Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
In tema di repressione internazionale del crimine e di collaborazione tra le Polizie di vari Stati, prevista dalla Convenzione 19 giugno 1990 relativa all'Accordo di Schengen, deve ritenersi che gli stati contraenti hanno reciprocamente e ufficialmente riconosciuto la compatibilità col proprio ordinamento delle procedure di polizia proprie di ciascun Paese contraente, come è reso evidente dal solo limite di utilizzabilità immediata a fini di prova, di volta in volta rimesso alla discrezione dell'Autorità giudiziaria dello Stato che attraverso i suoi organi ha fornito l'informazione. (Fattispecie relativa alla utilizzabilità ai fini delle misure cautelari, per indagati di traffico di droga, del rapporto della DEA statunitense).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/1999, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 9.6.1999
Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere N.2092
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N.4347/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MO AL, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 13.12.1997 del Tribunale di Milano. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dottor Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso:
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 20.11.97 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava la misura della custodia cautelare in carcere a AT AN, indagato in concorso con altri per avere acquistato ed esportato dalla Colombia e tentato di importare in Italia circa tre quintali di cocaina.
Fondava il provvedimento essenzialmente sulle indagini esperite dalla Guardia di Finanza di Genova, il quale aveva accertato che erano diretti alla Sofimont s.r.l. di Milano, rappresentata dal liquidatore, avvocato AT AN, i container all'interno dei quali oltre al bitume ufficialmente dichiarato si trovavano, secondo le notizie fornite dall'Ufficio DEA di Roma alla Direzione centrale dei Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, circa trecento chili di eroina sequestrati dalle Dogane Statunitensi sulla motonave Tobia Maersk in transito nel porto di Charleston, proveniente da Buenaventura (Colombia) e diretta a Genova nonché altri cinquanta chilogrammi per motivi tecnici imbarcati su altra motonave, poi transitata per il porto di Algesiras e sequestrati dalla Polizia spagnola, nonché sulla condotta successivamente tenuta dal AN, il quale, ignaro del sequestro, aveva provveduto allo sdoganamento dei container, al pagamento delle spese di spedizione e alla locazione di un capannone per lo stoccaggio della merce. Sebbene nell'udienza di convalida e successivamente durante altri interrogatori il AN avesse reso ampia confessione dei fatti, il suo difensore proponeva richiesta di riesame sostenendo nell'udienza camerale, in rito, che la mancanza agli atti del verbale del sequestro eseguito dalla Polizia Statunitense, non consentendo di controllare la compatibilità della procedura seguita coi principi basilari dell'ordinamento italiano, escludeva l'utilizzabilità anche in quella fase della nota informativa dell'Ufficio DEA di Charleston così determinando l'insussistenza dei gravi indizi ritenuti e deducendo, in fatto, che le condizioni di salute dell'indagato non erano compatibili con la detenzione in carcere;
ma il Tribunale di Milano con ordinanza del 13.12.1997, riesaminato l'itinerario argomentativo percorso dal G.i.p. concludeva, "con considerazione di carattere preliminare e assorbente, che le esplicite ammissioni rese dall'indagato nel corso degli interrogatori...., relative al fatto che effettivamente l'importazione in oggetto concerneva sostanza stupefacente per l'ingente quantitativo di cui sopra, tutti gli altri evidenziati elementi indiziari, ivi incluse le intercettazioni telefoniche in atti comprovanti conversazioni tra l'avv. AN e vari interlocutori aventi ad oggetto la spedizione in Questione e la sua presenza al capannone all'atto dell'arrivo dei contenitori integrano certamente gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato indipendentemente dalle argomentazioni difensive attinenti l'efficacia indiziaria attribuibile alle annotazioni del Dipartimento della Giustizia Statunitense...", mentre, in ragione dell'impossibilità di espletare perizia medica nel brevissimo termine Perentorio assegnatogli dalla legge per provvedere sulla richiesta, riteneva inammissibile ed estranea al rito la Questione sollevata in ordine all'incompatibilità della detenzione con le condizioni di salute dell'indagato.
Assumendo che tale ordinanza gli è stata notificata, il 22.12.1998, ad oltre un anno dalla sua emissione, ricorre per cassazione il difensore dell'indagato denunziando in unico contesto violazione degli artt. 64 e 294/4, 273, 275/4 e 292/c bis e comma 2 ter. 299/4 ter e 729 c.p.p.. Premessa e in parte intercalata ampia esposizione dei fatti, ripropone in questa sede di legittimità le medesime censure levate in sede di riesame sostenendo che quel Tribunale "ha ritenuto sussistente la valenza probatoria della "nota informativa" e considerate ininfluenti le dichiarazioni AN a fini difensivi in quanto "l'espressa ammissione dei fatti" scaturiva dalla circostanza che non "poteva convincentemente negare, considerate le acquisizioni di incontrovertibili elementi indiziari nei suoi confronti costituiti delle attività di indagine e di sequestro compiute dalle polizie statunitensi e italiane".
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Di vero, non è dato vedere - ne' il difensore ricorrente chiarisce - come, a fronte della confessione dell'indagato, reiterata, ribadita e riscontrata da elementi esterni evidenziati in motivazione del provvedimento impugnato, si possa sostenere l'insussistenza dei gravi indizi ritenuti, ne' come l'irrituale o illegittima presa in considerazione di elementi di prova in evento inutilizzabili - nel caso di specie estranea alla conclusione cui il Giudice del riesame è pervenuto come sopra riportata - possa infirmare sul piano motivazionale il provvedimento adottato.
Tanto essendo sufficiente al rigetto del ricorso in punto, soltanto per debito di completezza si rileva che, fermo in generale il principio desumibile dall'arresto giurisprudenziale, citato in ricorso dalla difesa del AN e secondo il quale l'esigenza di valutare nel contraddittorio delle parti gli elementi acquisiti al fine dell'applicazione delle misure cautelari non consente l'utilizzabilità di una documentazione, che si risolva in una relazione riassuntiva degli atti compiuti e dei risultati acquisiti e non già in una copia legale di essi, che consenta la verifica della compatibilità della procedura coi principi basilari dell'ordinamento nazionale nonché un'effettiva e penetrante valutazione degli elementi di prova acquisiti, di certo non consentita pienamente dal filtro di una relazione riassuntiva (Cass.I, 18.7.1990 n. 2006, rv. 184967, Ferrante), tale principio non torna applicabile nel caso di specie.
La verifica di compatibilità coi principi basilari del nostro ordinamento della procedura e delle attività di autorità di polizia degli Stati Uniti d'America e di numerosi Stati europei è stata infatti operata una volta per tutte dal nostro legislatore con la legge - non a caso posteriore al fermo giurisprudenziale, le succitato - 30.9.1993, n.388, di ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 Giugno 1985 e alla relativa convenzione del 19.6.1990, che hanno istituzionalizzato in forma amplissima e permanente la collaborazione delle Polizie dei vari Paesi aderenti.
In particolare e per quanto più da vicino riguarda il caso in esame, alla stregua dell'art. 39, secondo paragrafo di detta convenzione e nel contesto di reciproca assistenza fra le varie polizie "le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1" dai vari servizi di polizia possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta" e secondo il successivo art. 46 "in casi particolari ciascuna parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esservi invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati", come nel caso di specie. Dagli estratti della convenzione sopra riportati si evince chiaramente che nel contesto di collaborazione internazionale nell'interesse di tutti regolamentata fra le varie polizie degli Stati ad essa aderenti, questi - consentendone l'immediata utilizzazione sia per fini interni sia per i fini internazionali e negli obblighi in relazione ad essi assunti e dando così in via preventiva e ufficiale, invece che di volta in volta, rilevanza interna alle attività compiute da polizie straniere - hanno reciprocamente e ufficialmente riconosciuto la compatibilità col proprio ordinamento delle procedure di polizia proprie di ciascun Paese contraente, come è evidenziato dall'unicità del solo limite di utilizzabilità immediata a fini di prova di volta in volta rimesso alla discrezione dell'Autorità giudiziaria dello Stato, che attraverso i propri organi - a richiesta o d'iniziativa e nel comune interesse di fronteggiare ingravescenti fenomeni di criminalità organizzata e non - ha fornito l'informazione.
Nel caso di specie poi e sul piano meramente procedimentale andrebbe ritenuta innegabile l'utilizzabilità dell'informazione come notizia di reato da verificare a mezzo di indagini ulteriori, come puntualmente avvenuto ad onera del GOA della Guardia di Finanza nei termini e coi risultati illustrati dal Giudice del riesame, tali da aver consentito di per sè, anche attraverso la verifica della fondatezza della notizia, l'acquisizione di numerosi e gravi indizi di colpevolezza a carico del AN, che già nell'immediatezza dell'udienza di convalida ha ammesso l'addebito.
L'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, prima che dalle pur fondate ragioni esposte in ordinanza, sul Diano sistematico discende per via diretta dalla collocazione della disposizione di legge, invocata dal ricorrente, nell'art. 299, primo del capo V - Estinzione delle misure - del Titolo I del Libro IV, collocazione postulante l'effettiva esecuzione della misura applicata.
La rubrica legis - Revoca e sostituzione delle misure che se legge non è, d'ordinario è espressiva del contenuto e della collocazione sistematica della norma, indica chiaramente che il provvedimento invocato deve essere disposto dal giudice in proposito competente e non già dal Giudice del riesame, richiesto appunto di verificare la sussistenza dei presupposti e delle con dizioni di legge per la stessa applicazione della misura e di annullare in evento l'ordinanza applicativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999