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Commentario • 1
- 1. Il porto d’armi tra divieto e concessione: quando lo Stato decide di autorizzareRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 15 marzo 2026
Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi. A stabilirlo è stato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione V, con la Sentenza del 2 marzo 2026, n. 1465.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01465/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3773 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cimarosa, 32;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Carabinieri Comando Provinciale di Napoli, Carabinieri della Stazione di Napoli Secondigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale dell’1/07/2025 con il quale vengono ritirate, a titolo cautelare, armi e munizioni al ricorrente ex art. 39 TULPS;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l’8\8\2025:
del Decreto 0318699 del 06/08/2025, emesso dal Prefetto di Napoli, con il quale vengono disposti, a carico del ricorrente, il divieto di detenere armi e munizioni e la revoca dei titoli di polizia in materia di armi e munizioni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-l’1\10\2025 :
del Decreto 0378532 del 25/09/2025, emesso dal Prefetto di Napoli, recante conferma del precedente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e della Stazione dei Carabinieri di Napoli Secondigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa AR BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità per plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Esponeva che, a seguito di un diverbio con alcuni vicini (esitato in reciproche querele), era intervenuto il provvedimento di divieto di detenzione armi, gravemente pregiudizievole stante l’attività lavorativa di guardia giurata da lui svolta.
Dapprima con decreto e poi con ordinanza cautelare, il Tar ordinava il riesame del provvedimento rappresentando la necessità di congrua motivazione sulla eventuale ritenuta prevalenza dell’interesse pubblico sul diritto al lavoro del privato ricorrente.
In sede di riesame, il Prefetto confermava il divieto, impugnato con motivi aggiunti sostanzialmente riproduttivi di quelli sollevati con il ricorso principale.
All’esito della pubblica udienza del 24 febbraio 2026, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
1. Va opportunamente premesso che i provvedimenti di diniego del porto d’armi e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sono disciplinati dagli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S.
Il legislatore, nella materia de qua, affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta del soggetto richiedente e all’affidamento che lo stesso può dare.
Il potere di rilasciare le licenze in materia di armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975; la regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali, che è compito dall’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse”. Il giudice delle leggi ha osservato, altresì, che, “dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia, deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di un bilanciamento che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – miri a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica; beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi”.
2. La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è dunque consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. Stato, III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparata dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota un modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto, che, stante, come sopra detto, l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
2.1. L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene le armi o che aspira ad ottenerne il porto. A tal fine l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente aleatori ovvero scarsamente aderenti alla realtà. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico del diverso accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sé da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.
2.2. In questa prospettiva, con evidenza latamente anticipatoria della difesa della legalità, si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. di Stato, III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Tale esegesi è peraltro confermata, sul piano legislativo, dalla formulazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di uso inappropriato.
2.3. Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale dei provvedimenti de quibus, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale. Ebbene, tale sindacato resta penetrante, non limitandosi a profili meramente estrinseci, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità.
Un forma penetrante di sindacato, del resto, si impone di fronte ad un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge; anche qui i principi informanti una tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiedono un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato e presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.
Il giudice amministrativo è dunque chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi utilizzando un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventivo-cautelare, e non sanzionatoria, della misura in esame. (cfr. Cons. di Stato, III, n. 923/2023).
In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno dai fatti in tesi rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.
3. Tutto ciò premesso, occorre aggiungere che l’interesse pubblico alla minima diffusione delle armi, palesato da tutte le disposizioni in materia, non è l’unico interesse involto nei procedimenti de quibus e non può che essere messo in relazione con le ragioni in concreto portate dal destinatario del provvedimento autorizzativo o limitativo e condurre, secondo i casi, ad una valutazione di prevalenza, ove il richiedente chieda semplicemente di esercitare un hobby, sicché la limitazione incide solo su una delle molteplici facoltà nelle quali si estrinseca la personalità del soggetto interessato, ovvero, al contrario, ad una valutazione di recessività, o quantomeno di attenuata rilevanza, ove l’utilizzo delle armi sia collegato alla possibilità stessa di esercitare un’attività lavorativa.
In tale caso, a fronte dell’incidenza del provvedimento finale, in definitiva, sul diritto al lavoro, che trova copertura costituzionale, il provvedimento dell’Autorità di pubblica sicurezza, ostativo o limitativo rispetto all’uso delle armi, richiede una motivazione certamente “rafforzata”, debitamente supportata da una istruttoria non meramente formale, che integri un vaglio completo e autonomo delle risultanze, e dunque una ponderazione della rilevanza e della gravità dei fatti contestati, della loro eventuale occasionalità, della possibilità di reiterazione.
4. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha dedotto l’inaffidabilità del ricorrente, guardia giurata, da un unico episodio, segnalato, di conflittualità “condominiale”, tuttora al vaglio dell’Autorità penale (per effetto di reciproche querele, che hanno generato procedimenti tuttora inesitati), contestato nella sua concreta estrinsecazione dal ricorrente, che ha pure rappresentato di aver attivamente rimosso ogni possibile ragione di futuro contrasto, addirittura modificando il proprio domicilio.
Ritiene il Collegio, allora, che non si sia fatto buon governo della discrezionalità amministrativa affidata all’Autorità nella specie, non avendo l’Amministrazione tenuto adeguato conto della concreta situazione del ricorrente che, in quanto guardia giurata, avrebbe richiesto, in sede di provvedimento di divieto, una motivazione ben più articolata e pregnante sulla ritenuta sua inaffidabilità, posto che quest’ultima sarebbe stata desunta unicamente dal contrasto condominiale verificato in un’unica circostanza, ma ancora non chiarito nelle sue concrete estrinsecazioni fattuali, e, come detto, pure tempestivamente rimosso.
Colgono nel segno, dunque, i rilievi sollevati in ricorso dalla difesa ricorrente in relazione ad entrambi i profili evidenziati, di difetto di istruttoria e di motivazione e di violazione del principio di proporzionalità con riferimento al concorrente e qualificato interesse privato all’uso delle armi e alla concreta situazione.
Il tutto in adesione a diffusa giurisprudenza che, in consimili casi, pur riaffermando la lata discrezionalità dell’Amministrazione in materia, richiede, comunque, una più rigorosa istruttoria e motivazione, nei sensi meglio sopra precisati (cfr., ex pluris, TAR Campania, Napoli, V, nn. 4811/2024 e 1114/2026; TAR Lazio, Roma, I-ter, n. 8379/2025; TAR Lombardia, Brescia, I, n. 727/2025).
5. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque accolti con l’annullamento degli atti impugnati, fatto salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
5.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BR, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.