Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
C.C.66554 IN NOME E POPOLO ITALIAN04 05 /02 i REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF/ILOR: rettifica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente 1 R.G.N. 20496/99 Dott. Enrico PAPA Cron. 9696 Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TI DO AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 52, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che lo difende, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
UFF II DD FRASCATI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 2263 avverso la sentenza n. 134/98 della Commissione -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 15/11/01 dal MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Frascati accertava a carico del contribuente OT MB ZI per l'anno 1988 un utile di impresa di L.123.616.000 a fronte di una perdita dichiarata di L. 127.040.000. Per la precisione la perdita era costituita da minusvalenze dovute alla vendita di attrezzature, mentre il maggior reddito accertato era costituito dal recupero di tali minusvalenze e dalla vendita delle aziende, come da accertamento ai fini dell'imposta di registro. La Commissione di primo grado respingeva il ricorso del contribuente ritenendo giustificato e legittimo l'operato dell'Ufficio. Con sentenza del 21 maggio / 16 settembre 1998 la Commissione Regionale del Lazio confermava la pronunzia di primo grado.
2. Il contribuente OT ZZ ha proposto ricorso per cassazione contro la pronunzia della Commissione Regionale chiedendone l'annullamento, con conseguente pronunzia di condanna dell'Ufficio all'esecuzione dei rimborsi richiesti, con gli interessi e le spese di giudizio. Il ricorrente espone tre motivi di impugnazione. 3 6 7 2 Con il primo di essi il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, e specificamente che il giudice di appello si sarebbe avvalso di una motivazione per relationem senza dar conto delle eccezioni dell'appellante.
3. In secondo luogo il contribuente eccepisce il vizio di falsa applicazione della norma dell'art.54 del D.P.R. n.917/86. A parere del ricorrente, infatti, il maggior corrispettivo derivante dalla cessione dell'azienda rileverebbe soltanto se realizzato. L'Ufficio delle Imposte Dirette si era riportato ad un precedente avviso di accertamento dell'Ufficio del Registro, ancorché la relativa pratica fosse stata definita usufruendo della normativa di condono. Secondo il ricorrente altro sarebbe il valore venale di un bene ed altro il corrispettivo concordato tra le parti: il primo varrebbe per l'imposizione indiretta, ed il secondo per quella diretta.
4. Infine il OT eccepisce la violazione dell'art.66 della stesso DPR n.917/86. Anche a questi effetti la minusvalenza rileverebbe ai fini fiscali soltanto dal momento in cui si fosse realizzata. L'Ufficio avrebbe contestato che il contribuente avesse ceduto la propria attrezzatura con uno sconto non giustificato;
invece 2 l'Ufficio non avrebbe potuto sindacare scelte imprenditoriali di questo tipo.
5. L'Amministrazione ha presentato a sua volta un controricorso con il quale chiede la reiezione del ricorso avversario. Non sarebbe sussistito il vizio denunziato di carenza di motivazione della pronunzia di appello in quanto tutte le eccezioni erano già state esaminate nella pronunzia di primo grado, a sua volta espressamente richiamata. Gli altri motivi di impugnazione sarebbero anch'essi infondati, ed investirebbero questioni di fatto non deducibili in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo dell'impugnazione è fondato, e va accolto, mentre gli altri rimangono assorbiti. La pronunzia impugnata, infatti, si limita a rinviare alla motivazione di quella di primo grado, che, peraltro, non riporta neppure sinteticamente e ad affermare che l'appello non contiene motivi nuovi rispetto a quelli sostenuti dal contribuente nel ricorso di primo grado. In questo modo il giudice del merito non consente di ricostruire l'iter logico giuridico attraverso il quale è giunto a quella certa decisione, le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le argomentazioni della società contribuente, ragioni che quest'ultima ribadisce nel proprio ricorso. In sostanza la Commissione Regionale non ha adempiuto in alcun modo al proprio obbligo di motivazione. L'esistenza del vizio di difetto di motivazione appare dunque di immediata evidenza. Va dunque accolto il primo motivo di impugnazione, che si riferisce a tale vizio, mentre i motivi ulteriori rimangono assorbiti. Anche il controricorso rimane assorbito. Concludendo, dunque, il primo motivo deve essere accolto, mentre quelli ulteriori risultano assorbiti. La pronunzia impugnata deve essere annullata, con rinvio per il riesame della controversia, e per la liquidazione delle spese di questa fase, ad altra sezione della stessa Commissione Regionale Tributaria del Lazio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 15 novembre 2001. Il Presidente liefe estensore Stefan (dr. Stefano Monaci) (dr.Enrico Papa) La IL CANCELLIERE C1 Ido Casano DEPOSITA Oggi 22 MAR. 2002 шово С ель 5 T S