riguardo, affermato la Suprema Corte: “ A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto alla base della pretesa tributaria, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere dell'amministrazione di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri” ( così Cass.32102/2025); nel caso in esame gli atti impugnati contengono tutti gli elementi indicati dalla Suprema Corte ai fini della loro sufficiente motivazione;
1) Che, ciò posto, nel merito il ricorso sia fondato nei limiti che seguono;
il CTU, con adeguato procedimento, pienamente condiviso da questo Giudicante e facendo ricorso al metodo sintetico comparativo – metodologia questa aderente al disposto di cui all'art. 5, comma 5 della legge 504/92 ( conf. art. 1, comma 746, legge
160/2019), secondo il quale” Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” – ha determinato in €.163.838,40 il valore delle aree edificabili sulle quali calcolare l'imposta; su tale parametro deve, perciò, essere rideterminata l'imposta pretesa con gli atti impugnati, mentre le sanzioni devono essere determinate con applicazione del regime della continuazione
( così Cass. 6848 del 14 marzo 2025 : “ In tema di sanzioni amministrative tributarie, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, trova applicazione il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Ai fini dell'applicazione di tale istituto rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, non essendo necessario che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione. Il principio si applica anche alle sanzioni per omesso o parziale versamento di ICI e IMU, trattandosi di violazioni della medesima natura riferite al medesimo immobile per annualità successive.”)
Infine le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio e rilevato che parte resistente ha motivato la sua mancate adesione alla proposta di conciliazione della Corte, si compensano integralmente tra le parti, mentre le spese per la CTU, per come liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna
P.Q.M.
la Corte in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, quantifica in €.163.838,40 Il valore delle aree oggetto dell'imposta e dispone l'applicazione del principio della continuazione alla rideterminazione delle sanzioni.
Compensa le spese del giudizio e pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna le spese per la CTU.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IS LO TO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 834/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27127 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72128 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72129 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 72130 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla società M.T. S.p.a, la società Ricorrente_1
(C.f. e P.Iva P.IVA_1) con sede in Cosenza al Indirizzo_1, in persona del liquidatore, l.r.p.t. Rappresentante_1 (C.f. CF_Rappresentante_1) nata a [...] il Data di nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Scalea alla Indirizzo_3 , eleggeva anche domicilio, impugnava:
1) L'avviso di accertamento n. 72127 del 30/08/2023 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2018;
2) L'avviso di accertamento n. 72128 del 30/08/2023 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2019;
3) L'avviso di accertamento n. 72129 del 25/3/2022 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità
2020;
4) L'avviso di accertamento n. 72130 del 25/3/2022 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità
2021;
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione degli atti impugnati e comunque l'infondatezza della pretesa, atteso l'erroneo valore venale attribuito ai terreni oggetto di accertamento e concludeva, chiedendo in via principale l'annullamento di tali atti o in subordine la riduzione della “pretesa impositiva del Comune di Rende
e, per esso, del Concessionario del servizio M.T. SpA, alle somme che dovessero risultare legittimamente dovute e applicare il cumulo giuridico delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento opposti e, conseguentemente, quantificare l'importo delle sanzioni nella misura minima di € 373,50 o, comunque, in misura inferiore a quella risultante dal cumulo materiale”; il tutto con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva la società «M.T. S.p.A.» con sede in Indirizzo_4, C. F. P.IVA_2 e P.IVA 02638260402, in persona del consigliere delegato Difensore_2 (C.F.: CF_Difensore_2), Consigliere Delegato, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Questa Corte, dopo aver tentato di conciliare la controversia, disponeva CTU al fine di valutare il valore venale dei terreni oggetto dell'imposta
Espletata la CTU, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
1) Che sia infondato il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione degli atti impugnati;
ha, al riguardo, affermato la Suprema Corte: “ A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto alla base della pretesa tributaria, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere dell'amministrazione di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'imposta, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri” ( così Cass.32102/2025); nel caso in esame gli atti impugnati contengono tutti gli elementi indicati dalla Suprema Corte ai fini della loro sufficiente motivazione;
1) Che, ciò posto, nel merito il ricorso sia fondato nei limiti che seguono;
il CTU, con adeguato procedimento, pienamente condiviso da questo Giudicante e facendo ricorso al metodo sintetico comparativo – metodologia questa aderente al disposto di cui all'art. 5, comma 5 della legge 504/92 ( conf. art. 1, comma 746, legge
160/2019), secondo il quale” Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” – ha determinato in €.163.838,40 il valore delle aree edificabili sulle quali calcolare l'imposta; su tale parametro deve, perciò, essere rideterminata l'imposta pretesa con gli atti impugnati, mentre le sanzioni devono essere determinate con applicazione del regime della continuazione
( così Cass. 6848 del 14 marzo 2025 : “ In tema di sanzioni amministrative tributarie, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, trova applicazione il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Ai fini dell'applicazione di tale istituto rileva la sussistenza di violazioni della stessa indole, non essendo necessario che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione. Il principio si applica anche alle sanzioni per omesso o parziale versamento di ICI e IMU, trattandosi di violazioni della medesima natura riferite al medesimo immobile per annualità successive.”)
Infine le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio e rilevato che parte resistente ha motivato la sua mancate adesione alla proposta di conciliazione della Corte, si compensano integralmente tra le parti, mentre le spese per la CTU, per come liquidate con separato provvedimento, vengono definitivamente poste a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna
P.Q.M.
la Corte in parziale accoglimento del ricorso di cui in epigrafe, quantifica in €.163.838,40 Il valore delle aree oggetto dell'imposta e dispone l'applicazione del principio della continuazione alla rideterminazione delle sanzioni.
Compensa le spese del giudizio e pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna le spese per la CTU.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026