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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12420259003334561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto in atti ed insistono sulle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, impugnava l'intimazione di pagamento n. 12420259003334561000, per l'importo di € 10.775,80 notificata il 21/05/2025, avente ad oggetto l'atto di accertamento automatizzato n.250T6NM000808, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, asseritamente notificato tramite messo comunale di Vicenza il 29/04/2024. Ne eccepiva la nullita' per omessa, inesistente/invalida notifica dell'atto presupposto, deducendo di esser venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione stessa. Evidenziava che, dopo aver formulato richiesta di accesso agli atti, gli era stata trasmessa: una pagina intestata “relazione di notificazione (ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973)”, non compilata, sulla quale è apposto il timbro della notifica ex art. 140 c.p.c.; una copia del plico informativo contenente l'avviso di deposito dell'atto di accertamento presso la casa comunale, spedito con raccomandata n. 201721034812 ritornata al mittente per irreperibilità assoluta del destinatario;
copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in bianco, priva della sottoscrizione del ricevente e dell'incaricato alla distribuzione. Lamentava, in sostanza, che la raccomandata informativa con avviso di ricevimento era stata spedita, ma non recapitata al destinatario, per cui eccepiva la violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa, inesistente e invalida notifica dell'atto di accertamento sotteso. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando, il 26.8.2025, controdeduzioni in cui contestava, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti le attività prodromiche alla consegna dei ruoli, di competenza dell'ente impositore. Deduceva la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/92, sostenendo che l'avviso di accertamento n. 250T6NM000808 è stato ritualmente notificato il 29.04.2024, come si evince dalla documentazione depositata. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso in relazione alle eccezioni di competenza dell'ente impositore, chiedeva di riconoscere l'agente della riscossione indenne dalle conseguenze del processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando, il 2 07.10.2025, controdeduzioni in cui eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso riferito a presunti vizi dei pregressi atti autonomamente impugnabili, in conformità all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; sia in considerazione del fatto che l'avviso di accertamento richiamato è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per “irreperibilità relativa” del destinatario. Precisava che il notificatore aveva svolto correttamente tutti gli adempimenti, quali: affissione, in data 29/04/2024, presso l'abitazione dell'avviso di deposito per irreperibilità; deposito, in data 29/04/2024, di copia dell'atto presso la casa comunale;
invio, in data 02/05/2024, della raccomandata A/R informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Il contribuente depositava, il 06.2.2026, memorie illustrative in cui riproponeva le eccezioni sviluppate in ricorso, richiamava giurisprudenza ed insisteva per l'annullamento dell'atto.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso, occorre muovere dal principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10012/2021, secondo cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, tanto che il contribuente potrà impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008)”. Ed è proprio tale questione che è stata sollevata dal contribuente.
Nella fattispecie, al fine di valutare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, è assorbente la verifica della contestata ritualità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla intimazione.
3 Con riferimento a tale notifica è documentato che il messo comunale, in data 29/04/2024, dopo essersi recato Indirizzo_1presso la residenza del contribuente (all'epoca sita in Vicenza alla ), non avendolo rinvenuto per temporanea assenza, ha affisso alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale;
dopodiché, in pari data, ha depositato la copia dell'atto presso la casa comunale ed il giorno 02/05/2024, ha trasmesso la raccomandata A/R informativa di avvenuto deposito dell'accertamento presso il comune, come sancito dall'art. 140 c.p.c. Successivamente il portalettere, recatosi presso l'abitazione per la consegna della raccomandata informativa contenente la CAD, non ha rinvenuto il destinatario e ne ha attestato la “irreperibilità”; per cui il plico, unitamente all'avviso di ricevimento in bianco, è ritornato al mittente.
Trattandosi pacificamente di una ipotesi di notifica in caso di cd. irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendovi contestazione circa la documentata e regolare esecuzione degli adempimenti costituiti dal deposito di copia dell'atto nella casa comunale, con affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, va accertata la regolarità dell'adempimento costituito della comunicazione con raccomandata A/R della CAD, al fine di ritenere perfezionato l'iter notificatorio. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 30676/2024, n. 19520/2025), “in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079)”. L'odierno contribuente invoca, proprio, il principio per cui “in caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento” (cfr. Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.); con la conseguenza che va prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, non essendo sufficiente la prova della sola spedizione.
A parere della Corte tale ricostruzione è condivisibile per le seguenti ragioni. Alla luce delle conclusioni cui è giunta la Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021, non è richiesto che “anche l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito sia firmato dal destinatario e, quindi, che lo stesso avviso sia stato effettivamente e materialmente ricevuto. Occorre, più semplicemente, verificare che presso tale indirizzo il destinatario non sia
“sconosciuto” o definitivamente “irreperibile”, pur potendo naturalmente essere (nuovamente) momentaneamente assente. Le S.U. richiamate dallo stesso ricorrente, in effetti, operano un confronto fra la notifica ex art. 140 c.p.c. e quella postale diretta ex art. 8 della l. n. 890 del 1982 giungendo a ritenere che, in entrambi i casi, sia necessaria sì la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito, ma non alla condizione esclusiva che lo stesso sia stato materialmente ricevuto dal destinatario. Così si esprime la sentenza: “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso 4 dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. Quello che è necessario (ed al contempo sufficiente) è quindi garantire l'immissione dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, così da permettere – per usare le parole delle S.U. – “una ragionevole possibilità di conoscenza” della pendenza
del procedimento o dell'atto impositivo. Tanto è vero che la medesima Corte giunge a ritenere che ciò che conta è che il giudice possa, attraverso la produzione della cartolina di ricevimento, “esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario” In tal senso si è espressa in modo condivisibile la Suprema Corte (cfr. Cass n. 15782/2022; n. 18025/2024), con un indirizzo al quale questa Corte intende dare continuità. In altri termini, ha pregio l'eccezione del ricorrente relativa al mancato recapito della raccomandata informativa (che rende nulla la notifica dell'avviso di accertamento prodromico), avendo la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 32201/2018) precisato che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso”.
Applicando tali principi al caso in esame, deve sottolinearsi come nella fattispecie l'avviso di ricevimento della CAD non sia stato recapitato, ma sia ritornato al mittente per “irreperibilità” del destinatario. In tale ipotesi, diversamente dal caso della compiuta giacenza, l'atto prodromico non può ritenersi esser stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo la raccomandata informativa mai pervenuta nella sfera di conoscibilità legale del destinatario.
Conseguentemente, il ricorso va accolto con l'annullamento dell'avviso di accertamento automatizzato n.250T6NM000808 sotteso alla intimazione di pagamento.
2. In applicazione della soccombenza, essendo il vizio della notifica riconducibile ad attività posta in essere dall'ente impositore e non dall'agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del Difensore_1valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
Mentre sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le rimanenti parti.
5
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza al pagamento delle spese, liquidate in € 950,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, con attribuzione in Difensore_1favore dell'avv. antistatario;
compensa le spese tra le rimanenti parti.
Vicenza, 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
6
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DE MATTEIS ROBERTO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12420259003334561000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto in atti ed insistono sulle rispettive conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, impugnava l'intimazione di pagamento n. 12420259003334561000, per l'importo di € 10.775,80 notificata il 21/05/2025, avente ad oggetto l'atto di accertamento automatizzato n.250T6NM000808, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, asseritamente notificato tramite messo comunale di Vicenza il 29/04/2024. Ne eccepiva la nullita' per omessa, inesistente/invalida notifica dell'atto presupposto, deducendo di esser venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione stessa. Evidenziava che, dopo aver formulato richiesta di accesso agli atti, gli era stata trasmessa: una pagina intestata “relazione di notificazione (ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973)”, non compilata, sulla quale è apposto il timbro della notifica ex art. 140 c.p.c.; una copia del plico informativo contenente l'avviso di deposito dell'atto di accertamento presso la casa comunale, spedito con raccomandata n. 201721034812 ritornata al mittente per irreperibilità assoluta del destinatario;
copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, in bianco, priva della sottoscrizione del ricevente e dell'incaricato alla distribuzione. Lamentava, in sostanza, che la raccomandata informativa con avviso di ricevimento era stata spedita, ma non recapitata al destinatario, per cui eccepiva la violazione dell'art. 6 dello statuto del contribuente, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento per omessa, inesistente e invalida notifica dell'atto di accertamento sotteso. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando, il 26.8.2025, controdeduzioni in cui contestava, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti le attività prodromiche alla consegna dei ruoli, di competenza dell'ente impositore. Deduceva la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/92, sostenendo che l'avviso di accertamento n. 250T6NM000808 è stato ritualmente notificato il 29.04.2024, come si evince dalla documentazione depositata. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso in relazione alle eccezioni di competenza dell'ente impositore, chiedeva di riconoscere l'agente della riscossione indenne dalle conseguenze del processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza si costituiva in giudizio depositando, il 2 07.10.2025, controdeduzioni in cui eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso riferito a presunti vizi dei pregressi atti autonomamente impugnabili, in conformità all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; sia in considerazione del fatto che l'avviso di accertamento richiamato è stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per “irreperibilità relativa” del destinatario. Precisava che il notificatore aveva svolto correttamente tutti gli adempimenti, quali: affissione, in data 29/04/2024, presso l'abitazione dell'avviso di deposito per irreperibilità; deposito, in data 29/04/2024, di copia dell'atto presso la casa comunale;
invio, in data 02/05/2024, della raccomandata A/R informativa dell'avvenuto deposito presso la casa comunale. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Il contribuente depositava, il 06.2.2026, memorie illustrative in cui riproponeva le eccezioni sviluppate in ricorso, richiamava giurisprudenza ed insisteva per l'annullamento dell'atto.
All'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso, occorre muovere dal principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10012/2021, secondo cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, tanto che il contribuente potrà impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o meno, di tale pretesa (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008)”. Ed è proprio tale questione che è stata sollevata dal contribuente.
Nella fattispecie, al fine di valutare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, è assorbente la verifica della contestata ritualità della notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla intimazione.
3 Con riferimento a tale notifica è documentato che il messo comunale, in data 29/04/2024, dopo essersi recato Indirizzo_1presso la residenza del contribuente (all'epoca sita in Vicenza alla ), non avendolo rinvenuto per temporanea assenza, ha affisso alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale;
dopodiché, in pari data, ha depositato la copia dell'atto presso la casa comunale ed il giorno 02/05/2024, ha trasmesso la raccomandata A/R informativa di avvenuto deposito dell'accertamento presso il comune, come sancito dall'art. 140 c.p.c. Successivamente il portalettere, recatosi presso l'abitazione per la consegna della raccomandata informativa contenente la CAD, non ha rinvenuto il destinatario e ne ha attestato la “irreperibilità”; per cui il plico, unitamente all'avviso di ricevimento in bianco, è ritornato al mittente.
Trattandosi pacificamente di una ipotesi di notifica in caso di cd. irreperibilità relativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendovi contestazione circa la documentata e regolare esecuzione degli adempimenti costituiti dal deposito di copia dell'atto nella casa comunale, con affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, va accertata la regolarità dell'adempimento costituito della comunicazione con raccomandata A/R della CAD, al fine di ritenere perfezionato l'iter notificatorio. Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 30676/2024, n. 19520/2025), “in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n. 9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079)”. L'odierno contribuente invoca, proprio, il principio per cui “in caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento” (cfr. Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.); con la conseguenza che va prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, non essendo sufficiente la prova della sola spedizione.
A parere della Corte tale ricostruzione è condivisibile per le seguenti ragioni. Alla luce delle conclusioni cui è giunta la Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021, non è richiesto che “anche l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito sia firmato dal destinatario e, quindi, che lo stesso avviso sia stato effettivamente e materialmente ricevuto. Occorre, più semplicemente, verificare che presso tale indirizzo il destinatario non sia
“sconosciuto” o definitivamente “irreperibile”, pur potendo naturalmente essere (nuovamente) momentaneamente assente. Le S.U. richiamate dallo stesso ricorrente, in effetti, operano un confronto fra la notifica ex art. 140 c.p.c. e quella postale diretta ex art. 8 della l. n. 890 del 1982 giungendo a ritenere che, in entrambi i casi, sia necessaria sì la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito, ma non alla condizione esclusiva che lo stesso sia stato materialmente ricevuto dal destinatario. Così si esprime la sentenza: “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso 4 dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. Quello che è necessario (ed al contempo sufficiente) è quindi garantire l'immissione dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, così da permettere – per usare le parole delle S.U. – “una ragionevole possibilità di conoscenza” della pendenza
del procedimento o dell'atto impositivo. Tanto è vero che la medesima Corte giunge a ritenere che ciò che conta è che il giudice possa, attraverso la produzione della cartolina di ricevimento, “esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario” In tal senso si è espressa in modo condivisibile la Suprema Corte (cfr. Cass n. 15782/2022; n. 18025/2024), con un indirizzo al quale questa Corte intende dare continuità. In altri termini, ha pregio l'eccezione del ricorrente relativa al mancato recapito della raccomandata informativa (che rende nulla la notifica dell'avviso di accertamento prodromico), avendo la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 32201/2018) precisato che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso”.
Applicando tali principi al caso in esame, deve sottolinearsi come nella fattispecie l'avviso di ricevimento della CAD non sia stato recapitato, ma sia ritornato al mittente per “irreperibilità” del destinatario. In tale ipotesi, diversamente dal caso della compiuta giacenza, l'atto prodromico non può ritenersi esser stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non essendo la raccomandata informativa mai pervenuta nella sfera di conoscibilità legale del destinatario.
Conseguentemente, il ricorso va accolto con l'annullamento dell'avviso di accertamento automatizzato n.250T6NM000808 sotteso alla intimazione di pagamento.
2. In applicazione della soccombenza, essendo il vizio della notifica riconducibile ad attività posta in essere dall'ente impositore e non dall'agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del Difensore_1valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
Mentre sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le rimanenti parti.
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P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza al pagamento delle spese, liquidate in € 950,00, oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato, con attribuzione in Difensore_1favore dell'avv. antistatario;
compensa le spese tra le rimanenti parti.
Vicenza, 20.02.2026. Il Giudice monocratico dott. Roberto De Matteis
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