Sentenza 7 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9242 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano 924 2 /01 La Corte St Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro.composta dai seguenti Magistrati: dr. EL Annunziata Presidente R.G.m. 4502/1999 dr. TO Figurelli Consigliere rel. Crom. dr. LO D'TI Consigliere Rep. dr. UN Balletti Consigliere Ud. 15.03.2001 dr. VA Mammone Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Raffineria di Roma S.p.A., com sede in Roma alla via di Malagrotta n. 226, in persona del Presidente dr. Philippe Albert Julien Nelis e di un Amministra- tore ing. LI Mascarucci, rappresentata e difesa dall'avv. Napoleone Bartuli ed elettivamente domici- ciliata presso lo studio del medesimo in Roma al lar- go Generale Gonzaga del Vodice n. 4, im virtù di pro- cura speciale notaio Ripamonti di Milano del 23 dicem- bre 1998 rep. 135532, ricorrente;
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CONTRO
OT CO, PO ZO, EL LU, - 1 - RI RO, SP EL, VI IT, CO LT, NO NZ, HI VI EN, ET MO, GL OM, P LV, FE CO, RD VA, RA RI, CA MO, CE AR, CI RO, MA LL (0 CARELLA) LM, GR BE, ST CO, LL RO, NI ET, NE IU, TU LU, US AN, IC NI, NA UR, IV RC, IN RO, LL NI lo, SI RA, its TI DI, LI LU, AC EL, RR RO, GA RL, NN TO, LI CO, MA NZ, LO NN NI, ON VA, 9 LL RA, EL MA, DI GI IN, GL NZ, BI RE, SA ET, HI RO, EN VA, MA FF, ER BE, LL ON, LO AR, CC ED, HI IA, AL UR, IN RO, GG DI, (。 SAUVEUR) DI UR NC, AL Sauver, ZI LF, LA NI, DE RE, EN NC, BO LO, RA IO, RO VA, TI LU, NZ DI, US Mau- 2 rizio, DI OM, CI UR, LI FA, AN RA, LI GE, AL JE, TO IU, GI IU, LA CA RE, TI AN, CI VI, TE EN, CC LU, CIANGELI TI, MO NI, OM BE, CH BE, NN LU, D'AV BE, ER Gio- vanni, ER MA, EN UR, CA TO, NI LI, LL UR, TO NI VA, IN ON, розшива RI CO, AR DI, DE AI OL, RI BA, RO CO, PO VA, US EN, DI OL, NI IU, NI GE, TE RO, NO AC, NI AR, IC IU, ZE EN, TO LM, AN VA, OT LI, SA NI, AC VA, DI TR DI, FE UR, RC LO, GIANCI SE, LL RO, DI NC, NT EL, CI UR, BI TT, ER MO, MB LU, DI ST IU, NI GE, NAST LU, RD OM, DE MO, IA MA, OS IR, OL GU, - 3 RO LU, RO OR, TO D'NT GI, PI NI, CC MO, US NC, RO RO, IN LI, DE FI UN, LI RE, IN RA A., LI VA, RA NC, OG GA, ER RO, NE IO, DE LI LU, AR PI, OR LO, DELLA AS RO, BE GE, TR IA, ES VA, GL IU, ASSANTA GE, EL IR, EL NC, IT AN, OL FA, NE NI, DI AR RL, DE SI EN, ZI DI, AN IT, ED MA, RS BI, UR CO, RA ÁT, ET IO, CC NIlo, NI RL, TI CO, CA ET, TO DI LO VA, RE UR, PI FF, RS RL, ON IO, IC NI, CI VA, ET BE, rappresentati e difesi dall'avv. Livio Bussa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma al viale Glorioso n. 13, in virtù di procura speciale a margine del contromicorso, controricorrenti;
NONCHE' DI NO NI, SA NA, NE OL, intimati;
4 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 13 febbraio 23 luglio 1998, n. 14100/98, n. 59843/92 R.G.A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere TO Figurelli mella pubblica udienza del 15 marzo 2001; udito l'avv. Napoleone Bartuli per la ricorrente;
udito l'avv. Livio Bussa per i controricorrenti;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Generale dr. NC Mele, che ha concluso per il fyund rigetto del ricorso. - 5 - Svolgimento del processo. Com tempestivo ricorso, depositato in data 18 settem- bre 1992, il signor IU GL ed altri li- tisconsorti proponevano appello, chiedendone l'inte- grale riforma, avverso la sentenza com la quale il Pretore di Roma, im funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda proposta nei confronti del- la Raffineria di Roma s.p.a., volta alla declaratoria del loro diritto a specifico compenso per il lavoro prestato di domenica, pur com riposo im altro giorno della settimana, e del diritto all'integrazione pari al 25% per ogni domenica lavorata ed alla condanna della società convenuta al pagamento degli importi in- dicati im via specifica. Gli appellanti, chiedevano che, in totale riforma del- l'impugnata sentenza, fossero accolte le domande azio- nate com il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Parte appellata, costituitasi, chiedeva il rigetto del- l'appello. Com sentenza depositata in data 23 luglio 1998 il Tribu- male di Roma, im riforma dell'impugnata sentenza, con- dannava la società appellata ad erogare, con rivalutazio- ne ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ed a far tempo dalla maturazione di ciascum credito, le somme -6- richieste dalle controparti. Osservava il Tribunale che l'appello era fondato%; che ai sensi dell'art. 21 del CCNL "ai lavoratori che pre- stano la loro opera in turni continui ed avvicendati sia diurni che notturni, verrà corrisposta una maggio- razione unfica.ca del 17% sulla retribuzione mensile di fatto"%; che la formulazione letterale della disposi- zione, nella insormontabilità di um dato testuale chia- ro ed univoco, quale evidenziato dal significato pro- Приме prio delle parole e della loro connessione, non consen- tiva di affermare che l'indennità di turno remunerasse anche le prestazioni di lavoro rese melle giornate di domenica;
che doveva quindi escludersi che l'art. 21 avesse sanzionato un patto di conglobamento della re- tribuzione per lavoro domenicale nel compenso previsto per il lavoro in turni%; che esso infatti si era limi- tato a ricompensare solo la maggiore penosità specifi- ca di alcune prestazioni lavorative, insita nelle mo- dalità temporali del loro espletamento: quella connessa allo svolgimento di lavoro che, per essere prestato in turni di lavoro continui ed avvicendati, non consentiva una normale programmazione del ritmo delle pause lavoro riposo nell'arco della settimana e della giornata la- vorativa, Aggiungeva il Tribunale che ciò trovava conferma nel -7- fatto che l'indennità di turno veniva erogata anche im caso di ferie, malattia ed infortunio e nelle men- silità supplementari (art. 21 comma 2 nn. 2 e 3); che le argomentazioni pretorili, fondate su dati aritmetico- contabili, erano, alla luce della inequivoca formula- zione letterale dell'art. 21, prive di rilievo, in quanto non riferibili in alcum modo alla volontà delle parti.. Aggiungeva altresì il Tribunale che non era stato con- testato che ciascuno degli appellanti avesse prestato attività lavorativa per almeno 26 domeniche all'anno (per un totale di 208 ore annue) per il periodo com- preso tra il 1986 ed il 1989; che in applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte doveva affermarsi il diritto di ciascuno degli originari rï- correnti a percepire uno specifico compenso per il la- voro prestato nelle giornate di domenica%; che, in assenza di specifica disciplina, appariva equo retribuire il lavoro prestato nelle giornate di domenica con la maggio- razione del 25%%;B che sul punto erano mancate contesta- zioni;
che i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sviluppati in applicazione delle percentuali di maggiorazione, ritenute eque e nom oggetto di censure specifiche e convincenti, potevano essere posti a base della decisione del quantum di do- --8- manda. Con atto notificato il 1° marzo 1999 la Raffineria di Roma S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la predetta sem- tenza. Gli intimati hanno resistito con controricorso noti- ficato il 29 marzo 1999, ad eccezione di NI Di MO, NA VA e OL NE. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione. fizpenali Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa (mancata) applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e - im relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. 1365 c.c. im punto di compenso domenicale secondo CCNL di cate goria, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che il punto focale della controversia si incentra sull'accertamento se le maggiorazionii, stabilite dal CCNL per i lavoratori che lavorano anche di domenica (7 giorni), compensano il lavoro domenicale;
che la risposta è certamente po- sitiva;
che le maggiorazioni previste dal CCNL per i lavoratori che lavorano anche di domenica (7 giorni) -9- sono due: a) il 10% (art. 7 CCNL) per i lavoratori che osservano l'Orario B (7 giorni, mattina, pome- riggio) e b) il 17% (art. 21 CCNL) per i lavoratori che lavorano 7 giorni, mattina, pomeriggio, notte;
che la comparazione si può fare solo tra gruppi omo- genei di turni%3B che i contraenti collettivi nella - loro autonomia negoziale bem potevano valutare più - penoso il lavoro notturno di 5 giorni anzichè il la- voro di 7 giorni senza lavoro notturno%3B che i lavora- фута tori, in aggiunta al compenso per il lavoro domenicale, godevano anche dei contrattuali riposi compensativi. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. in rela- zione all'art. 360 m. 3 c.p.c., nonchè omessa motiva- zione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la socie- tà ricorrente deduce che il Tribunale ha condannato la medesima alle cospicue somme dedotte in sentenza, adot- tando um mera criterio equitativo mon richiesto dalle parti e quindi vietato dagli artt. 113 e 115 c.p.c.; che tali conteggi sono stati negati e contestati da essa ricorrente fin dalla prima risposta in memoria davanti al Pretore;
che il Tribunale di Roma ha pronunciato secon do equità, incorrendo nel vizio di extrapetizione, in manifesta violazione dell'art. 112 c.p.c. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa appli- -10- cazione dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 429 comma 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c. p.c., la società ricorrente deduce che l'impugnata sentenza ha condannato essa società al pagamento di interessi e rivalutazione 'a far tempo dalla matura- zione di ciascun credito", quindi dal tempo in cui i lavoratori hanno effettuato turni domenicali;
che la violazione dell'art. 1282 c.c. è manifesta%;B che solo alla data dell'impugnata sentenza del Tribunale che размно ha accertato per la prima volta tale credito dei lavo- ratori è sorto a carico della Raffineria esso credi- to, e da tale data si è formato l'eventuale colpevole ritardo ad adempiere. Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, m. 724, in relazione all'art. 360 m. 3 c.p.c., nonchè omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente deduce che il predetto art. 22, comma 36 ha previsto l'estensione alle presta- zioni di natura retributiva della disposizione stabilita per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991. Osserva la Corte che va pregiudizialmente esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo -11- dell'enunciazione del fatto, espressamente sollevata dai controricorrenti. Ed il ricorso è ammissibile. Nom solo infatti il ricorso riporta la narrativa del fatto come enunciato nello svolgimento del processo nell'impugna- ta sentenza ove sia pur sinteticamente detto fatto viene esposto , ma dal contenuto complessivo del ricorso è dato evincere detto fatto nei suoi particolari, anche perchè il ricorso riporta testualmente i punti salienti della mo- Приве tivazione del Tribunale. Per soddisfare, invero, il requisito "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena d'inammissibilità (rilevabile di ufficio), dall'art. 366, 1° comma, n. 3 c. p.c., mentre non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o par ticolareggiata, è invece sufficiente, ma insieme indispensa- bile, che dal contesto del ricorso - e cioè solo dalla let- tura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documen- to, compresa la stessa sentenza impugnata sia possibile de sumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d'inammis- sibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione -12- insufficiente (Cass. 23 marzo 1994 n. 2796). Ciò detto, osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata è riportato l'art. 21 del CCNL del 1986, che prevede che "ai lavoratori che prestano la loro opera in turni continui ed avvicendati sia diurni che notturni, verrà corrisposta una maggiorazione unica del 17% sulla retribuzione mensile di fatto". Secondo il Tribunale la formulazione letterale di detta руша disposizione, nella insormontabilità di un dato testuale chiaro ed univoco, quale evidenziato dal significato pro- prio delle parole e della loro connessione, non consente di affermare che l'indennità di turno remuneri anche le prestazioni di lavoro rese nella giornata di domenica;
deve, quindi, escludersi che l'art. 21 abbia sanzionato un patto di conglobamento della retribuzione per lavoro do- menicale nel compenso previsto per i lavori in turni. Secondo il Tribunale le argomentazioni pretorili, riprese anche dalla difesa della società, fondate su dati aritmetico- contabili, sono, alla luce della inequivoca formulazione letterale della disposizione in esame prive di rilievo, in ' quanto non riferibili in alcun modo alla volontà delle parti. Tale affermazione non può essere condivisa. Il Tribunale omette invero di considerare il necessario raffronto tra le previsioni di cui all'art. 7 del citato 13- CCNL e l'art. 21. Le maggiorazioni previste dal CCNL per i lavoratori che lavorano anche di domenica (7 giorni) sono due: a) il 10% (art. 7 CCNL) per i lavoratori che osservano l'ora- rio B (7 giorni, mattino, pomeriggio), e b) il 17% (art. 21 CCNL) per i lavoratori che lavorano 7 giorni mattino, pomeriggio e notte. Basta ora confrontare tali maggiorazioni del 10% dell' raio B (7 giorni mattino, pomeriggio) e del 17% dell'art. 21 CCNL (7 giorni mattino, pomeriggio, notte) con le mag- giorazioni che non prevedono il lavoro domenicale: 4,5% orario C (5 giorni mattino, pomeriggio) e 11% orario A ( 5 giorni mattino, pomeriggio, notte), per accertare che le suddette maggiorazioni del 10% e del 17%, stabilite per turni com lavoro domenicale, contengono un di più di compenso rispetto alle maggiorazioni del 4,5% e dell'11% stabilite per gli orari (C ed A) che non prevedono il la- voro domenicale. Secondo il Tribunale l'art. 21 si è limitato a ricompensare solo la maggiore penosità specifica di alcune prestazioni lavorative, insita nelle modalità temporali del loro esple- tamento: quella connessa allo svolgimento di lavoro che, per essere prestato in turni di lavoro continui ed avvicen- +4dati, non consente una normale programmazione delle pause lavoro-riposo nell'arco della settimana e della giornata -14- lavorativa. Ma trattasi di affermazione apodittica, in quanto l'art. 21 prevede una maggiorazione unica del 17%. Il Tribunale non considera poi che il comma 10 dell'art. 10 dello stesso C.C. sancisce la maggiorazione del 50% (60% nel caso di lavoro festivo notturno) per le presta- zioni effettuate dai turnisti a ciclo continuo non nelle domeniche, ma nelle festività diverse dalla domenica. Inspiegabilmente pertanto l'art. 21 avrebbe omesso di compensare la penosità del lavoro domenicale. Alla stregua di tali considerazioni deve pertanto rite- nersi che il Tribunale non ha correttamente individuato la volontà delle parti nell'interpretazione dell'art. 21 citato, in quanto non ha tenuto conto del complessivo quadro normativo delineato dal CCNL in discorso. Il primo motivo di ricorso deve essere quindi accolto, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. La Corte accoglie pertanto il primo motivo di ricorso, di- chiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà an- che in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche in or- -15- dine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. Il Presidente M. A n th (dr. EL Annunziata) Il Consigliere estensore (dr. TO Figurelli) Jonato Figmalls AMPOSTA DI BOLLO, DI 3. E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 16 7 6. 2001 N. 033 AL CANCELLIERE -16-