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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2025, n. 39792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39792 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CI CA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame;
lette le conclusioni della parte civile, RI AL, inviate dall’avv. Gianpiero Calabrese, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 11 aprile 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 18 aprile 2023, con cui CH IE è stato dichiarato colpevole del delitto di diffamazione aggravata e continuata, venendo, pertanto, condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. L'imputato è stato ritenuto colpevole per aver diffamato RI AL, avendo consentito la pubblicazione di due artt., apparsi (il 25 febbraio e il 21 aprile 2020) su un blog (denominato “Iacchitè”), tenuto all’interno del settimanale online “Cosenza Sport”, di cui era direttore responsabile. In tali articoli – intitolati: “Calabria Verde, salvate il generale RI (e Penale Sent. Sez. 5 Num. 39792 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 30/10/2025 2 Palla Palla)” (25 febbraio 2020) e “Calabria Verde, salvate l’imputato Generale RI (e Palla Palla)” (21 aprile 2020) – il RI era indicato come un soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell'ordine (essendo generale dell’Arma), al fine di garantirsi l'impunità da alcune indagini a suo carico, aveva posto in essere ricatti nei riguardi degli inquirenti (dal medesimo definiti incompetenti e in malafede) e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il Tribunale aveva escluso la scriminante del diritto di cronaca e di critica, difettando il requisito della verità del fatto narrato. La Corte territoriale ha ravvisato un dolo di particolare intensità, desunto dalle "modalità palesemente sfrontate" e dalla "accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall'esigenza di narrazione obiettiva dei fatti", confermando la carenza di prova della verità del fatto storico. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi di impugnazione per vizi di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta, in primo luogo, l'attribuzione al ricorrente della paternità degli scritti, basata su un presupposto fattuale che sarebbe errato. I giudici di merito avrebbero individuato la sua commissione attraverso il sito internet "Iacchitè.com", che, però, all'epoca dei fatti (febbraio e aprile 2020) non era esistente. Il CH, in quel momento, era infatti direttore responsabile di un'altra pubblicazione telematica, denominata "Iacchitè.blog": tanto sarebbe stato eccepito con l’appello, invano. Inoltre, la sentenza d’appello avrebbe fatto riferimento a circostanze del 2017 (epoca in cui – assume la sentenza impugnata – il blog “Iacchitè” sarebbe stato tenuto all’interno del settimanale “Cosenza Sport”, diretto dall'imputato). Tuttavia, tale dato sarebbe inconferente rispetto ai fatti, che non erano del 2017, ma del 2020: sicché la Corte d'appello aveva ancorato la responsabilità dell'imputato a una situazione risalente a circa tre anni prima della commissione del reato. Infine, il motivo lamenta la carenza di motivazione circa l'inadeguatezza del compendio probatorio. L'affermazione di responsabilità si sarebbe basata unicamente sull'acquisizione della querela e di semplici screenshot, senza alcun supporto di natura tecnica o indagini informatiche idonee a stabilire con certezza la provenienza degli scritti da un sito riconducibile al ricorrente e non illecitamente utilizzato da terzi: motivo su cui la sentenza impugnata sarebbe rimasta silente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in 3 relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di critica, pur se ironica e aspra, di cui all'art. 51 cod. pen., avendo l'imputato rispettato i limiti della verità del fatto, della pertinenza e della continenza. In particolare, non sarebbe stata falsa l'attribuzione al RI della qualifica di imputato, in quanto lo stesso RI, in una lettera inviata ai Procuratori della Repubblica di Catanzaro e Salerno, aveva messo in evidenza scorrettezze e illegalità da parte dei magistrati e delle Forze dell’ordine che indagavano nei suoi confronti: così comprovando la sua veste di “indagato e/o imputato”. La difesa invoca la successiva vicenda processuale del querelante, il quale sarebbe stato, in effetti, processato e assolto dall'accusa di abuso d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso si articola in plurime censure, che devono essere esaminate separatamente. 2.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, un vizio di travisamento della prova, che deriverebbe dall'erronea indicazione, da parte dei giudici di merito, del sito internet "Iacchitè.com" quale veicolo della diffamazione, in luogo del corretto "Iacchitè.blog", e da un inconferente riferimento all'anno 2017. Tali errori, a dire della difesa, minerebbero alla radice l'affermazione di responsabilità. La censura è manifestamente infondata e, per alcuni profili, inammissibile. In via preliminare, giova rammentare il consolidato principio secondo cui nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316- 01). La doglianza relativa alla distinzione tra "iacchitè.com" e "iacchitè.blog" non era stata prospettata in appello e costituisce, dunque, una questione nuova, sollevata per la prima volta in questa sede. Ciò, poi, a prescindere dal considerare che un “blog” è un luogo virtuale dove i contenuti (chiamati "post" o articoli) vengono pubblicati regolarmente, e ben può essere all’interno di un sito internet (come quelli che finiscono anche per “.com”). L’infondatezza, ad ogni modo, della censura discende da altri dirimenti profili, che ne palesano la natura di censura di mero fatto, inammissibile in questa sede. Quanto al riferimento all'anno 2017, contenuto nella sentenza d'appello, l’inciso è evidentemente frutto di mera imprecisione e non assume , certo, 4 carattere decisivo, non compromettendo la tenuta logica della motivazione: la quale fa chiaro riferimento agli «accertamenti a tal fine compiuti dalla PG», che avevano identificato nel ricorrente il «direttore responsabile del settimanale “Cosenza Sport”», di cui “lacchitè” era un blog «all’epoca dei fatti»: ovvero al momento della pubblicazione degli articoli (nel 2020, dunque). È evidente che il riferimento al 2017 (anno che non ha alcun rilievo, nella specie) è – si ripete – frutto di mero lapsus calami, che non elide la chiarezza del pensiero della Corte territoriale, circa la pubblicazione nell’ambito di una testata riferibile al CH degli articoli diffamatori, come la stessa evidenzia sia stato acclarato dalla Polizia Giudiziaria, senza che sul punto sia dedotto alcun travisamento decisivo. 2.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte d'appello abbia omesso di rispondere alla specifica doglianza con cui si contestava l'adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l'autenticità e la provenienza. Tale censura è radicalmente inammissibile, essendo non conducente, rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Corte d'appello. La stessa ha, invero, chiarito che le dichiarazioni testimoniali nonché le indagini tecniche svolte confermavano che gli articoli fossero liberamente consultabili da chiunque: sicché non è vero che il giudice d’appello si sia basato solo sugli screenshot prodotti. Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all'art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsivoglia altro mezzo riproduttivo di immagini. Sicché è legittima l'acquisizione, come documento, di una pagina di un social network mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo ("screenshot") di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01), che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività (Sez. 7, Ordinanza n. 5400 del 15/1/2025, non massimata;
Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635-01). Dunque, la Corte territoriale era libera di valutare anche tale prova documentale e trarne prova dei fatti e delle cose rappresentate, dando, poi, conto della sua valutazione circa l’attendibilità di detta prova. Nella specie, tale valutazione di attendibilità è desumibile dal richiamo, da parte del giudice 5 d’appello, come detto, alle indagini della Polizia Giudiziaria direttamente sul sito in questione, che avevano confermato l’esistenza degli scritti ripresi negli screenshot e la loro provenienza dal sito diretto dall'imputato. E neppure tale richiamo risulta oggetto di specifiche doglianze, in questa sede, volto a segnalarne l’eventuale travisamento. Pertanto, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado che su tali documenti aveva fondato l'affermazione di responsabilità, ha inequivocabilmente ritenuto gli screenshot prova sufficiente e attendibile, rigettando così la generica doglianza difensiva. Non sussiste, dunque, alcun vizio di omessa motivazione. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'esimente del diritto di critica, di cui all'art. 51 cod. pen. La doglianza è infondata sotto un duplice profilo. 3.1. Anzitutto difetta il requisito della verità del fatto quale presupposto della critica, ivi inclusa l'erronea attribuzione alla persona offesa della qualità di "imputato". L'esercizio del diritto di critica, per poter operare come causa di giustificazione del reato di diffamazione, postula il rispetto di tre limiti invalicabili: la pertinenza (o interesse pubblico) dell'argomento trattato, la continenza espressiva e, in primis, la verità del fatto storico su cui la critica si innesta. È principio costante che la cronaca legittima richieda verità del fatto (anche putativa, purché frutto di serio e diligente vaglio delle fonti), pertinenza dell’interesse sociale alla notizia e continenza espressiva. L'esercizio del diritto di critica può, certamente, rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso (Sez. 5, n. 14459 del 02/02/2011, Contrisciani, Rv. 249935-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv. 261489-01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900-01). Ne consegue che non può scriminare «la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del soggetto stesso» (Sez. 5, n. 20998 del 20/04/2015, non massimata). La critica, insomma, resta pur sempre ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non tollera gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. La critica non può essere "fantasiosa o astrattamente speculativa", ma deve 6 fondarsi sull'oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse (cfr. Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272432-01; Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Rv. 231395-01). La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un'aggressione all'altrui reputazione. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente escluso la sussistenza di tale presupposto fondamentale. Gli articoli in questione, pubblicati nel febbraio e nell'aprile 2020, definivano ripetutamente la persona offesa, RI AL, come "imputato", e ancora in questa sede si parla dello stesso quale “indagato” o “imputato”, come se i due termini fossero equipollenti, laddove evidentemente non lo sono. Ed è stato acclarato che tale qualifica di “imputato” non corrispondesse al vero, non risultando che, all'epoca dei fatti, fosse stata esercitata l'azione penale nei confronti del RI (ove pure successivamente sottoposto a processo). La veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione, ovviamente. L'eventuale, successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell'informazione diffusa in un momento antecedente. Mancando, dunque, il requisito essenziale della verità del fatto storico posto a fondamento degli articoli, correttamente i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., senza che sia necessario procedere alla verifica degli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza. 3.2. Ad ogni modo, e a solo scopo di completezza, si osserva che la Corte territoriale ha altresì correttamente ritenuto superato il limite della continenza espressiva. Tale limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti (cfr. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964- 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha offerto una motivazione logica e congrua, incensurabile in questa sede, laddove ha ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una "accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall'esigenza di narrazione obiettiva dei fatti". Le locuzioni richiamate dai giudici di merito, in effetti, non costituiscono una critica, per quanto severa, all'operato del RI, ma si risolvono in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e scarse capacità 7 ("testa sicuramente bacata"), eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un'aggressione personale non scriminabile. 4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CI CA CA RE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CI CA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame;
lette le conclusioni della parte civile, RI AL, inviate dall’avv. Gianpiero Calabrese, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 11 aprile 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 18 aprile 2023, con cui CH IE è stato dichiarato colpevole del delitto di diffamazione aggravata e continuata, venendo, pertanto, condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. L'imputato è stato ritenuto colpevole per aver diffamato RI AL, avendo consentito la pubblicazione di due artt., apparsi (il 25 febbraio e il 21 aprile 2020) su un blog (denominato “Iacchitè”), tenuto all’interno del settimanale online “Cosenza Sport”, di cui era direttore responsabile. In tali articoli – intitolati: “Calabria Verde, salvate il generale RI (e Penale Sent. Sez. 5 Num. 39792 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 30/10/2025 2 Palla Palla)” (25 febbraio 2020) e “Calabria Verde, salvate l’imputato Generale RI (e Palla Palla)” (21 aprile 2020) – il RI era indicato come un soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell'ordine (essendo generale dell’Arma), al fine di garantirsi l'impunità da alcune indagini a suo carico, aveva posto in essere ricatti nei riguardi degli inquirenti (dal medesimo definiti incompetenti e in malafede) e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il Tribunale aveva escluso la scriminante del diritto di cronaca e di critica, difettando il requisito della verità del fatto narrato. La Corte territoriale ha ravvisato un dolo di particolare intensità, desunto dalle "modalità palesemente sfrontate" e dalla "accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall'esigenza di narrazione obiettiva dei fatti", confermando la carenza di prova della verità del fatto storico. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi di impugnazione per vizi di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta, in primo luogo, l'attribuzione al ricorrente della paternità degli scritti, basata su un presupposto fattuale che sarebbe errato. I giudici di merito avrebbero individuato la sua commissione attraverso il sito internet "Iacchitè.com", che, però, all'epoca dei fatti (febbraio e aprile 2020) non era esistente. Il CH, in quel momento, era infatti direttore responsabile di un'altra pubblicazione telematica, denominata "Iacchitè.blog": tanto sarebbe stato eccepito con l’appello, invano. Inoltre, la sentenza d’appello avrebbe fatto riferimento a circostanze del 2017 (epoca in cui – assume la sentenza impugnata – il blog “Iacchitè” sarebbe stato tenuto all’interno del settimanale “Cosenza Sport”, diretto dall'imputato). Tuttavia, tale dato sarebbe inconferente rispetto ai fatti, che non erano del 2017, ma del 2020: sicché la Corte d'appello aveva ancorato la responsabilità dell'imputato a una situazione risalente a circa tre anni prima della commissione del reato. Infine, il motivo lamenta la carenza di motivazione circa l'inadeguatezza del compendio probatorio. L'affermazione di responsabilità si sarebbe basata unicamente sull'acquisizione della querela e di semplici screenshot, senza alcun supporto di natura tecnica o indagini informatiche idonee a stabilire con certezza la provenienza degli scritti da un sito riconducibile al ricorrente e non illecitamente utilizzato da terzi: motivo su cui la sentenza impugnata sarebbe rimasta silente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in 3 relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di critica, pur se ironica e aspra, di cui all'art. 51 cod. pen., avendo l'imputato rispettato i limiti della verità del fatto, della pertinenza e della continenza. In particolare, non sarebbe stata falsa l'attribuzione al RI della qualifica di imputato, in quanto lo stesso RI, in una lettera inviata ai Procuratori della Repubblica di Catanzaro e Salerno, aveva messo in evidenza scorrettezze e illegalità da parte dei magistrati e delle Forze dell’ordine che indagavano nei suoi confronti: così comprovando la sua veste di “indagato e/o imputato”. La difesa invoca la successiva vicenda processuale del querelante, il quale sarebbe stato, in effetti, processato e assolto dall'accusa di abuso d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso si articola in plurime censure, che devono essere esaminate separatamente. 2.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, un vizio di travisamento della prova, che deriverebbe dall'erronea indicazione, da parte dei giudici di merito, del sito internet "Iacchitè.com" quale veicolo della diffamazione, in luogo del corretto "Iacchitè.blog", e da un inconferente riferimento all'anno 2017. Tali errori, a dire della difesa, minerebbero alla radice l'affermazione di responsabilità. La censura è manifestamente infondata e, per alcuni profili, inammissibile. In via preliminare, giova rammentare il consolidato principio secondo cui nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316- 01). La doglianza relativa alla distinzione tra "iacchitè.com" e "iacchitè.blog" non era stata prospettata in appello e costituisce, dunque, una questione nuova, sollevata per la prima volta in questa sede. Ciò, poi, a prescindere dal considerare che un “blog” è un luogo virtuale dove i contenuti (chiamati "post" o articoli) vengono pubblicati regolarmente, e ben può essere all’interno di un sito internet (come quelli che finiscono anche per “.com”). L’infondatezza, ad ogni modo, della censura discende da altri dirimenti profili, che ne palesano la natura di censura di mero fatto, inammissibile in questa sede. Quanto al riferimento all'anno 2017, contenuto nella sentenza d'appello, l’inciso è evidentemente frutto di mera imprecisione e non assume , certo, 4 carattere decisivo, non compromettendo la tenuta logica della motivazione: la quale fa chiaro riferimento agli «accertamenti a tal fine compiuti dalla PG», che avevano identificato nel ricorrente il «direttore responsabile del settimanale “Cosenza Sport”», di cui “lacchitè” era un blog «all’epoca dei fatti»: ovvero al momento della pubblicazione degli articoli (nel 2020, dunque). È evidente che il riferimento al 2017 (anno che non ha alcun rilievo, nella specie) è – si ripete – frutto di mero lapsus calami, che non elide la chiarezza del pensiero della Corte territoriale, circa la pubblicazione nell’ambito di una testata riferibile al CH degli articoli diffamatori, come la stessa evidenzia sia stato acclarato dalla Polizia Giudiziaria, senza che sul punto sia dedotto alcun travisamento decisivo. 2.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte d'appello abbia omesso di rispondere alla specifica doglianza con cui si contestava l'adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l'autenticità e la provenienza. Tale censura è radicalmente inammissibile, essendo non conducente, rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Corte d'appello. La stessa ha, invero, chiarito che le dichiarazioni testimoniali nonché le indagini tecniche svolte confermavano che gli articoli fossero liberamente consultabili da chiunque: sicché non è vero che il giudice d’appello si sia basato solo sugli screenshot prodotti. Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all'art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsivoglia altro mezzo riproduttivo di immagini. Sicché è legittima l'acquisizione, come documento, di una pagina di un social network mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo ("screenshot") di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758-01), che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività (Sez. 7, Ordinanza n. 5400 del 15/1/2025, non massimata;
Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, Rv. 278635-01). Dunque, la Corte territoriale era libera di valutare anche tale prova documentale e trarne prova dei fatti e delle cose rappresentate, dando, poi, conto della sua valutazione circa l’attendibilità di detta prova. Nella specie, tale valutazione di attendibilità è desumibile dal richiamo, da parte del giudice 5 d’appello, come detto, alle indagini della Polizia Giudiziaria direttamente sul sito in questione, che avevano confermato l’esistenza degli scritti ripresi negli screenshot e la loro provenienza dal sito diretto dall'imputato. E neppure tale richiamo risulta oggetto di specifiche doglianze, in questa sede, volto a segnalarne l’eventuale travisamento. Pertanto, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado che su tali documenti aveva fondato l'affermazione di responsabilità, ha inequivocabilmente ritenuto gli screenshot prova sufficiente e attendibile, rigettando così la generica doglianza difensiva. Non sussiste, dunque, alcun vizio di omessa motivazione. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'esimente del diritto di critica, di cui all'art. 51 cod. pen. La doglianza è infondata sotto un duplice profilo. 3.1. Anzitutto difetta il requisito della verità del fatto quale presupposto della critica, ivi inclusa l'erronea attribuzione alla persona offesa della qualità di "imputato". L'esercizio del diritto di critica, per poter operare come causa di giustificazione del reato di diffamazione, postula il rispetto di tre limiti invalicabili: la pertinenza (o interesse pubblico) dell'argomento trattato, la continenza espressiva e, in primis, la verità del fatto storico su cui la critica si innesta. È principio costante che la cronaca legittima richieda verità del fatto (anche putativa, purché frutto di serio e diligente vaglio delle fonti), pertinenza dell’interesse sociale alla notizia e continenza espressiva. L'esercizio del diritto di critica può, certamente, rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso (Sez. 5, n. 14459 del 02/02/2011, Contrisciani, Rv. 249935-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà, Rv. 261489-01; Sez. 5, n. 24087 del 13/01/2004, Boldrini, Rv. 228900-01). Ne consegue che non può scriminare «la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del soggetto stesso» (Sez. 5, n. 20998 del 20/04/2015, non massimata). La critica, insomma, resta pur sempre ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non tollera gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. La critica non può essere "fantasiosa o astrattamente speculativa", ma deve 6 fondarsi sull'oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse (cfr. Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272432-01; Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Rv. 231395-01). La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un'aggressione all'altrui reputazione. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente escluso la sussistenza di tale presupposto fondamentale. Gli articoli in questione, pubblicati nel febbraio e nell'aprile 2020, definivano ripetutamente la persona offesa, RI AL, come "imputato", e ancora in questa sede si parla dello stesso quale “indagato” o “imputato”, come se i due termini fossero equipollenti, laddove evidentemente non lo sono. Ed è stato acclarato che tale qualifica di “imputato” non corrispondesse al vero, non risultando che, all'epoca dei fatti, fosse stata esercitata l'azione penale nei confronti del RI (ove pure successivamente sottoposto a processo). La veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione, ovviamente. L'eventuale, successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell'informazione diffusa in un momento antecedente. Mancando, dunque, il requisito essenziale della verità del fatto storico posto a fondamento degli articoli, correttamente i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., senza che sia necessario procedere alla verifica degli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza. 3.2. Ad ogni modo, e a solo scopo di completezza, si osserva che la Corte territoriale ha altresì correttamente ritenuto superato il limite della continenza espressiva. Tale limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti (cfr. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 283964- 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha offerto una motivazione logica e congrua, incensurabile in questa sede, laddove ha ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una "accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall'esigenza di narrazione obiettiva dei fatti". Le locuzioni richiamate dai giudici di merito, in effetti, non costituiscono una critica, per quanto severa, all'operato del RI, ma si risolvono in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e scarse capacità 7 ("testa sicuramente bacata"), eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un'aggressione personale non scriminabile. 4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CI CA CA RE