Sentenza 23 maggio 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sanzione del lavoro di pubblica utilità non può avere durata eccedente quella della pena detentiva irrogata e, in deroga al disposto di cui all'art. 54, D.Lgs. n. 274 del 2000, nel relativo calcolo non può essere inserita la pena pecuniaria eventualmente applicata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2013, n. 40995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40995 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 23/05/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1325
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33510/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ CO N. IL 14/07/1960;
avverso la sentenza n. 158/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 06/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio sul punto della durata della sospensione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di un anno.
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo con sentenza del 6 giugno 2012 ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno di reclusione ed Euro 2 mila di multa a UT CO, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 per avere illecitamente ceduto sostanza stupefacente (gr. 35,15 di hashish), accertato in Palermo l'11 gennaio 2012, con recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, convertendo la pena in lavoro di pubblica utilità ex art. 73, comma 5 bis del medesimo D.P.R., per anni uno, ventidue mesi e ventitre giorni.
2. L'imputato ha proposto, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione per il seguente motivo: Inosservanza della disposizione di cui all'art. 73, comma 5 bis cit. D.P.R. e del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla conversione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, nel calcolo della quale è stata inserita anche la pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato.
Il tenore della disposizione applicata in materia di stupefacenti quanto alla conversione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità è chiara ed inequivoca, essendo prevista un'espressa deroga proprio al disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54 laddove è stabilito che il lavoro di pubblica utilità deve avere durata corrispondente a quella della sanzione detentiva (in tal senso cfr. Sez. 1, n. 30089 del 26/6/2009, Pinto, Rv.244812). Nel caso di specie, invece, il G.I.P. ha erroneamente applicato la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità anche in riferimento alla pena pecuniaria, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 55 mentre tale sostituzione è prevista solo in riferimento alla conversione delle pene pecuniarie applicate dal giudice di pace.
Di conseguenza la sentenza impugnata, contenendo un calcolo errato quanto alla sostituzione della pena detentiva richiesta dalle parti, deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto della sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, disponendo la sostituzione della sola pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di un anno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto della sostituzione delle pene detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità disponendo la sostituzione della sola pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di un anno.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013