Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/1999, n. 2092
CASS
Sentenza 9 giugno 1999

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In tema di repressione internazionale del crimine e di collaborazione tra le Polizie di vari Stati, prevista dalla Convenzione 19 giugno 1990 relativa all'Accordo di Schengen, deve ritenersi che gli stati contraenti hanno reciprocamente e ufficialmente riconosciuto la compatibilità col proprio ordinamento delle procedure di polizia proprie di ciascun Paese contraente, come è reso evidente dal solo limite di utilizzabilità immediata a fini di prova, di volta in volta rimesso alla discrezione dell'Autorità giudiziaria dello Stato che attraverso i suoi organi ha fornito l'informazione. (Fattispecie relativa alla utilizzabilità ai fini delle misure cautelari, per indagati di traffico di droga, del rapporto della DEA statunitense).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/1999, n. 2092
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2092
    Data del deposito : 9 giugno 1999

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