Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
In tema di c.d. "contestazione a catena", qualora si sia in presenza di distinte notizie di reato pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l'una dall'altra, la retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., della decorrenza del termine di una misura cautelare disposta successivamente alla prima richiede l'assolvimento, da parte di chi impugni il provvedimento che l'abbia negata, dell'onere di rappresentare in modo specifico le ragioni a sostegno della propria doglianza e quindi, in particolare, di porre in evidenza, in modo puntuale, gli elementi indiziari che, già esistenti e conosciuti all'epoca di emanazione della prima ordinanza cautelare, avrebbero consentito di disporre la misura anche per i fatti cui essi si riferivano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2007, n. 46038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46038 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 14/11/2007
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1485
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 29219/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LE, n. 14/09/1969 San Cipriano d'Aversa;
avverso l'ordinanza 12/07/07 del Tribunale del riesame di Napoli;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio;
sentito l'avv. Aricò G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Il 12 luglio 2007 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da LE OS avverso l'ordinanza del G.I.P. locale, che il ventotto marzo 2007 aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del predetto. L'indagato aveva sostenuto che la misura doveva essere retrodatata in relazione ad altra antecedente relativa ad una estorsione del 18 marzo 2002.
Ricorre il difensore, rilevando che i due procedimenti trattati dal medesimo pubblico ministero erano stati iscritti a ruolo sulla base di due informative: il primo su notizia del Commissariato di Aversa datata 14 giugno 2004 ed il secondo su informativa della Questura di Frosinone datata 15 aprile 2005.
Le due misure erano state emesse il 10 ottobre 2005 ed il 17 dicembre 2005.
Aggiunge che, trattandosi della medesima persona fisica dell'ufficio del Pubblico Ministero, quest'ultimo era a conoscenza degli atti dei due procedimenti;
ne deriverebbe l'arbitrarietà della scelta della richiesta di due distinti provvedimenti a soli dieci giorni di distanza.
Il ricorso è infondato.
Com'è noto le Sezioni unite con la sentenza n. 14535 del 19/12/2006 (rv. 235909) hanno di recente statuito quanto segue in subiecta materia:
In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. (Nella specie, le S.U. hanno escluso la retrodatazione, trattandosi di procedimenti originati da distinte notizie di reato, pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l'una dall'altra. E, nell'affermare tale principio - tenuto conto della sentenza n. 408 del 2005 della Corte costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 297 c.p.p., comma 3 -, hanno osservato che la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi sopra indicate).
Escluso che nella specie sussistono ragioni di connessione qualificata - tra l'altro neppure dedotte - va constatato che i due procedimenti non sono stati separati ma sono sorti in due distinti momenti sulla base di autonome notizie di reato ed hanno avuto corso e sviluppo autonomo.
Non risulta sussistere, nella specie, alcuna scelta arbitraria compiuta dal Pubblico Ministero, poiché non emerge ne' è stato evidenziato che al momento dell'emissione del primo provvedimento esistessero agli atti del procedimento gli elementi necessari per l'adozione della seconda ordinanza di custodia cautelare. Al riguardo va evidenziato che il tema delle contestazioni a catena non è soggetto a riesame ma ad appello, impugnazione - quest'ultima - disciplinata dalle regole del devolutum.
Ne deriva che non v'è sostanziale libertà di deduzione e facoltà del giudice di esaminare l'intera vicenda d'ufficio. La materia è regolata dall'art. 310 cod. proc. pen.. La norma richiama (al comma 2) l'art. 309 c.p.p., commi 2, 3, 4 e 7:
il comma 2 attiene al termine dell'impugnazione; il comma 3 a quello di presentazione;
il comma 4 all'ufficio dove il gravame deve essere depositato ed, infine, il comma 7 al giudice che deve decidere. Non è, invece, menzionato il comma 6, che è fondamentale in tema di riesame, poiché - per giurisprudenza ormai costante - consente a chi richiede il riesame stesso di avanzare istanza senza enunciare alcun motivo, imponendo al Tribunale di valutare d'ufficio ogni questione attinente alla gravità degli indizi ed alle esigenze cautelari. Costituisce, invece, precetto base dei giudizi d'appello de libertate l'osservanza del principio devolutivo, secondo cui la cognizione del giudice non può estendersi di là dei motivi dedotti con l'impugnazione. Questa facoltà è d'altronde delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, non essendo ammissibile dedurre in cassazione questioni che non sono prospettate originariamente (in tal senso 204409, 210494, 214261). In tema di contestazioni a catena - come si è ricordato sopra - le Sezioni Unite hanno stabilito che la retrodatazione è obbligatoria quando sussiste connessione qualificata ravvisabile nell'ipotesi in cui nei confronti di un imputato viene disposta la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza.
È stato, invece, ritenuto che la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive non opera quando al momento dell'emanazione della prima ordinanza non sussistevano elementi idonei a giustificare l'adozione delle successive misure.
In particolare deve affermarsi che la retrodatazione va esclusa, quando si sia in presenza di procedimenti originati da distinte notizie di reato, se pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l'una dall'altra, quando nel primo procedimento non siano noti elementi tali da consentire l'emissione di un provvedimento unitario.
Ne consegue che l'appellante, qualora invochi l'applicabilità dell'istituto de quo ha l'onere di rappresentare in modo specifico le ragioni che pone a sostegno della richiesta di retrodatazione e di evidenziare, quindi, in modo puntuale gli elementi indiziari relativi al secondo provvedimento che, a suo avviso, erano già esistenti e conosciuti nel primo procedimento e che avrebbero consentito, ove valutati, l'emissione di una misura di custodia cautelare unica relativa ai reati commessi in tempi successivi.
Nella specie il ricorrente ha esposto in modo dettagliato lo stato della giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento a quella delle Sezioni Unite, ma non ha indicato gli elementi che sarebbero stati già esistenti nel primo procedimento, in base ai quali il pubblico ministero avrebbe potuto richiedere l'emissione della seconda misura contestualmente alla prima, non essendo sufficiente al riguardo l'unico dato indicato, consistente nella pendenza formale di due distinti procedimenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario.
Nella specie l'odierno ricorrente anche in sede d'appello aveva dedotto soltanto che "da una analisi puntuale delle date relative alle richieste di misura cautelare effettuate dal medesimo ufficio di Procura ... emerge con evidenza che a carico del OS, in pendenza di precedente richiesta di misura cautelare per tentata estorsione fatto commesso in data prossima al 18/03/2002, veniva effettuata ulteriore richiesta di misura cautelare il 10/10/2005, prima dell'emissione della prima ordinanza di custodia cautelare per ulteriori episodi estorsivi già desumibili dagli atti d'indagine a disposizione del medesimo P.M. all'atto della precedente richiesta". L'espressione usata dal ricorrente "per ulteriori episodi estorsivi già desumibili dagli atti d'indagine" non consente a questa Corte di procedere ad una diversa valutazione di diritto.
Nessun altro elemento è stato rappresentato.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2007