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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2641/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3713/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468 19 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2964/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 135468/19;
- emesso da: Resistente_1 SRL;
- data di notifica atto: 2.12.2024;
- imposta: IMU;
- anno di imposta: 2022;
- importo complessivo: € 2.035,00;
- ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) Resistente_1 non sarebbe in possesso dei requisiti per operare in qualità di concessionario;
-) per gli immobili di cui ai n. 3 e 4 della scheda allegata all'accertamento non è dovuta la maggiore imposta addebitata poiché locati a canone concordato.
Si costituisce Resistente_1 che rappresenta e documenta di aver parzialmente annullato la pretesa riducendola a soli € 1.725,00, pertanto chiede di rigettare il ricorso per la residua parte.
Successivamente la difesa attorea deposita ulteriore annullamento in autotutela con il quale Resistente_1
ha azzerato l'originario accertamento.
Il dì 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
Il Giudice unico, visti gli atti di annullamento in autotutela emessi da Resistente_1 rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
Secondo il principio di virtuale soccombenza determina le spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna Resistente_1 alle spese per € 800,00, oltre cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Dott. Difensore_1
, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3713/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468 19 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2964/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
- l'avviso di accertamento n. 135468/19;
- emesso da: Resistente_1 SRL;
- data di notifica atto: 2.12.2024;
- imposta: IMU;
- anno di imposta: 2022;
- importo complessivo: € 2.035,00;
- ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) Resistente_1 non sarebbe in possesso dei requisiti per operare in qualità di concessionario;
-) per gli immobili di cui ai n. 3 e 4 della scheda allegata all'accertamento non è dovuta la maggiore imposta addebitata poiché locati a canone concordato.
Si costituisce Resistente_1 che rappresenta e documenta di aver parzialmente annullato la pretesa riducendola a soli € 1.725,00, pertanto chiede di rigettare il ricorso per la residua parte.
Successivamente la difesa attorea deposita ulteriore annullamento in autotutela con il quale Resistente_1
ha azzerato l'originario accertamento.
Il dì 7.11.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va estinto per cessata materia del contendere.
Il Giudice unico, visti gli atti di annullamento in autotutela emessi da Resistente_1 rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
Secondo il principio di virtuale soccombenza determina le spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna Resistente_1 alle spese per € 800,00, oltre cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Dott. Difensore_1
, dichiaratosi antistatario.