Sentenza 10 maggio 2005
Massime • 1
In caso di arresto in flagranza rileva, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., solo la correlazione tra la commissione del fatto e l'intervento della polizia giudiziaria ed è irrilevante, pertanto, la circostanza che il verbale sia stato redato alcune ore dopo l'arresto che rechi un orario diverso da quello dell'intervento della polizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2005, n. 22156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22156 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/05/2005
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 1945
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 042278/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di MACERATA;
nei confronti di:
NI MA N. IL 15/07/1943;
avverso ORDINANZA del 23/10/2004 GIP TRIBUNALE di MACERATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al GIP per nova valutazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 23 ottobre 2004 il GIP del Tribunale di Macerato, non ha convalidato l'arresto di ON MA eseguito il 20 ottobre precedente dai Carabinieri del nucleo operativo di Tolentino che lo avevano colto, a seguito della intercettazione di una conversazione telefonica, mentre cedeva a certa Fontana Michela un involucro contenente 2,2 grammi di cocaina, ritenendo che fosse decorso lo stato di flagranza poiché l'arresto era avvenuto alle ore 22, come risultava dal verbale all'uopo redatto all'una di quella notte, mentre invece la cessione dello stupefacente, cui era conseguito il suo immediato sequestro ed il sequestro di denaro sulla persona del ON, era avvenuta alle ore 14 e successivamente avevano avuto corso altri atti di indagine, fra cui una perquisizione nella camera da letto del ON che aveva portato al sequestro di altro stupefacente e della attrezzatura per la confezione delle dosi, che comunque erano terminati alle 18,30.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata lamentando violazione degli artt. 380, 381 e 382 del C.P.P. e mancanza o manifesta illogicità della ordinanza di rigetto della convalida per non avere il GIP considerato che, come emergeva dal verbale di arresto, subito dopo la constatazione visiva dello spaccio i Carabinieri avevano proceduto all'immediato fermo ed alla perquisizione del ON che era stato da quel momento in poi privato della libertà personale e quindi sottoposto ad arresto durante il corso dei successivi accertamenti, fra cui il narcotest delle sostanze sequestrate, per cui non rilevava che i verbalizzanti avessero indicato le ore 22 come orario dell'arresto, non trattandosi di un accertamento costitutivo, essendo invece di fatto l'arresto avvenuto fin dal momento in cui il ON era stato privato della libertà personale e quindi in flagranza di reato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, deducendo che la qualificazione della flagranza era determinata dalla correlazione fra commissione del fatto e privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, non rilevando invece il momento in cui era stato formalizzato il verbale.
Il ricorso è fondato.
È pacifico che la polizia giudiziaria è intervenuta alle ore 14 del 20 ottobre 2004 ed ha colto il ON nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed ha quindi proceduto al suo immediato fermo ed alla perquisizione dello stesso e di certa Fontana, cui il ON aveva ceduto lo stupefacente, provvedendo altresì al sequestro dello stupefacente e del prezzo della cessione, trovato addosso al ON e quindi a successivi atti di indagine anche nella abitazione del ON, fino a formalizzare in serata l'arresto con apposito verbale.
Orbene, il fatto che il verbale sia stato redatto diverse ore dopo l'arresto in flagranza dello stesso ed abbia indicato come orario le ore 22 invece delle ore 14 non esclude il fatto storico dell'arresto legittimamente eseguito nella flagranza del reato, per la quale, a norma dell'art. 382 C.P.P., vale esclusivamente la correlazione fra commissione del fatto e l'intervento della polizia giudiziaria. È del tutto legittimo che la polizia giudiziaria possa trattenere in caserma l'arrestato per alcune ore, anche senza redigere immediatamente il relativo verbale, essendo, come nel caso in esame, in corso perquisizioni ed altre attività di indagine utili proprio ai fini della redazione del verbale. Tale trattenimento è infetti idoneo ad integrare una misura restrittiva della libertà personale ed è equiparato alla figura del fermo, pur dovendosi rilevare che U termine delle 24 ore entro cui la polizia giudiziaria deve poi mettere l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. decorre dalla materiale esecuzione del fermo (v. Cass. 11.11.2003 a 42829), il che comunque non è in contestazione nel caso in esame. La ordinanza di rigetto di richiesta di convalida dell'arresto deve essere pertanto annullata con conseguente restituzione degli atti al GIP di Macerata il quale si atterrà al principio di diritto per cui l'arresto deve essere considerato come avvenuto nella flagranza di reato qualora l'indagato venga colto nella commissione del reato e trattenuto dalla polizia giudiziaria, non rilevando a tal fine la formalizzazione del verbale dopo alcune ore.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al GIP di Macerata.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005