CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32486 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale della Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di D'NT DO nato ad [...] il [...]; avverso la ordinanza del 10/03/2023 della corte di appello di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Napolitano Raffaele che ha insistito per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2023, la corte di appello di Salerno quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di D'NT DO per la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore Generale di Salerno il 13 febbraio 2020, limitava la predetta ingiunzione a demolire al solo muro ubicato al lato est del terrazzo di un fabbricato, ubicato in Angri al vicolo Rodi 10. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore Generale della Repubblica della corte di appello di Salerno ha proposto ricorso, deducendo un solo motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32486 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/06/2023 3. Si contesta la tesi della corte di appello per cui l'estensione della demolizione di opere abusive deve riguardare anche opere in prosecuzione solo nella misura in cui queste ultime, se non demolite, rendano ineseguibile l'ordine stesso e si oppone, piuttosto, che l'estensione predetta dell'ordine di demolizione è solo giustificata dalla unicità del manufatto finale pur realizzato in più tempi, anche successivi al momento consumativo del reato oggetto cli condanna. Da qui la necessaria demolizione anche della copertura che, unitamente al muro abusivo, avrebbe consentito l'ultimazione del manufatto così rendendolo volume abitabile. CONSIDERATO Ill1 DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, alla luce del principio, applicabile nel caso di specie, per cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente cont:estato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 - 01). Invero, l'estensione della demolizione trova un ostacolo solo ove venga coinvolta un'opera successiva che risulti distinta rispetto all'oggetto immediato della demolizione (cfr. in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242163 - 01) e non quindi allorquando, nonostante la stretta inerenza fisica e strumentale, sia comunque possibile operare la demolizione dell'oggetto immediato dell'ordine lasciando integro l'intervento successivo. Per quanto è dato desumere dagli atti cui può accedere questa Suprema corte, ed in particolare alla luce del provvedimento impugnato, il contenuto della decisione contestata non appare in linea con i predetti principi, laddovei lungi dal rappresentare la sussistenza di un'opera autonoma e funzionalmente distinta rispetto al muro oggetto dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna passata in giudicato, il giudice si limita ad escludere l'estensione della demolizione in ragione solo di una appurata "non rilevante" funzione portante (evidentemente del muro da abbattere), così che allo stato sembra che si tratti pur sempre di una copertura materialmente oltre che funzionalmente correlata al muro stesso e quindi di completamento del locale finale ricavato. Circostanza, questa, che dovrà quindi essere chiarita ovvero confermata così da giustificare, in tale ultimo caso, la estensione della demolizione invocata dal ricorrente. 2 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla cotte di appello di Salerno. Così deciso, Roma, 9 giugno 2023 Il Consigliere Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv.to Napolitano Raffaele che ha insistito per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2023, la corte di appello di Salerno quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di D'NT DO per la sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore Generale di Salerno il 13 febbraio 2020, limitava la predetta ingiunzione a demolire al solo muro ubicato al lato est del terrazzo di un fabbricato, ubicato in Angri al vicolo Rodi 10. 2. Avverso tale ordinanza il Procuratore Generale della Repubblica della corte di appello di Salerno ha proposto ricorso, deducendo un solo motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32486 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 20/06/2023 3. Si contesta la tesi della corte di appello per cui l'estensione della demolizione di opere abusive deve riguardare anche opere in prosecuzione solo nella misura in cui queste ultime, se non demolite, rendano ineseguibile l'ordine stesso e si oppone, piuttosto, che l'estensione predetta dell'ordine di demolizione è solo giustificata dalla unicità del manufatto finale pur realizzato in più tempi, anche successivi al momento consumativo del reato oggetto cli condanna. Da qui la necessaria demolizione anche della copertura che, unitamente al muro abusivo, avrebbe consentito l'ultimazione del manufatto così rendendolo volume abitabile. CONSIDERATO Ill1 DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, alla luce del principio, applicabile nel caso di specie, per cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente cont:estato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 - 01). Invero, l'estensione della demolizione trova un ostacolo solo ove venga coinvolta un'opera successiva che risulti distinta rispetto all'oggetto immediato della demolizione (cfr. in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 2872 del 11/12/2008 Cc. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242163 - 01) e non quindi allorquando, nonostante la stretta inerenza fisica e strumentale, sia comunque possibile operare la demolizione dell'oggetto immediato dell'ordine lasciando integro l'intervento successivo. Per quanto è dato desumere dagli atti cui può accedere questa Suprema corte, ed in particolare alla luce del provvedimento impugnato, il contenuto della decisione contestata non appare in linea con i predetti principi, laddovei lungi dal rappresentare la sussistenza di un'opera autonoma e funzionalmente distinta rispetto al muro oggetto dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna passata in giudicato, il giudice si limita ad escludere l'estensione della demolizione in ragione solo di una appurata "non rilevante" funzione portante (evidentemente del muro da abbattere), così che allo stato sembra che si tratti pur sempre di una copertura materialmente oltre che funzionalmente correlata al muro stesso e quindi di completamento del locale finale ricavato. Circostanza, questa, che dovrà quindi essere chiarita ovvero confermata così da giustificare, in tale ultimo caso, la estensione della demolizione invocata dal ricorrente. 2 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla cotte di appello di Salerno. Così deciso, Roma, 9 giugno 2023 Il Consigliere Il Presidente