CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22391 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI LO, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 07/07/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22391 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di appello proposto da LO RI quale legale rappresentante della CET Costruzioni s.r.l. avverso il decreto emesso il 22 febbraio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata rigettata l'istanza formulata dalla predetta società di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d. leg.vo n. 159/2011 in quanto attinta da nota prefettizia n. 3611/8 del 12 aprile 2021 che evidenziava possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito della compagine della società, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione LO RI, nella qualità spiegata, a mezzo del difensore avv. NN Passero, che deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34-bis d.leg.vo n. 159/2011 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa considerazione degli elementi dedotti in ordine alla non accertata stabilità e sistematicità di rapporti reiterati nel tempo e della occasionalità di quelli evidenziati dovendosi provvedere in conseguenza della bonificabilità della impresa CET Costruzioni s.r.l. senza incorrere nella violazione del diverso regime di prova proprio di ciascuna giurisdizione (ordinaria e amministrativa). I rapporti, all'epoca, intrattenuti tra RO UC e alcuni soggetti indicati come critici non contribuiscono a designare la cronicità, alla data odierna, di essi inficiando l'impianto della motivazione del provvedimento. Manca, inoltre, il giudizio retrospettivo relativo alla occasionalità della infiltrazione o agevolazione mafiosa e, quindi, della bonificabilità dell'impresa istante mediante apposita procedura di self-cleaning aziendale. Del resto anche le informazioni dei Carabinieri di Torino escludono la sussistenza di elementi che riconducano a un attivo coinvolgimento di RO UC nella criminalità organizzata, peraltro riconosciuto estraneo a iniziative di tipo penale. Manca, in conclusione, qualsiasi considerazione sulla attualità del pericolo evidenziato dalla Prefettura, militando in tale senso anche la verifica del Nucleo di Polizia Economica della Guardia di Finanza di Torino. Si stigmatizza, infine, l'immotivato e generico screditamento della richiesta in considerazione del rapporto di coniugio tra il UC - oggi neppure dipendente della società - e SO Di LE, socia di maggioranza della stessa società. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione agli specifici motivi proposti con il gravame avverso la paventata non efficacia degli strumenti di bonifica rispetto al ruolo di RO UC all'interno della 2 compagnia societaria. Il giudizio di inefficacia manca della indicazione della attualità di rapporti del UC con soggetti mafiosi e/o indagati per mafia ed essendo valorizzati datati addebiti comportamentali, peraltro estranei all'oggetto sociale e agli interessi della società. Tale vizio è rifluito sulla modulazione dell'efficacia, in concreto, dell'adozione del modello di prevenzione richiesto. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dedotta omessa motivazione in ordine alle indicazioni circa il programma indicato dalla C.E.T. Costruzioni s.r.l. volto a prospettare la neutralizzazione delle eventuali forme e attività ritenute agevolative a seguito dell'allontanamento da contesti "malati". A tal riguardo alcuna considerazione è dato rinvenire in ordine al programma di compliance predisposto in sede di istanza di controllo giudiziario in funzione delle possibilità di bonifica dell'azienda istante. 2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dedotta omessa motivazione a riguardo delle allegazioni difensive prodotte all'udienza del 7/7/2022, con particolare riguardo alla sentenza n. 2079/2020 della Corte di appello di Torino relativa al proc. n. 3518/2019 che ha escluso la ipotesi associativa mafiosa proprio in relazione alle operazioni "PA" e "Carminius" che ebbero a vedere, in un primo momento, anche RO UC coinvolto ma la cui posizione, poi, venne stralciata. Non si vede perché se NI UE, NN MI e TO NE - richiamati nel decreto impugnato - non sono appartenenti alla associazione mafiosa debba essere giusta l'esclusione all'accesso della società al controllo giudiziario. 2.4. Con motivi aggiunti si deduce: 2.4.1. Con il primo motivo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e segnatamente in relazione alla manifesta occasionalità e alla non accertata stabilità, sistematicità e cronicità attuale di rapporti reiterati nel tempo e, quindi, conseguente bonificabilità della " C. E.T. Costruzioni s.r.l.", dovendosi ritenere del tutto "apparente" la motivazione del decreto impugnato che evoca un'attualità di collegamenti "pericolosi", asseritannente esistente al 2022, sebbene questi fossero necessariamente cessati nel 2015, come dagli stessi Giudici di merito indicato. 2.4.2. Con il secondo motivo violazione di legge ex art. 34-bis e 84 D. Lgs. 159 del 2011 in riferimento all'art. 117 Cost. e alla prevedibilità della legge con riguardo alla sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23.2.2017, causa De SO
contro
Italia. E' censurata la decisione dei Giudici di Appello per aver omesso di considerare che nessuna delle condizioni normativamente previste per far luogo all'applicazione dell'interdittiva antimafia sembra attagliarsi alla figura di RI LO, legale rappresentante della società, 3 riguardando al più RO UC, semplice dipendente, che, mai, neppure nei suoi contatti "pregiudicanti" ha agito in nome e per conto della società, tanto meno compromettendola. Per quanto sopra, LO RI nulla poteva "prevedere" nel senso indicato dalla sentenza "De SO
contro
Italia", e fatto proprio dalla Corte costituzionale, in merito altre condotte da UC poste e alle quali il RI è risultato del tutto estraneo, avendo l'unica colpa di essere il cognato del predetto. 2.5. E' pervenuta memoria difensiva con la quale si richiama la sentenza emessa dalla Sez. 1 del 9.11.2022, n. 1057, con riguardo al profilo della insufficienza della contiguità familiare, a sostegno dei motivi aggiunti di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve essere premesso che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 - 01; Sez. V, 22/04/2022, n.26197). Secondo Sez. U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, è doveroso «il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie». Con riferimento, quindi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario il sindacato del giudice, deve essere indirizzato ad «accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra a blativa». 4 La peculiarità dell'accertamento giudiziale relativo al controllo ex art. 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dello scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia o meno di «compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata»; in questa prospettiva, «l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può [...] essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta». Pertanto, «sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l'intera gamma delle situazioni richiamate dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario "di cui alla lett. b) del comma 2" dell'articolo citato - cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con poteri di controllo - ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell'art. 34- bis». Ancora, è stato affermato che ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa(Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906- 01), e che quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via 5 esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 02). 2. La Corte di appello - individuando correttamente il perimetro decisorio (v. pg. 4 del decreto) - ha premesso la costituzione societaria in capo alla moglie del UC ed a suo cognato LO RI, con lo stesso UC svolgente l'incarico di direttore tecnico (essendo prima socio unico della CET Costruzione srl in liquidazione), così rappresentando la indiscussa prosecuzione della precedente società. Si è, poi, conformata ai principi di diritto richiamati attraverso l'esame delle obiettive condizioni della prospettata infiltrazione mafiosa della società istante (v. pg. 5 del decreto) sul rilievo della posizione del UC, descritto qual procacciatore di appalti edili nella provincia di Torino e responsabile di vari cantieri avviati e gestiti dalle famiglie UE, MI e Genovese, essendo denunciato per associazione di tipo mafioso nel 2015 e poi archiviato, essendo risultato intrattenere contatti con soggetti gravitanti in ambienti mafiosi. Ha escluso l'occasionalità dell'agevolazione, affermando "la cronicizzazione dei rapporti che, proprio in ragione del ruolo ricoperto dal UC anche nella società in esame, in chiaro rapporto di continuità con quella facente capo direttamente a lui, si ripetevano nel tempo, si diversificavano e si ispiravano nei loro contenuti a logiche di tipo mafioso (rapporti, deve ribadirsi, la cui esistenza non veniva messa in dubbio dalla difesa, che si soffermava proprio sul fallino progetto di apertura di un autolavaggio)" dando conto della irrilevanza della assoluzione del UE da parte dei reati contestati nell'indagine PA e della aggravante della agevolazione mafiosa in rapporto alla testuale previsione dell'art. 34 del codice antimafia alla potenziale agevolazione dell'attività anche delle persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e b)bis del decreto". Di qui l'omesso esame, del tutto conseguente, della questione sulla emendabilità di tale situazione. 6 3. All'incensurabile motivazione resa dal provvedimento impugnato, il ricorrente oppone una diversa valutazione delle emergenze ed una generica contestazione, attaccando con i motivi aggiunti e la memoria gli stessi presupposti della nota prefettizia - evidentemente riguardanti il diverso ambito impugnatorio di tale ultimo provvedimento secondo il condivisibile orientamento secondo il quale il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il cui oggetto può concernere esclusivamente la ricorrenza di eventuali illegittimità del procedimento ex art. 34-bis d.lgs. citato, ovvero l'errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non anche l'illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale (Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019,CONSORZIO SOCIALE COIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Rv. 275419 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 04/04/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 22391 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di appello proposto da LO RI quale legale rappresentante della CET Costruzioni s.r.l. avverso il decreto emesso il 22 febbraio 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata rigettata l'istanza formulata dalla predetta società di essere ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d. leg.vo n. 159/2011 in quanto attinta da nota prefettizia n. 3611/8 del 12 aprile 2021 che evidenziava possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito della compagine della società, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione LO RI, nella qualità spiegata, a mezzo del difensore avv. NN Passero, che deduce: 2.1. Con il primo motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34-bis d.leg.vo n. 159/2011 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa considerazione degli elementi dedotti in ordine alla non accertata stabilità e sistematicità di rapporti reiterati nel tempo e della occasionalità di quelli evidenziati dovendosi provvedere in conseguenza della bonificabilità della impresa CET Costruzioni s.r.l. senza incorrere nella violazione del diverso regime di prova proprio di ciascuna giurisdizione (ordinaria e amministrativa). I rapporti, all'epoca, intrattenuti tra RO UC e alcuni soggetti indicati come critici non contribuiscono a designare la cronicità, alla data odierna, di essi inficiando l'impianto della motivazione del provvedimento. Manca, inoltre, il giudizio retrospettivo relativo alla occasionalità della infiltrazione o agevolazione mafiosa e, quindi, della bonificabilità dell'impresa istante mediante apposita procedura di self-cleaning aziendale. Del resto anche le informazioni dei Carabinieri di Torino escludono la sussistenza di elementi che riconducano a un attivo coinvolgimento di RO UC nella criminalità organizzata, peraltro riconosciuto estraneo a iniziative di tipo penale. Manca, in conclusione, qualsiasi considerazione sulla attualità del pericolo evidenziato dalla Prefettura, militando in tale senso anche la verifica del Nucleo di Polizia Economica della Guardia di Finanza di Torino. Si stigmatizza, infine, l'immotivato e generico screditamento della richiesta in considerazione del rapporto di coniugio tra il UC - oggi neppure dipendente della società - e SO Di LE, socia di maggioranza della stessa società. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione agli specifici motivi proposti con il gravame avverso la paventata non efficacia degli strumenti di bonifica rispetto al ruolo di RO UC all'interno della 2 compagnia societaria. Il giudizio di inefficacia manca della indicazione della attualità di rapporti del UC con soggetti mafiosi e/o indagati per mafia ed essendo valorizzati datati addebiti comportamentali, peraltro estranei all'oggetto sociale e agli interessi della società. Tale vizio è rifluito sulla modulazione dell'efficacia, in concreto, dell'adozione del modello di prevenzione richiesto. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dedotta omessa motivazione in ordine alle indicazioni circa il programma indicato dalla C.E.T. Costruzioni s.r.l. volto a prospettare la neutralizzazione delle eventuali forme e attività ritenute agevolative a seguito dell'allontanamento da contesti "malati". A tal riguardo alcuna considerazione è dato rinvenire in ordine al programma di compliance predisposto in sede di istanza di controllo giudiziario in funzione delle possibilità di bonifica dell'azienda istante. 2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dedotta omessa motivazione a riguardo delle allegazioni difensive prodotte all'udienza del 7/7/2022, con particolare riguardo alla sentenza n. 2079/2020 della Corte di appello di Torino relativa al proc. n. 3518/2019 che ha escluso la ipotesi associativa mafiosa proprio in relazione alle operazioni "PA" e "Carminius" che ebbero a vedere, in un primo momento, anche RO UC coinvolto ma la cui posizione, poi, venne stralciata. Non si vede perché se NI UE, NN MI e TO NE - richiamati nel decreto impugnato - non sono appartenenti alla associazione mafiosa debba essere giusta l'esclusione all'accesso della società al controllo giudiziario. 2.4. Con motivi aggiunti si deduce: 2.4.1. Con il primo motivo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e segnatamente in relazione alla manifesta occasionalità e alla non accertata stabilità, sistematicità e cronicità attuale di rapporti reiterati nel tempo e, quindi, conseguente bonificabilità della " C. E.T. Costruzioni s.r.l.", dovendosi ritenere del tutto "apparente" la motivazione del decreto impugnato che evoca un'attualità di collegamenti "pericolosi", asseritannente esistente al 2022, sebbene questi fossero necessariamente cessati nel 2015, come dagli stessi Giudici di merito indicato. 2.4.2. Con il secondo motivo violazione di legge ex art. 34-bis e 84 D. Lgs. 159 del 2011 in riferimento all'art. 117 Cost. e alla prevedibilità della legge con riguardo alla sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 23.2.2017, causa De SO
contro
Italia. E' censurata la decisione dei Giudici di Appello per aver omesso di considerare che nessuna delle condizioni normativamente previste per far luogo all'applicazione dell'interdittiva antimafia sembra attagliarsi alla figura di RI LO, legale rappresentante della società, 3 riguardando al più RO UC, semplice dipendente, che, mai, neppure nei suoi contatti "pregiudicanti" ha agito in nome e per conto della società, tanto meno compromettendola. Per quanto sopra, LO RI nulla poteva "prevedere" nel senso indicato dalla sentenza "De SO
contro
Italia", e fatto proprio dalla Corte costituzionale, in merito altre condotte da UC poste e alle quali il RI è risultato del tutto estraneo, avendo l'unica colpa di essere il cognato del predetto. 2.5. E' pervenuta memoria difensiva con la quale si richiama la sentenza emessa dalla Sez. 1 del 9.11.2022, n. 1057, con riguardo al profilo della insufficienza della contiguità familiare, a sostegno dei motivi aggiunti di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve essere premesso che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv. 279982 - 01; Sez. V, 22/04/2022, n.26197). Secondo Sez. U, n. 46898 del 2019, Ricchiuto, ai fini dell'applicazione dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, è doveroso «il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie». Con riferimento, quindi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario il sindacato del giudice, deve essere indirizzato ad «accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra a blativa». 4 La peculiarità dell'accertamento giudiziale relativo al controllo ex art. 34-bis cit., e a maggior ragione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dello scrutinio deve individuarsi nella verifica di concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia o meno di «compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata»; in questa prospettiva, «l'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può [...] essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta». Pertanto, «sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l'intera gamma delle situazioni richiamate dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario "di cui alla lett. b) del comma 2" dell'articolo citato - cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con poteri di controllo - ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell'art. 34- bis». Ancora, è stato affermato che ai fini dell'ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa(Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906- 01), e che quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via 5 esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 02). 2. La Corte di appello - individuando correttamente il perimetro decisorio (v. pg. 4 del decreto) - ha premesso la costituzione societaria in capo alla moglie del UC ed a suo cognato LO RI, con lo stesso UC svolgente l'incarico di direttore tecnico (essendo prima socio unico della CET Costruzione srl in liquidazione), così rappresentando la indiscussa prosecuzione della precedente società. Si è, poi, conformata ai principi di diritto richiamati attraverso l'esame delle obiettive condizioni della prospettata infiltrazione mafiosa della società istante (v. pg. 5 del decreto) sul rilievo della posizione del UC, descritto qual procacciatore di appalti edili nella provincia di Torino e responsabile di vari cantieri avviati e gestiti dalle famiglie UE, MI e Genovese, essendo denunciato per associazione di tipo mafioso nel 2015 e poi archiviato, essendo risultato intrattenere contatti con soggetti gravitanti in ambienti mafiosi. Ha escluso l'occasionalità dell'agevolazione, affermando "la cronicizzazione dei rapporti che, proprio in ragione del ruolo ricoperto dal UC anche nella società in esame, in chiaro rapporto di continuità con quella facente capo direttamente a lui, si ripetevano nel tempo, si diversificavano e si ispiravano nei loro contenuti a logiche di tipo mafioso (rapporti, deve ribadirsi, la cui esistenza non veniva messa in dubbio dalla difesa, che si soffermava proprio sul fallino progetto di apertura di un autolavaggio)" dando conto della irrilevanza della assoluzione del UE da parte dei reati contestati nell'indagine PA e della aggravante della agevolazione mafiosa in rapporto alla testuale previsione dell'art. 34 del codice antimafia alla potenziale agevolazione dell'attività anche delle persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e b)bis del decreto". Di qui l'omesso esame, del tutto conseguente, della questione sulla emendabilità di tale situazione. 6 3. All'incensurabile motivazione resa dal provvedimento impugnato, il ricorrente oppone una diversa valutazione delle emergenze ed una generica contestazione, attaccando con i motivi aggiunti e la memoria gli stessi presupposti della nota prefettizia - evidentemente riguardanti il diverso ambito impugnatorio di tale ultimo provvedimento secondo il condivisibile orientamento secondo il quale il provvedimento di rigetto della richiesta di controllo giudiziario formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il cui oggetto può concernere esclusivamente la ricorrenza di eventuali illegittimità del procedimento ex art. 34-bis d.lgs. citato, ovvero l'errata valutazione dei presupposti di legge per ammettere il controllo giudiziario, e non anche l'illegittimità delle misure interdittive antimafia adottate dal prefetto, la cui valutazione resta riservata alla competenza della giustizia amministrativa in sede di ricorso giurisdizionale (Sez. 2, n. 18564 del 13/02/2019,CONSORZIO SOCIALE COIN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Rv. 275419 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende. Così deciso il 04/04/2023.