Sentenza 18 aprile 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad uno solo degli imputati - dichiari erroneamente la nullità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2017, n. 28230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28230 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2017 |
Testo completo
28230-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 529/2017 STEFANO PALLA Presidente - - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.38794/2016 EDUARDO DE GREGORIO ANDREA FIDANZIA -Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: OP UI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/05/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Piero Gaeta, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con ordinanza pronunciata il 30 maggio 2016 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di OP PA e AN NI DI, cui sono stati ascritti rispettivamente i delitti di cui all'art. 216 comma 1° n. 2 e 223 L.F. e de 217 comma 1° n. 2 L.F., in qualità di amministratori della FOTO & COPIE s.r.l., dichiarata fallita il 30.5.2013. L'ordinanza predetta ha dichiarato nulla la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. dato che le generalità dell'AN riportate sin dal decreto di irreperibilità erano errate con conseguente nullità di tale decreto e degli atti conseguenti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, deducendo violazione di legge e l'abnormità della predetta ordinanza e lamentando che il G.I.P., nel dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio anche in relazione alla posizione dell'imputata OP, aveva determinato una regressione ingiustificata del processo penale senza alcun motivo espresso. Peraltro, trattandosi di imputazioni distinte riguardanti i due imputati, il G.I.P. avrebbe potuto separare le loro posizioni, né nella motivazione erano state esplicitate le eventuali ragioni eccezionali che avrebbero imposto la riunione delle due posizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Non vi è dubbio che l'ordinanza con cui il G.I.P. ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio sia effettivamente palesemente illegittima, avendo il G.I.P. fatto regredire il procedimento anche con riferimento alla posizione di OP PA nonostante che il profilo di nullità riguardasse esclusivamente la posizione dell'altro coindagato IT e non fossero neppure state indicate le ragioni che rendessero opportuna una eventuale trattazione unitaria delle due posizioni. Tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione presentato avverso gli atti emessi dal Giudice delle Indagini Preliminari, non è sufficiente che l'atto processuale emesso da quest'ultimo sia illegittimo, essendo necessario che sia altresì abnorme. In proposito, questa Corte ha già affermato che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass., sez. II 10.12.2013, n. 7320, Rv. 259158). Ne consegue che, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, è 2 non è quindi avulso dal sistema processuale, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento. Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito" (cfr. Cass., sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non può dunque considerarsi abnorme (come ritenuto anche dal P.G. di questa Corte): pur costituendo espressione di un potere male esercitato, tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità degli atti in base ai quali si è instaurato il rapporto processuale, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); né lo stesso provvedimento, seppur palesemente illegittimo, ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il Pubblico Ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2017 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Stefano PALLA dr. Andrea Fidanzia Jaño BEPOGITATA IN CANCELLERRA add 07 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ащих 3