Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2007, n. 46038
CASS
Sentenza 14 novembre 2007

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In tema di c.d. "contestazione a catena", qualora si sia in presenza di distinte notizie di reato pervenute allo stesso ufficio del pubblico ministero a distanza di tempo l'una dall'altra, la retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., della decorrenza del termine di una misura cautelare disposta successivamente alla prima richiede l'assolvimento, da parte di chi impugni il provvedimento che l'abbia negata, dell'onere di rappresentare in modo specifico le ragioni a sostegno della propria doglianza e quindi, in particolare, di porre in evidenza, in modo puntuale, gli elementi indiziari che, già esistenti e conosciuti all'epoca di emanazione della prima ordinanza cautelare, avrebbero consentito di disporre la misura anche per i fatti cui essi si riferivano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2007, n. 46038
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46038
    Data del deposito : 14 novembre 2007

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