Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di istanza, proposta dallo straniero, di ammissione al gratuito patrocinio, non soddisfa il requisito richiesto dall'art. 5 legge n. 217 del 1990, circa la dichiarazione sulla mancata produzione di reddito, la attestazione, necessariamente resa dalla autorità consolare, consistente soltanto nella formula "per quanto a conoscenza dell'autorità predetta", formula dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 219 del 1995 in quanto ritenuta insufficiente per rapporto all'onere gravante sull'autorità consolare di verificare nel merito il contenuto della dichiarazione (la Corte ha equiparato tale formula, dichiarata incostituzionale a quella adottata, nella fattispecie, dall'autorità consolare: "non avere elementi di conoscenza contrari alla dichiarazione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2002, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 30/10/2002
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 2172
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 002741/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN TO, N. IL 18/09/1962;
2) MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 14/12/2001 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'8 novembre 2000 HY AN presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il successivo 4 dicembre il g.i.p. del tribunale accoglieva l'istanza.
2. In data 7 maggio 2001 lo SH presentava la documentazione mancante, in particolare la dichiarazione di essere detenuto, l'autocertificazione sullo stato di famiglia, la dichiarazione sulla mancata produzione dei redditi con allegata dichiarazione consolare.
3. In data 5 giugno la corte di assise di Bologna revocava il provvedimento di ammissione per mancata produzione della documentazione mancante, in particolare della dichiarazione consolare La corte osservava che la norma dell'art. 5, comma 3, della L. 30 luglio 1990, n. 217, - la quale disponeva che, "se l'istante è
straniero, per i redditi, prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b, comma 1^, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto di conoscenza della predetta autorità, la suddetta certificazione non è mendace" - era stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 29 maggio 1995, n. 219 limitatamente alle parole "per quanto a conoscenza dell'autorità predetta".
La Corte Costituzionale - aggiungeva la corte di assise - aveva affermato che "l'autorità consolare, se vuole rendere un'attestazione utile in favore dell'interessato, non può limitarsi, a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma, nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi, ha, non certo l'obbligo, ma l'onere - implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza - di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti ".
Non v'era alcun dubbio - concludeva la corte di assise - che "l'attestazione prodotta non dava conto in alcun modo di accertamenti in ordine a quanto dichiarato dal richiedente, con ciò non ottemperando a quanto richiesto dalla legge per la validità dell'attestato".
4. Avverso l'ordinanza lo HY proponeva ricorso/reclamo, che il tribunale di Bologna rigettava con ordinanza del 4 dicembre 2001, rilevando che "la volontà del legislatore e il senso della modifica costituzionale è che all'autorità consolare deve essere richiesta una dichiarazione, sul contenuto della autocertificazione, che non può essere superficiale, ma deve essere preceduta da un minimo di accertamento".
"Nel caso - proseguiva il tribunale - l'autorità consolare ha dichiarato di non avere elementi di conoscenza contrari all'autocertificazionè, il che è qualcosa di molto meno di un'attestazione di verità, non solo, ma il tenore della dichiarazione implica che non sono stati effettuati accertamenti concreti e che il consolato si è limitato a dichiarare di non essere in possesso di elementi contrari".
5. Lo HY ricorre per Cassazione denunciando "erronea applicazione dell'art. 5 L. 30 luglio 1990 n. 217", deducendo che, "se è vero che per accedere al beneficio occorre un'attestazione di veridicità del contenuto dell'autocertificazione, non è chi non veda che la migliore certificazione in tal senso sia costituita dall'insuccesso nell'assunzione di elementi contrari in quanto in essa dichiarati", sicché è certamente pregnante una dichiarazione consolare, come quella del caso in esame, "di non avere - l'autorità - elementi di conoscenza contrari all'autocertificazione relativa ai redditi percepiti, dal 5 agosto 1999".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
a - Se si pongono a confronto - come sostanzialmente hanno fatto i giudici di merito - l'inciso, dichiarato incostituzionale, dell'art. 5, comma 3, della L. 217/1990 - "per quanto a conoscenza della predetta autorità" - e la proposizione, riportata sia nel provvedimento della corte d'assise, sia in quello del tribunale, sia nel ricorso - l'autorità consolare (dichiara) "di non avere elementi di conoscenza contrari alla autocertificazione" - è impossibile non cogliere che l'inciso e la proposizione sono la stessa cosa, hanno lo stesso significato, perché scrivere come ha scritto il legislatore del 1990, che, per quanto a conoscenza della autorità consolare, la suddetta certificazione non è mendace e scrivere, come ha scritto l'autorità consolare, di non avere elementi di conoscenza contrari all'autocertificazione vuol dire scrivere che conoscenza e autocertificazione non sono in contrasto, che, dunque, per quanto a conoscenza dell'autorità, l'autocertificazione non è mendace. Quella proposizione elude, quindi, le ragioni che hanno indotto la corte regolatrice alla declaratoria di incostituzionalità dell'inciso, ragioni - necessità di un approfondito accertamento della sussistenza delle condizioni per l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato, così come non può non esserlo per il cittadino italiano - dalle quali se non l'obbligo, scaturisce di certo l'onere - implicito nella riferibilità all'autorità consolare di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza e connaturato allo spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi - di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti e ciò al fine, appunto, di consentire all'autorità giudiziaria italiana di rendersi conto se lo straniero che chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato ne abbia o non ne abbia diritto. È del tutto ovvio che la autorità consolare, limitandosi a quella proposizione, o ad altra sostanzialmente simile all'inciso dichiarato incostituzionale, può anche stimare di avere adempiuto;
con la conseguenza, però, che il giudice che procede può, a sua volta, legittimamente ritenere che l'interessato, producendo la dichiarazione consolare con quel contenuto, non ha fornito la dichiarazione richiesta dalla legge per permettere un attendibile giudizio sulla sussistenza delle condizioni per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, conseguentemente, può, altrettanto legittimamente, revocare, come è avvenuto nella specie, l'ammissione al beneficio.
Nè si dica, come fa il ricorrente, che "il tribunale di Bologna ha trascurato di considerare che l'autorità consolare espressamente si richiama ad un dato di conoscenza certo quale è lo stato di detenzione del ricorrente dal 5 agosto 1999".
Il tribunale, infatti, ha correttamente osservato sul punto che "(la detenzione) non preclude l'accertamento dell'esistenza sia di possedimenti all'estero mobiliari o immobiliari, sia dell'esistenza di eventuali partecipazioni azionarie, così come non preclude l'accertamento della veridicità di tutti gli altri elementi contenuti nell'autocertificazione", accertamento che il tribunale, come si è visto, ha motivatamente giudicato mancante, donde l'ineccepibile rigetto del ricorso/reclamo e donde, in questa sede, il rigetto del ricorso.
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004