Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
Il reato di omessa risposta alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro di fornire notizie e documenti (art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628) è configurabile anche nel caso in cui la richiesta sia spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. non essendone necessaria la notifica nelle forme previste dagli artt. 157 e ss. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2010, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
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2337 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
Udienza pubblica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del 14/12/010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 2041 Dott. Claudia Squassoni Presidente 1. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 25418/010 3. Dott Luca Ramacci Consigliere
4. Dott Elisabetta Rosi Consigliere
Ha pronunciato la seguente of SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AN ZI, nato il [...]
Avverso la Sentenza
Tribunale di Perugia, in data 08/10/09
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fausto De Santis
che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa 1'08/10/09, dichiarava AN
ZI, colpevole del reato di cui all'art. 4, ultimo comma, L. 628/61 e lo
condannava alla pena di € 300,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ex 606 lett. b) e c)
cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che la richiesta di notizia, ex art. 4 L. 628/61 non era stata eseguita mediante notifica, nelle forme di cui all'art. 157 cpp, con conseguente esclusione della condotta omissiva contestata al AN medesimo. of Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
AN ZI con sentenza emessa dal Tribunale di Perugia 1'08/10/09, veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4, ultimo comma, L. 628/61 perché,
quale rappresentante legale dell'Omega srl, ometteva di fornire agli ispettori le notizie legalmente richieste relative a n. 11 lavoratori dipendenti della sua azienda;
fatti accertati il 10/07/06.
2 Il Tribunale ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione sia in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato sia in ordine alla congruità della pena.
Per contro le censure dedotte nel ricorso circoscritte alla eccezione attinente alla omessa notifica nelle forme di rito della richiesta da parte del competente Ispettorato
del Lavoro di esibizione della documentazione relativa a n. 11 lavoratori sono generiche perché meramente ripetitive di quanto esposto inextracomunitari
sede di merito e già valutate esaustivamente dal Tribunale. Sono, altresì, infondate per le seguenti ragioni:
1. la richiesta di esibizione della documentazione da parte dell'Ispettorato del
Lavoro è stata regolarmente comunicata a AN ZI, mediante lettera raccomandata inviata sia nella residenza del AN, in Bastia Umbra, via Sacco
e Vanzetti;
sia presso la sede della citata Società Omega srl (via Quintina, 63,
Ponte San Giovanni); entrambe le raccomandate risultano pervenute e ricevute presso i predetti recapiti (vedi pag. 2 sent. imp.);
2. ai fini della legittimità della richiesta di informazione ex art. 4, ultimo comma, L.
628/61, non è necessario che detta richiesta sia notificata nelle forme di cui agli artt. 157 e segg. cpp, essendo sufficiente che sia spedita nelle forme della of raccomandata regolarmente ricevuta dal destinatario, come accaduto nella fattispecie in esame.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da AN ZI con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte,
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14/12/2010
Il Presidente
(dott. C. Squassoni ) ри L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Mario Gentile
E
DEPOSITATA IN CANCELLERIA T
il 25 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
Luna AN
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