CASS
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IG PA US IC R.G.N. 38805/2025 AN FU SENTENZA sul ricorso proposto da: TT HO, nato a [...] nel Frignano il 08/09/1992 avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO RI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del giorno 1 luglio 2025, il Tribunale di Modena rigettava la richiesta di riesame era stata presentata da HO TT contro l’ordinanza del 22 gennaio 2025 con la quale il Tribunale di Modena, su richiesta della parte civile RI Priante, aveva disposto il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del TT – imputato del reato di ricettazione ai danni del Priante –, e delle somme e cose dovute allo stesso TT, fino a concorrenza della somma di € 42.500,00. 2. Avverso l’indicata ordinanza del 1luglio2025 del Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Luca Andrea Brezigar, HO TT, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta: [v]iolazione di legge;
vizio della legge processuale penale;
violazione dell’art. 125 comma 3 c.p.p. in punto di motivazione dell’ordinanza per manifesta illogicità della stessa» in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora. Anzitutto, il ricorrente contesta che, nonostante la sua «posizione patrimoniale» fosse «speculare» rispetto a quella dell’imputata AR RL TT, essendo essi entrambi comproprietari al 50% della nuda proprietà dell’immobile sito in Serramazzoni, via Belvedere, n. 64, il quale costituirebbe «il principale elemento di garanzia per entrambi i condebitori», il Tribunale di Modena, in modo manifestamente illogico, mentre ha accolto la richiesta di riesame di AR RL TT, ha invece rigettato la sua richiesta di riesame. Secondo il ricorrente, l’indicata diversa valutazione in ordine all’esistenza del periculum in mora non potrebbe essere fondata, come avrebbe fatto il Tribunale di Modena, sulla diversa entità dell’esposizione debitoria nei confronti della parte civile, in particolare, sul fatto che l’esposizione debitoria di AR RL TT era «di gran lunga inferiore a quella dei Penale Sent. Sez. 2 Num. 5196 Anno 2026 Presidente: MA CO MA Relatore: IC US Data Udienza: 28/01/2026 coimputati» (quintultima e quartultima riga della pag. 4 dell’ordinanza impugnata). In secondo luogo, il TT denuncia che la motivazione dell’ordinanza impugnata non consentirebbe di comprendere se il periculum in mora sia stato ritenuto dal Tribunale di Modena per la mancanza o per il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali. Sotto il primo profilo, il TT contesta che il Tribunale di Modena avrebbe prima ritenuto il suo patrimonio «non […], in astratto, incapiente», per poi affermarne la «dubbia capienza» per la ragione che il valore nominale del suo immobile di € 121.800,00 come stimato dalla Guardia di finanza non avrebbe riflettuto il valore di mercato di tale bene, in quanto si trattava della quota di un immobile gravato da usufrutto vitalizio. Ciò, nonostante il valore «della quota di usufrutto gravante sull’immobile [fosse] stata stimata dalla Guardia di Finanza per un ammontare di 30.064,16 euro» e nonostante il Tribunale di Modena, con riferimento alla posizione di AR RL TT, abbia considerato il «valore di mercato» della quota del 50% della nuda proprietà del medesimo immobile «in tutta evidenza superiore a quello del credito vantato dalla parte civile». Sotto il secondo profilo – che, peraltro, non sarebbe stato posto a fondamento dell’ordinanza “genetica” – del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali, il ricorrente contesta la valorizzazione, da parte del Tribunale di Modena, dell’elemento costituito dalla cessione «alla sua compagna» (così il ricorso), «nelle more del processo e in prossimità del sequestro» (terz’ultimo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata), di un’autovettura che egli aveva acquistato con denaro che gli era stato bonificato dalla persona offesa. Il TT denuncia che tale «argomento» sarebbe stato «ripreso come vero, del tutto acriticamente, alla luce delle sole asserzioni della parte civile»: senza interrogarsi sul perché egli «avrebbe dovuto porre in essere tale azione distrattiva dal valore di soli 15.000,00 euro a fronte dell’accertata stima di un patrimonio ben più cospicuo»; senza chiedersi come egli potesse «sospettare che […] il provvedimento ablativo lo avrebbe colpito e, soprattutto, il momento in cui sarebbe arrivato»; senza considerare il rilievo, che era stato avanzato dal suo difensore, che egli «continuava a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa e, quindi, compiere i normali acquisti che possono concernere la vita quotidiana di ciascun individuo, tra cui può anche capitare l’acquisto di un autoveicolo»; senza «pre[ndere] in considerazione i due conti correnti [a lui] intestati». Il TT conclude che il Tribunale di Modena: a) non avrebbe offerto alcuna certezza circa l’inadeguatezza del suo patrimonio rispetto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, atteso che sarebbero «molti di più gli indici che fanno desumere la probabile capienza»; b) quanto «all’ipotesi, solo abbozzata, di dispersione del patrimonio», essa non costituirebbe «un concreto indice di depauperamento patrimoniale specie se valutata con riferimento all’entità complessiva del patrimonio dell’imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo manifestamente infondato.
2. Preliminarmente, si deve rammentare che, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296-01. In senso 2 analogo, ancorché con riferimento al ricorso, sempre a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio: Sez. U, n. 25932 del 2905/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).
3. La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, per l’adozione del sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118-01; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813-01). Con tale sentenza “Zambito”, le Sezioni unite hanno precisato «che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato;
si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall’art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente». La Corte di cassazione ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 316 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo parametro con riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, là dove prevede che, per l’adozione del sequestro conservativo, sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito (Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, Pellegrini, Rv. 278885-01).
4. Il Tribunale di Modena ha rispettato tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, fornendo una motivazione che è pienamente idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico che è stato seguito dallo stesso Tribunale. Si deve anzitutto rilevare che il Tribunale di Modena ha legittimamente motivato il periculum in mora sotto entrambi i profili dell’attuale inettitudine del patrimonio del TT a fare fronte all’obbligazione derivante dal reato nel suo presumibile ammontare di € 42.500,00 e dell’eventualità di un depauperamento del patrimonio dello stesso TT. Sotto il primo profilo, posta la mancanza di indicazioni circa le somme eventualmente presenti sui due conti correnti intestati all’imputato, l’argomentazione del Tribunale di Modena secondo cui il valore nominale dell’immobile del TT di € 121.800,00 come stimato dalla Guardia di finanza non rifletteva il valore di mercato di tale bene, in quanto, trattandosi della quota (il 50%) di un immobile gravato da usufrutto vitalizio, essa era «scarsamente attrattiva per l’investitore o il potenziale acquirente», appare del tutto idonea a fare comprendere il ragionamento che è stato seguito dal Tribunale di Modena per pervenire alla conclusione che lo stesso immobile – specificamente, la quota del 50% della nuda proprietà di esso – e, in generale, il patrimonio del TT, si doveva reputare insufficiente per l’adempimento dell’obbligazione nel suo presumibile ammontare di € 42.500,00. Né tale conclusione si può ritenere logicamente contraddetta dal fatto che la quota del 50% della 3 nuda proprietà del medesimo immobile è stata ritenuta sufficiente per l’adempimento dell’obbligazione di AR RL TT, atteso che il presumibile ammontare dell’obbligazione di tale imputata era pari all’assai minore somma di € 5.000,00. Quanto al secondo profilo del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali, l’argomentazione del Tribunale di Modena secondo cui la condotta del TT di acquistare un’autovettura il giorno successivo al ricevimento di un bonifico da parte della persona offesa e di alienarla poi, nelle more del processo, a tale MA Dodaj, si doveva ritenere tale da farne desumere l’eventualità del depauperamento del patrimonio del TT, appare anch’essa del tutto idonea a fare comprendere il ragionamento che è stato seguito dal Tribunale di Modena anche in ordine all’ulteriore presupposto per l’adozione del sequestro conservativo costituito dalla possibilità della dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Si tratta di motivazioni nient’affatto apparenti né prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, consentendo senz’altro le stesse di comprendere il filo logico che è stato seguito dal Tribunale di Modena, oltre che del tutto in linea con la normativa in tema di presupposti per l’adozione del sequestro conservativo. È, infine, manifestamente infondata anche la doglianza che si appunta sull’asserita manifesta illogicità della diversa valutazione che, sempre in ordine al periculum in mora, è stata compiuta dal Tribunale di Modena con riguardo alla posizione dell’imputata AR RL TT, atteso che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la valutazione dell’attitudine di un patrimonio a fare fronte a un’obbligazione non può che essere fatta tenendo conto dell’entità della stessa.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente US IC CO MA MA 4
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO RI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del giorno 1 luglio 2025, il Tribunale di Modena rigettava la richiesta di riesame era stata presentata da HO TT contro l’ordinanza del 22 gennaio 2025 con la quale il Tribunale di Modena, su richiesta della parte civile RI Priante, aveva disposto il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del TT – imputato del reato di ricettazione ai danni del Priante –, e delle somme e cose dovute allo stesso TT, fino a concorrenza della somma di € 42.500,00. 2. Avverso l’indicata ordinanza del 1luglio2025 del Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Luca Andrea Brezigar, HO TT, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta: [v]iolazione di legge;
vizio della legge processuale penale;
violazione dell’art. 125 comma 3 c.p.p. in punto di motivazione dell’ordinanza per manifesta illogicità della stessa» in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora. Anzitutto, il ricorrente contesta che, nonostante la sua «posizione patrimoniale» fosse «speculare» rispetto a quella dell’imputata AR RL TT, essendo essi entrambi comproprietari al 50% della nuda proprietà dell’immobile sito in Serramazzoni, via Belvedere, n. 64, il quale costituirebbe «il principale elemento di garanzia per entrambi i condebitori», il Tribunale di Modena, in modo manifestamente illogico, mentre ha accolto la richiesta di riesame di AR RL TT, ha invece rigettato la sua richiesta di riesame. Secondo il ricorrente, l’indicata diversa valutazione in ordine all’esistenza del periculum in mora non potrebbe essere fondata, come avrebbe fatto il Tribunale di Modena, sulla diversa entità dell’esposizione debitoria nei confronti della parte civile, in particolare, sul fatto che l’esposizione debitoria di AR RL TT era «di gran lunga inferiore a quella dei Penale Sent. Sez. 2 Num. 5196 Anno 2026 Presidente: MA CO MA Relatore: IC US Data Udienza: 28/01/2026 coimputati» (quintultima e quartultima riga della pag. 4 dell’ordinanza impugnata). In secondo luogo, il TT denuncia che la motivazione dell’ordinanza impugnata non consentirebbe di comprendere se il periculum in mora sia stato ritenuto dal Tribunale di Modena per la mancanza o per il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali. Sotto il primo profilo, il TT contesta che il Tribunale di Modena avrebbe prima ritenuto il suo patrimonio «non […], in astratto, incapiente», per poi affermarne la «dubbia capienza» per la ragione che il valore nominale del suo immobile di € 121.800,00 come stimato dalla Guardia di finanza non avrebbe riflettuto il valore di mercato di tale bene, in quanto si trattava della quota di un immobile gravato da usufrutto vitalizio. Ciò, nonostante il valore «della quota di usufrutto gravante sull’immobile [fosse] stata stimata dalla Guardia di Finanza per un ammontare di 30.064,16 euro» e nonostante il Tribunale di Modena, con riferimento alla posizione di AR RL TT, abbia considerato il «valore di mercato» della quota del 50% della nuda proprietà del medesimo immobile «in tutta evidenza superiore a quello del credito vantato dalla parte civile». Sotto il secondo profilo – che, peraltro, non sarebbe stato posto a fondamento dell’ordinanza “genetica” – del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali, il ricorrente contesta la valorizzazione, da parte del Tribunale di Modena, dell’elemento costituito dalla cessione «alla sua compagna» (così il ricorso), «nelle more del processo e in prossimità del sequestro» (terz’ultimo capoverso della pag. 4 dell’ordinanza impugnata), di un’autovettura che egli aveva acquistato con denaro che gli era stato bonificato dalla persona offesa. Il TT denuncia che tale «argomento» sarebbe stato «ripreso come vero, del tutto acriticamente, alla luce delle sole asserzioni della parte civile»: senza interrogarsi sul perché egli «avrebbe dovuto porre in essere tale azione distrattiva dal valore di soli 15.000,00 euro a fronte dell’accertata stima di un patrimonio ben più cospicuo»; senza chiedersi come egli potesse «sospettare che […] il provvedimento ablativo lo avrebbe colpito e, soprattutto, il momento in cui sarebbe arrivato»; senza considerare il rilievo, che era stato avanzato dal suo difensore, che egli «continuava a svolgere regolarmente la propria attività lavorativa e, quindi, compiere i normali acquisti che possono concernere la vita quotidiana di ciascun individuo, tra cui può anche capitare l’acquisto di un autoveicolo»; senza «pre[ndere] in considerazione i due conti correnti [a lui] intestati». Il TT conclude che il Tribunale di Modena: a) non avrebbe offerto alcuna certezza circa l’inadeguatezza del suo patrimonio rispetto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, atteso che sarebbero «molti di più gli indici che fanno desumere la probabile capienza»; b) quanto «all’ipotesi, solo abbozzata, di dispersione del patrimonio», essa non costituirebbe «un concreto indice di depauperamento patrimoniale specie se valutata con riferimento all’entità complessiva del patrimonio dell’imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivo manifestamente infondato.
2. Preliminarmente, si deve rammentare che, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296-01. In senso 2 analogo, ancorché con riferimento al ricorso, sempre a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio: Sez. U, n. 25932 del 2905/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).
3. La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, per l’adozione del sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118-01; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813-01). Con tale sentenza “Zambito”, le Sezioni unite hanno precisato «che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato;
si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall’art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente». La Corte di cassazione ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 316 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo parametro con riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, là dove prevede che, per l’adozione del sequestro conservativo, sia sufficiente che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, non occorrendo che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, essendo rimesso in via esclusiva al legislatore il bilanciamento tra i diritti di proprietà e di tutela del credito (Sez. 5, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, Pellegrini, Rv. 278885-01).
4. Il Tribunale di Modena ha rispettato tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, fornendo una motivazione che è pienamente idonea a rendere comprensibile l’itinerario logico che è stato seguito dallo stesso Tribunale. Si deve anzitutto rilevare che il Tribunale di Modena ha legittimamente motivato il periculum in mora sotto entrambi i profili dell’attuale inettitudine del patrimonio del TT a fare fronte all’obbligazione derivante dal reato nel suo presumibile ammontare di € 42.500,00 e dell’eventualità di un depauperamento del patrimonio dello stesso TT. Sotto il primo profilo, posta la mancanza di indicazioni circa le somme eventualmente presenti sui due conti correnti intestati all’imputato, l’argomentazione del Tribunale di Modena secondo cui il valore nominale dell’immobile del TT di € 121.800,00 come stimato dalla Guardia di finanza non rifletteva il valore di mercato di tale bene, in quanto, trattandosi della quota (il 50%) di un immobile gravato da usufrutto vitalizio, essa era «scarsamente attrattiva per l’investitore o il potenziale acquirente», appare del tutto idonea a fare comprendere il ragionamento che è stato seguito dal Tribunale di Modena per pervenire alla conclusione che lo stesso immobile – specificamente, la quota del 50% della nuda proprietà di esso – e, in generale, il patrimonio del TT, si doveva reputare insufficiente per l’adempimento dell’obbligazione nel suo presumibile ammontare di € 42.500,00. Né tale conclusione si può ritenere logicamente contraddetta dal fatto che la quota del 50% della 3 nuda proprietà del medesimo immobile è stata ritenuta sufficiente per l’adempimento dell’obbligazione di AR RL TT, atteso che il presumibile ammontare dell’obbligazione di tale imputata era pari all’assai minore somma di € 5.000,00. Quanto al secondo profilo del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali, l’argomentazione del Tribunale di Modena secondo cui la condotta del TT di acquistare un’autovettura il giorno successivo al ricevimento di un bonifico da parte della persona offesa e di alienarla poi, nelle more del processo, a tale MA Dodaj, si doveva ritenere tale da farne desumere l’eventualità del depauperamento del patrimonio del TT, appare anch’essa del tutto idonea a fare comprendere il ragionamento che è stato seguito dal Tribunale di Modena anche in ordine all’ulteriore presupposto per l’adozione del sequestro conservativo costituito dalla possibilità della dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Si tratta di motivazioni nient’affatto apparenti né prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, consentendo senz’altro le stesse di comprendere il filo logico che è stato seguito dal Tribunale di Modena, oltre che del tutto in linea con la normativa in tema di presupposti per l’adozione del sequestro conservativo. È, infine, manifestamente infondata anche la doglianza che si appunta sull’asserita manifesta illogicità della diversa valutazione che, sempre in ordine al periculum in mora, è stata compiuta dal Tribunale di Modena con riguardo alla posizione dell’imputata AR RL TT, atteso che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la valutazione dell’attitudine di un patrimonio a fare fronte a un’obbligazione non può che essere fatta tenendo conto dell’entità della stessa.
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente US IC CO MA MA 4