Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4038 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
O 2 L 7 - L 0 1 DIRITTI O - B 4 2 I L D E D A 2 T 4 6 S . O REPUBBLICA ITALIANA R . P .P IN NOME DEL POPOLO ITALIA04058/0 1 M D I B l. A l a D AM223478 E o T t A CORTE SUPRE SAZIONE N 2 Oggetto E 2 S . t RISARCIMENTO E r a SEZIONE PRIMA CIVILE DANNI DA OCCUPAZIONE ACQUISIDUA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9362/99 Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE LIRE 2000 CANCELLERIA Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 8573 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI 1343 Rep. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI AM223479 Ud. 07/12/2000 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZION LIRE 2000 ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE CANCELLERY Richiesta copia Studi S EN T ENZA SOLE dal Sig. 6005 sul ricorso proposto da: per diritti [. 1-2-1 MAR 2001 AM223481 TRUSSO SFRAZZETTO ANTONINO, elettivamente domiciliato TIERE LIRE 3000 LIRE 2000 l'avvocato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso CANCELLERIA GIACOBBE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARROZZA PIETRO, giusta mandato CB220611 AM223482 a margine del ricorso;
CB220612 ricorrente LIRE CANCEL
contro
COMUNE DI TORTORICI, TRIPOLI FRANCESCO;
- intimati -
AM2283 CORTE SUPREMA DI CASSAZIO avversO la sentenza n. 93/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiv MESSINA, depositata il 27/03/98; 2000 dal Sig. CARRO udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2332 per diritti L e t 42 bat IL CANCELLIER 1 CANCELLERIA udienza del 07/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
C D V udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacobbe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 3000 Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso CANCELLERIA per la rimessione alle Sezioni Unite;
in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo CG057156 LIRE 3000 Il Tribunale di Patti, con sentenza del 14 febbraio CANCELLERIA 1994, condannava, per quanto interessa, il comune di Tortorici al risarcimento del danno determinato in £.
3.751.000 in favore di ON SO TT, CG057157 DIRITTI per l'avvenuta occupazione acquisitiva di un terreno agricolo di sua proprietà, esteso mq.403, sito in loca- lità Stalle-S.Basilio (in catasto all'art.10732, f.29, part.105 e 322) per la costruzione della strada comuna- AM223476 le Tortorici -S. Basilio. In parziale accoglimento dell'impugnazione del CO- mune, la Corte di appello di Messina ha ritenuto appli- cabile ai giudizi in corso il criterio introdotto dall'art.3 comma 65° per la liquidazione del danno da occupazione illegittima di immobili ed ha ridotto la somma dovuta all'espropriato per l'illecita ablazione CANCELLERA del bene a £.
1.313.741 DIRITTI A vis bud Per la cassazione di questa sentenza, il SO CORTE SUPREMA DI CASALE TT ha proposto ricorso per un motivo, illustra- UFFICIO COPIA Richiesta copie audic to da memoria. Il comune di Tortorici non si è costi- Jai Sig. CHI ATTI per dirith: 6096 tuito. # 13 LUG 2001 Motivi della decisione Con il ricorso ON RU TT, denun- ciando violazione degli art.5 bis della legge 359 del 1992 e 3, comma 65° della legge 662 del 1996, censura la sentenza impugnata per avere valutato il proprio €0,77 1.1500 CANCELLERIA terreno avente valore agricolo con il criterio ridutti- Vo introdotto dalla legge del 1996 per le sole aree edificabili, come dimostrava l'interpretazione data 1305524 Costituzionale all'art.5 bis, che per le dalla Corte J305525 aree agricole, mantiene fermi, peraltro i criteri sta- 1305511 biliti dalla legge 865 del 1971. €9,77 L1500 CANCELLERIA Il ricorso è fondato. La Corte di appello, infatti, pur dando atto della natura meramente agricola dell'immobile che ne compor- 1305512 tava una valutazione di £.3000 al mq., per la liquida- zione del risarcimento del danno dovuto al ricorrente in conseguenza dell'occupazione espropriativa del be- ne, ha applicato il criterio riduttivo introdotto dal f menzionato art.3, comma 65° della legge 662/96; ed ha invocato al riguardo una decisione di questa Corte (sent.6912/1997), rimasta isolata, la quale è pervenu- 3 ta al medesimo risultato osservando che il termine "suoli", che compare nel primo periodo del menzionato art.3 comma 65°, non è sinonimo di "aree edificabili" e si presta, quindi ad essere utilizzato anche per in- dicare i terreni destinati ad attività agricole e quelli che, pur non avendo questa specifica destina- zione, siano tuttavia inedificabili per vincoli di leg- ge o di piano. Il che indurrebbe a ritenere che i nuovi criteri di determinazione del risarcimento del danno siano di generale applicazione, abbia (o meno) l'area irreversibilmente destinata alla realizzazione del- l'opera pubblica natura edificatoria. Ma quest'ultima interpretazione appare al Collegio del tutto inconciliabile sia con la genesi che con le finalità della nuova normativa. Invero lo stesso art.5 bis della legge 359 del 1992, che nel primo comma conclama il proprio carattere di norma temporanea, è notoriamente sopravvenuto per colmare il vuoto normativo creatosi per la dichiara- zione d'incostituzionalità dell'art. 16 1. 865/71 e dell'art. unico 1. 27.6.1974 n. 247, per quanto essi disponevano in ordine all'indennità di esproprio delle aree fabbricabili, a seguito del quale questa Corte era tornata alla regola fondamentale del valore venale, di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, 4 con notevoli aggravi della spesa pubblica per la lievi- tazione dei costi di esproprio. Da qui, il nuovo criterio riduttivo introdotto sol- tanto in tale settore nel quale ben più onerosi erano gli indennizzi connessi all'espropriazione delle aree e non era per converso possibile attendere "fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni...", attese le improcrastinabili esigenze di risanamento della finanza pubblica anche attraverso la riduzione degli oneri addosati ai pubblici bilan- ci, specie degli enti locali, per gli indennizzi espro- priativi di queste aree. E d'altra parte, esso, seppure si discostava dalla regola del valore in comune commer- cio del bene, teneva conto delle caratteristiche e del- la natura dell'area espropriata e si limitava "a pere- quare il costo dell'indennità in limiti quanto più pos- sibili aderenti al valore proprio dei suoli, decurtan- dolo del valore aggiunto determinato dall'azione della pubblica amministrazione" (Corte Costit.283/1993). Laddove siffatta esigenza non ricorre per i suoli agricoli per i quali, infatti, il comma 4° della legge ribadisce la perdurante applicazione delle norme di cui al titolo II° della legge 865 del 1971, costituenti un sistema del tutto autonomo ed autosufficiente, caratte- rizzato dall'aggancio del parametro del "valore agrico- 5 lo" tabellare al tipo di coltura praticato "anche in relazione all'esercizio di azienda agricola", nonché da specifiche maggiorazioni in caso di cessione volontaria e da un'ulteriore importo aggiuntivo ove il proprieta- rio stipulante sia anche coltivatore diretto dell'area espropriata. Il criterio dell'art.5 bis, era stato, tuttavia, espressamente previsto soltanto per la determinazione dell'indennità conseguente ad espropriazione (legittima) dei suoli edificatori, per cui questa Corte affermò che lo stesso era applicabile solo nei giudizi di opposizione alla relativa stima e non anche in quelli in cui si verta in tema di risarcimento del dan- no subito dal privato per la perdita della proprietà dell'immobile a seguito della c.d. occupazione acquisi- tiva (Cass.21 marzo 1995 n. 3249; 23 aprile 1993 n. 4765): in tali ipotesi, pertanto, continuava a tovare applicazione il principio che la qualificazione del- l'area occupata come edificatoria od agricola, condotta sulla base dei relativi criteri legali, non assume va- lenza diretta, poichè quel che rileva, è, invece, la identificazione del suo effettivo valore venale, cioè il valore che il suolo avrebbe avuto di fatto in una libera contrattazione, tenuto conto di tutte le circo- stanze che sul piano commerciale risultano decisive per 6 la relativa valutazione (Cass.7 luglio 1994 n. 6388; 13 maggio 1993 n. 5451). Sennonchè, è intervenuta legge 28 dicembre 1995 n. 549, che onde contenere la spesa pubblica anche sul fronte dei risarcimenti derivanti dalle illegittime oc- cupazioni, ha riformulato (art.1 comma 65°) il comma 6 dell'art. 5 bis, ed equiparato completamente i criteri di liquidazione del danno per l'illecita trasformazione dei fondi occupati a quelli di indennizzo per l'espro- priazione rituale;
sicchè al calcolo del risarcimento da occupazione acquisitiva di suoli edificabili avrebbe dovuto essere applicato per intero il criterio ridutti- Vo previsto dal 1° comma per la determinazione dell'indennità relativa alle aree edificabili: così ri- sparmiandosi per tali suoli la differenza tra il loro valore venale e quello espropriativo. Ma è del pari noto che proprio siffatta equipara- zione ne ha comportato la declaratoria di incostituzio- nalità in quanto la Consulta (sent.369/1996), pur dando atto che la regola generale dell'integralità della ri- parazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, potendo il legislatore ordinario ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno, ha dichiarato irragionevole la totale parificazione del quantum ri- 7 sarcitorio alla misura dell'indennità, sbilanciando ec- cessivamente nell'occupazione espropriativa il contem- peramento tra i contrapposti interessi pubblico e pri- vato in eccessivo favore del primo, già privilegiato nella disciplina dell'assetto reale del nuovo compendio suolo-opera pubblica, favorevole all'amministrazione espropriante. Per cui è subito dopo intervenuta in materia la legge 662 del 1996 aggiungendo il comma 7 bis all'art. 5 bis della citata legge 359/1992, non certamente per introdurre nuovi criteri di liquidazione del danno nel- la materia delle occupazioni espropriative,ma soltanto per modificare il precedente criterio irragionevole e sbilanciato, dettato per le sole aree edificabili:ed in particolare per escludere la decurtazione del 40% pre- vista per l'indennità di espropriazione di tali aree ed aumentare l'importo del risarcimento così ottenuto del 10%; sicchè la nuova norma al pari di quella dichiarata incostituzionale intesa sostituire, deve essere riferi- ta esclusivamente ai suoli sudetti, come del resto con- ferma il richiamo ai "criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma" stabiliti espres- samente per i fondi aventi questa natura B) Siffatto collegamento ha trovato un autorevole avallo nella recente sentenza con cui la Corte Costitu- zionale ha dichiarato costituzionalmente legittima la nuova normativa (sent. 148/1999), avendo la Consulta ri- badito che essa è diretta a sostituire la pregressa di- sciplina dichiarata incostituzionale ed а regolare il risarcimento in questione in base ai principi enunciati dalla sentenza 369/96 della Corte;
e che in tale pro- spettiva ha, questa volta, introdotto una riduzione ra- gionevole del pregiudizio risarcibile, per un verso, realizzando un equilibrato componimento dei contrappo- sti interessi in gioco. E soprattutto eliminando l'ingiustificata coincidenza dell'entità dell'indennizzo per l'illecito della p.a. con quello relativo al caso di legittima procedura ablatoria,ora sostituita da un'apprezzabile differenziazione. C) Va aggiunto che l'estensione del criterio ridut- tivo ai fondi agricoli non sarebbe giustificato neppure dall'esigenza di depurare l'onere per gli espropri gra- vante sull'amministrazione, dal plusvalore aggiunto dalla sua stessa azione;
e neppure dall'intendimento di regolare ex novo la liquidazione del risarcimento del danno nelle occupazioni illegittime di detti suo- li, perché contraddetto dalla dichiarata temporaneità della norma applicabile alle sole occupazioni espro- priative antecedenti al 30 settembre 1996. D) Ed, infine, l'enfatizzazione del solo termine 9 "suoli" utilizzato dal legislatore senza l'aggettivazione "edificabili" per includervi anche le aree agricole non è consentita ove si consideri che eguale terminologia "suoli" si rinviene nell'intestazione della legge 10 del 1977 rivolta a dettare disciplina e regime proprio delle aree edifica- bili (e di esse soltanto); e finisce, comunque, per provare troppo perché se l'omissione costituisse sicuro indice del carattere neutro e onnicomprensivo del ter- mine, l'estensione dovrebbe necessariamente comprendere non soltanto i suoli agricoli, ma anche quelli edificati (peraltro, indicati, pur essi quali "suoli" dall'art.54 della legge 865/71); per i quali, invece, la giurispru- denza di questa Corte ha costantemente ritenuto inap- plicabili le disposizioni dell'art.5 bis della legge 359/1992, e tuttora vigente il criterio dell'art.39 della legge 2865 del 1859, per cui l'indennità di esproprio si determina in modo unitario sulla base del valore venale dell'intero immobile senza possibilità di distinguere tra quello dell'edificio ed il valore del- l'area di sedime (Cass.6718 e 5064/1998; 1113/1997; 12036/1995 e per il danno da occupazione acquisitiva, 11911/1998). Sicchè si verrebbe a determinare per que- sti suoli una regolamentazione ancor più abnorme di quella tentata dall'incostituzionale art.1 della legge 10 549/1995, in quanto solo il danno da occupazione acqui- sitiva conseguente ad illecito dell' aministrazione sa- rebbe liquidato con il criterio riduttivo di cui alla legge 662 del 1996; mentre la stima dell'indennità di esproprio raggiungerebbe, paradossalmente, un importo quasi doppio, comunque pari all'integrale valore vena- le del bene. Pertanto il criterio introdotto dal comma 7 bis della legge 359 del 1992, in aderenza all'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte deve ritener- si inapplicabile ai suoli agricoli (quale è pacifica- mente quello espropriato alla controricorrente), per i quali non ha mai subito modificazioni la regola che la liquidazione del danno per la loro occupazione appro- priativa, deve essere commisurato al valore sul mercato di detti terreni (Cass.9683/2000; 5893/1998; 2336/1998; 8075/1997): valore che il Tribunale di Patti ha deter- Corte di appello confermato in £. minato e la 2.322.000, corrispondente a £.3000 mq.; per cui essendo rimasto incontestato tra le parti nei precedenti gradi del giudizio pure che il terreno irreversibilmente ap- preso dall'amministrazione fosse esteso mq. 774 e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per determinare il valore sudetto, la Corte deve condannare il comune resistente a corrispondere al SOSfraz- 11 2 zetto a titolo di risarcimento del danno la sudetta somma di £.
2.322.000 da rivalutare dall'1 maggio 1976 secondo i dati calcolati dall'ISTAT, oltre agli interes- si legali dalla data della domanda al soddisfo sulla somma rivalutata: così come disposto da entrambi i giu- dici di merito senza impugnazione di alcuna delle parti e r i N 6 al riguardo. Le spese dell'intero giudizio vanno gravate sulla 4 2 UFAC soccombente amministrazione comunale e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza 250000 impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 cod. proc. civ., condanna il comune di Tortorici al ri- del danno liquidato nella misura disarcimento £.2.322.000, oltre interessi e rivalutazione come in O L 2 motivazione, nonché al pagamento delle spese dell'intero L 7 - O 0 1 B - 6 2 L E giudizio che liquida in favore del ricorrente in com- D 2 4 0 plessive £.
5.640.000 per il giudizio davanti al Tribu- nale;
£.
2.135.000 per il giudizio di appello e £.₤.
2.127.500 per il giudizio di legittimità di cui £.
1.800.000 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino Senofonte Salvatore Salvago. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, 2/1 M 20012 Majia DH Nuzzo Cave si IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo