Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Il sequestro conservativo non può essere disposto nel corso del procedimento di esecuzione, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell'art. 316 comma primo, cod. proc. pen., può essere adottato esclusivamente nel processo di merito. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, essendo il sequestro conservativo destinato, a norma dell'art. 320 cod. proc. pen., a convertirsi in pignoramento, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, esso non può essere adottato nel corso di un procedimento - quale quello di esecuzione - non suscettibile di concludersi con un atto destinato a divenire definitivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 31453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31453 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
3 1 45 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 4.11. Dott. FRANCO Amedeo Presidente 2015 Dott. DI NICOLA Vito Consigliere SENTENZA N. 1927 Dott. RAMACCI Luca Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. SCARCELLA Alessio Consigliere REGISTRO GENERALE n. del 2014 27183tel 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TORRE Sebastiano, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 18 dicembre 2014; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gioacchino IZZO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Salvatore SORBELLO, del foro di Catania, in sostituzione dell'avv. Vincenzo MERLINO, del foro di Catania, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Catania, adito da La Torre Sebastiano ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. in data 18 dicembre 2014, il provvedimento con il quale il medesimo giudice, in composizione monocratica ed in funzione di giudice della esecuzione, premessa l'avvenuta condanna del Latorre per il reato di edificazione abusiva ai sensi dell'art. 44, lettera c), del DPR n. 380 del 2001 alla pena di giustizia con la applicazione della sanzione accessoria della demolizione del manufatto abusivo, rilevata la mancata ottemperanza da parte del La Torre dell'ordine di demolizione aveva disposto il precedente 10 - novembre 2014, su ricorso del Pubblico ministero, il sequestro conservativo di un immobile di proprietà del predetto La Torre, a garanzia della copertura dei costi necessari per la demolizione dell'opera abusivamente realizzata. In estrema sintesi il Tribunale, rilevato che - sebbene l'art. 316 cod. proc. pen. individui quale sede per la adozione del predetto strumento cautelare il giudizio di merito tuttavia, in considerazione del fatto che anche durante lo - svolgimento della fase esecutiva vi è da parte del giudice della esecuzione la possibilità di accedere ad apprezzamenti di merito, ha ritenuto che anche il giudice della esecuzione fosse legittimato alla adozione della misura in Al questione;
rilevato, peraltro che sussisterebbero i restanti elementi per la adozione della medesima, ne ha disposto, come detto con ordinanza del 18 dicembre 2014, la conferma. Ha proposto ricorso per cassazione prevenuto deducendo in primo luogo la irritualità della applicazione dell'art. 316 cod. proc. pen., essendo dal legislatore chiaramente specificato che, al di là della fase di cognizione di merito, non è consentito all'autorità giudiziaria procedere alla concessione di sequestro conservativo. Ha, altresì, dedotto la illogicità della motivazione con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame;
altrettanto illogica sarebbe la ordinanza nella parte in cui non è chiarito quali siano stati i criteri seguiti per la individuazione del bene da sottoporre a sequestro e per la quantificazione della somma a garanzia del cui pagamento il sequestro è stato disposto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, risultato fondato, è, pertanto, meritevole di accoglimento. 2 Deve, infatti, convenirsi con il ricorrente in ordine al cattivo governo fatto dal Tribunale di Catania della disciplina attributiva della competenza in tema di adozione del provvedimento di sequestro conservativo in materia penale. Osserva infatti la Corte al riguardo che il dettato dell'art. 316 cod. proc. pen. è lapidario nella previsione secondo la quale, laddove vi sia fondata ragione per ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento di quanto dovuto all'Erario dal privato per effetto della celebrazione del processo penale, il Pubblico ministero può chiedere "in ogni stato e grado del processo di merito" il sequestro conservativo dei beni dell'imputato ovvero delle somme a lui dovute da terzi, entro il limite in cui la legge ne consente il pignoramento. Analoga previsione è contenuta nel comma 2 del medesimo articolo di legge in favore della parte civile costituita, per ciò che attiene all'eventuale pericolo concernente la soddisfazione delle obbligazioni civili nascenti dal reato, con la estensione della possibilità di essere soggetto passivo del provvedimento anche a carico dell'eventuale responsabile civile. In più occasione questa Corte ha chiarito che il predetto limite procedimentale, legato alla pendenza del giudizio in una sua fase di merito, debba essere inteso in termini rigorosi, essendo stata, ad esempio, esclusa la possibilità di procedere da parte del Pubblico ministero alla richiesta di sequestro conservativo nella fase delle indagini preliminari, così come è inibita la adozione del relativo provvedimento cautelare al Gip in tale fase procedimentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 gennaio 1991, n. 4670) - quanto meno sino all'avvenuto promovimento della azione penale dal parte dell'organo a ciò preposto tramite la richiesta di rinvio a giudizio, essendo questo il momento incoativo del processo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 settembre 1998, n. 2425; idem Sezione VI penale, 11 giugno 1996, n. 995) - integrando la violazione di tale principio un fattore determinate la annullabilità del provvedimento, deducibile tramite lo strumento del riesame ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 febbraio 1998, n. 426). Parimenti emesso al di fuori della sua legittima sede sarebbe il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal giudice della legittimità (Corte di cassazione, Sezione V, 17 marzo 1994, n. 886), mentre consentita è ancora la adozione del provvedimento nelle more intercorrenti fra la lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche in grado di appello, ed il momento del deposito della sentenza, posto che tale adempimento, pur 3 codicisticamente collocato fra gli "atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, non potendo questo definirsi concluso sino al momento del deposito della motivazione della sentenza deliberata dal giudice (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 settembre 1998, n. 1706). Così ricostruita brevemente la disciplina relativa alla competenza alla adozione della misura del sequestro conservativo penale nonché illustrata la principale prassi giurisprudenziale formatasi relativamente ad essa, ritiene il Collegio che debba escludersi la possibilità che il provvedimento in questione sia adottato da parte del giudice competente per la soluzione delle questioni che possano presentarsi nella fase della esecuzione del provvedimento giurisdizionale penale. Non può, infatti, convenirsi con la tesi, pur argomentata dal Tribunale di Catania con ricchezza di spunti, secondo la quale la disposizione contenuta nell'art. 316 cod. proc. pen., nella parte in cui individua la sedes materiae di fronte alla quale poter richiedere ed eventualmente concedere il sequestro conservativo, non sia suscettibile di essere interpretata analogicamente o, forse più correttamente dal punto di vista dogmatico, estensivamente, includendo nel concetto di "ogni stato e grado del processo di merito" anche la fase riferibile al procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen. AV Osserva, infatti, questa Corte che in primo luogo il rilevo formulato dal Tribunale di Catania, secondo il quale anche il giudice delle esecuzione opera delle valutazioni di merito e sarebbe pertanto competente ad emettere, ricorrendone gli altri presupposti, provvedimenti cautelari reali del tipo di quello ora in esame, appare oltre che generico, posto che, ad esempio, anche il Giudice delle indagini preliminari nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni è chiamato ad operare valutazioni che impingono nel merito della vicenda processuale sottoposta al suo esame (si pensi allo scrutinio sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in tema di misura cautelari personali ovvero alla valutazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni che giustifichino lo svolgimento dell'incidente probatorio), anche tale da determinare l'estensione del criterio attributivo della competenza alla adxozione del sequestro conservativo sostanzialmente quasi ad ogni orga no giudiziario, quale che sia la funzione ad esso attribuita, considerato che, in termini di rigore terminologico, persino questo giudice di legittimità è, come per consolidata indicazione giurisprudenziale, giudice del fatto processuale con conseguente ampio accesso agli atti (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 21 febbraio 2013, n. 8521), dotato, pertanto, limitatamente al predetto aspetto, di una qualche cognizione di merito. Ma va altresì osservato, ed il rilievo appare dirimente, che vi sono anche ragioni di carattere sistematico che escludono in radice la possibilità che nel corso del procedimento si esecuzione sia consentita la adozione di provvedimenti di sequestro conservativo. Come, infatti, prevede l'art. 320 cod. proc. pen., il sequestro conservativo, stante la sua finalità volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dalla commissione del reato accertata in sede giudiziale, è destinato, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, a convertirsi in pignoramento. È, pertanto, evidente che lo strumento in questione è suscettibile di essere adottato nel corso di un procedimento tendenzialmente volto alla emissione di un provvedimento destinato a divenire definitivo ed irrevocabile. Caratteristica specifica del procedimento di esecuzione è, viceversa, la sua inidoneità a concludersi con una atto idoneo a divenire definitivo, essendo il provvedimento emesso al termine del procedimento di esecuzione un provvedimento adottato, come sul dirsi, "allo stato degli atti"; il che vuol dire che il procedimento in questione potrà essere sempre riproposto, purché vengano dal ricorrente dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto di precedente decisione adottata nell'ambito di altro analogo precedente procedimento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 dicembre 2014, n. 50005; idem Sezione I penale, 13 giugno 2014, n. 25345; idem Sezione III penale, 10 febbraio 2004, n. 5195). Siffatta antinomia funzionale fra le due strutture procedimentali, quella in cui è ordinariamente consentita la adozione del provvedimento di sequestro : conservativo e quella tipica del procedimento di esecuzione, rende chiaramente impraticabile un'operazione quale quella eseguita dal Tribunale di Catania, volta, attraverso un'interpretazione estensiva della norma, alla traslazione dell'istituto dalla sua sede tipica a quella del procedimento esecutivo penale. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, unitamente al provvedimento, emesso in spregio delle regole concernenti la competenza provvedimentale dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data 10 novembre 2014, con il quale è stato disposto il t sequestro conservativo a carico del ricorrente La Torre;
al predetto annullamento consegue, altresì, la restituzione di quanto oggetto del provvedimento di sequestro all'avente diritto. restanti motivi di censura formulati dal ricorrente restano, evidentemente, assorbiti dato l'ampio accoglimento del motivo di impugnazione riferito alla rituale emissione del provvedimento cautelare originariamente impugnato.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, il 10 novembre 2014, e dispone il rilascio di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Andra fuctieАшара ритья DEPOSITATA IN CRICELLERIA L 21 LUG 2018 Albe 6