Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8777 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B E 87 77 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guido VIDIRI Presidente R.G. n. 3806/2000 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cron. 19962 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere Ud. 3 aprile 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA R sul ricorso proposto da M CASA DI CURA PRIVATA "S. LUCIA" s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cinque ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Amiterno n. 3 (presso lo studio dell'avv. Stefano Notarmuzi), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 1597 RI ZO, DI TO IU e TE GI, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Calore, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Flaminia n. 109 (presso lo studio dell'avv. Teresa Nannarone), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona-Sezione Lavoro n. 8/99 del 1° marzo 1999 nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 611/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Luigi Cinque e Mauro Calore;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R M Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Sulmona ZO LL, US Di PL e PI EN esponevano: a) di essere stati licenziati dalla "Casa di Cura Santa Lucia" s.r.l. (di cui erano dipendenti) per giustificato motivo oggettivo, b) che tale provvedimento era stato assunto in violazione dell'accordo sottoscritto presso l'assessorato regionale alla sanità di 2 Pescara - secondo il quale i "posti-letto" della Casa di Cura erano stati elevati da venticinque a trenta e l'organico sarebbe rimasto integro con la garanzia di mantenere i posti di lavoro esistenti -, c) che avevano fatto ricorso alla procedura di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. ottenendo l'immediata reintegra nei posti di lavoro. I ricorrenti chiedevano, quindi, all'adito Pretore di confermare il provvedimento di urgenza assunto e di condannare la società convenuta alla loro reintegra definitiva nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni ex art. 18 della legge n. 300/1970. Nel relativo giudizio si costituiva la società convenuta 201 contestando la cennata domanda giudiziale e chiedendone il rigetto. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro accoglieva la domanda attorea e a seguito di appello "principale" della s.r.l. Casa di Cura S. Lucia e di appello “incidentale” degli originari ricorrenti - il Tribunale di Sulmona (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello "principale", dichiarava improcedibile l'appello “incidentale" e condannava l'appellante principale al pagamento delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) dalla documentazione prodotta è emersa la ratio dell'accordo siglato il 13 ottobre 1995 [e cioè] che a *** fronte della restituzione di alcuni dei posti letto la clinica si era 3 impegnata a mantenere inalterata la forza lavorativa;
conclusione questa confortata dalle precise ed univoche deposizioni rese da testi particolarmente qualificati, sia per avere partecipato personalmente all'accordo, sia per le funzioni istituzionali ricoperte>>; b) vertendosi in tema di licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo era onere del datore di lavoro dimostrare la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, nonchè l'impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita [mentre] l'odierna appellante, nella scarna lettera di licenziamento, non si è peritata in alcun modo di menzionare tali presupposti del MZ licenziamento intimato>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la s.r.l. "Casa di cura privata S. Lucia" adducendo a sostegno due motivi. Gli intimati resistono con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per insussistenza del requisito di specialità della procura ex art. 365 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I . In linea del tutto preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata con il controricorso dai resistenti, che hanno richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per nullità della procura (posta a margine del ricorso per cassazione) adducendo che lo stesso - 4 in violazione di quanto disposto dall'art. 365 cod. proc. civ. - era privo di alcun riferimento al presente giudizio di cassazione. L'eccezione non può trovare accoglimento. La genericità della formula adottata per il conferimento della procura e la mancanza di un espresso riferimento al giudizio di cassazione non comportano l'esclusione del requisito della specialità della procura medesima - richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ. - nei casi in cui detto requisito sia, comunque, desumibile con certezza dal rilascio in calce o a margine dell'atto contenente il ricorso, così da implicare in maniera precisa e sicura il riferimento della procura al ricorso al quale essa inerisce e con il quale forma materialmente corpo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1352/1996). Orbene, la collocazione del mandato in margine al ricorso, l'indicazione in questo del medesimo difensore e della medesima elezione di domicilio riportati nel mandato, R ed ancora la notificazione avvenuta ad istanza del difensore della parte M ricorrente, sono elementi tutti che, valutati globalmente, rendono certo quel diretto ed espresso collegamento tra procura e fase processuale del giudizio di legittimità, che è richiesto dal disposto dell'art. 365 c.p.c.. Nè può, sotto altro versante, trascurarsi, al fine del giudizio sulla fattispecie in oggetto, quanto statuito da questa Corte che ha evidenziato come l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto escluda di per sè ogni dubbio sulla volontà delle parti di 5 proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto stesso, in quanto l'incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte va superata attraverso una interpretazione diretta a consentire all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il generale principio di conservazione dell'atto (cfr. in questi termini: Cass., Sez. Un., 27 ottobre 1995 n. 11178). II. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando la violazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione>> addebita al Tribunale di Sulmona di non avere -> W attribuito alle espressioni usate negli accordi il significato letterale loro proprio e di non avere valutato nel suo insieme la documentazione acquisita al processo>>. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e difetto assoluto di motivazione>>, in quanto la statuizione relativa alla mancanza di prova sulla legittimità dei licenziamenti de quibus - che il Tribunale non ha rinvenuto nella specie "perchè nella scarna lettera di licenziamento ai requisiti essenziali del relativo provvedimento non si faceva cenno" - non ha tenuto conto che i lavoratori non richiesero ...mai la specificazione dei motivi ex art. 2 della legge n. 604/1966 e la Casa di Cura era perfettamente abilitata a dare in giudizio la prova 6 delle condizioni di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l'ha data>>. III . Il primo motivo di ricorso -con cui la ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione dell'art. 1362 cod. civ." e per "difetto di motivazione" si appalesa inammissibile e, comunque, infondato. Pervero, l'interpretazione della volontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di merito non è soggetta al sindacato di legittimità quando, come nella specie, sia stata condotta secondo le regole di ermeneutica fissate dall'art. 1362 cod. civ. e sia stata congruamente motivata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3485/1990) - in RRR particolare il Tribunale di Sulmona si è sostanzialmente riferito ai canoni dell'interpretazione letterale e del "criterio logico" (inteso come "intenzione delle parti") desunti, altresì, dal comportamento complessivo degli interessati sulla scorta di prove documentali e testimoniali specificamente indicate in motivazione: canoni che costituiscono valido strumento ermeneutico (cfr. Cass. n. 4593/1995, Cass. sez. un. n. 1911/1963) -. Comunque a conferma dell'inammissibilità del motivo in - si rileva che la ricorrente (per denunciare l'errore di esame M interpretazione che sarebbe stato commesso dal Tribunale di Sulmona) si è limitata a indicare le regole di cui all'art. 1362 cod. civ. e ad 7 evidenziare posizioni fattuali contraddette dalle risultanze processuali, senza specificare il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia discostato dai canoni in concreto violati: per cui la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del Tribunale e la relativa censura è, perciò, inammissibile in sede di- legittimità (cfr., in generale, ex plurimis Cass. n. 7641/1994) -. Circa il difetto di motivazione" denunziato dal ricorrente in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, tale doglianza è da considerarsi inammissibile, in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e ก า ร non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.: norma che non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, 8 quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato 0 deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito al comportamento contrattuale ed alla consistenza degli impegni assunti dalle parti. In particolare a conferma dell'inammissibilità della doglianza - proposta ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della W verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal 9 giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la -senza renderlo viziato ai sensi decisione del Tribunale di Sulmona W dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); c) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle argomentazioni difensive del ricorrente - non sono proponibili in sede di legittimità censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - 10 come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Sulmona - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 12749/1993). IV. Anche il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Sulmona per "violazione dell'art. 3 della legge n. 604/1996” e per “difetto assoluto di motivazione” - appare infondato. Al riguardo si rileva che la ricorrente pone la questione Par concernente la qualificazione dei licenziamenti de quibus come licenziamenti collettivi per riduzione di personale ovvero come licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo: questione che deve essere valutata alla stregua della cd. "nuova" disciplina introdotta dalla legge n. 223/1991. Ai sensi dell'art. 24 (commi primo e secondo) la legge richiamata si applica a tutte le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, (o per cessazione di attività) intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna 11 unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Per effetto del disposto del quarto comma, le disposizioni suddette non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. Tale nuovo assetto normativo di cui alla legge n. 223/1991, introdotto in attuazione della direttiva CEE75/129, ha determinato il superamento di ogni diversità “ontologica" (tradizionalmente invocata nel regime previgente l'entrata in vigore della cennata legge n. 223) tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, ed ha individuato i tratti caratteristici e distintivi del licenziamento collettivo nei ben determinati presupposti numerico-temporali, già evidenziati: la dimensione occupazionale minima;
il numero dei licenziamenti;
l'arco temporale entro cui M devono essere effettuati i licenziamenti. Il riferimento dell'art. 24, primo e secondo commi, alle ragioni che giustificano la riduzione del personale ("riduzione o trasformazione di attività o di lavoro" ovvero “cessazione di attività”) non vuole individuare un presupposto di differenziazione qualitativa o ontologica rispetto ai licenziamenti individuali plurimi, trattandosi di una formula ampia, di portata onnicomprensiva delle ragioni inerenti l'impresa, ma è piuttosto 12 finalizzato ad evidenziare il necessario collegamento dei licenziamenti collettivi (ma che caratterizza anche i licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo) a motivi “non inerenti la persona del lavoratore" (come più esplicitamente precisa il principio normativo comunitario posto dall'art. 1 lett. a) della Direttiva CEE 75/129). Ne consegue allora, come è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2463/2000, Cass. n. 11455/1999, Cass. n. 12658/1998), che solo il requisito numerico- W temporale, e non la ragione addotta a giustificazione del provvedimento espulsivo, distingue il licenziamento collettivo da quello individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, una volta accertata la sussistenza del presupposto numerico-temporale, ed una volta verificato che la risoluzione del rapporto non è collegata a motivi inerenti la persona del lavoratore, diventa ultronea ogni ulteriore indagine per accertare la ragione della riduzione di lavoro, e se la stessa derivi dalla cessazione di appalto o da altra causa. Nel caso di specie, poichè era pacifica la non sussistenza del suddetto presupposto numerico-temporale, i licenziamenti de quibus debbono considerarsi alla stregua di "licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo" così come esattamente ritenuto dal Tribunale di Sulmona e come ammesso confusamente anche dalla stessa ricorrente, salvo poi - contraddittoriamente ed in contrasto con la 13 cennata considerata natura di detti licenziamenti assumere che - unico obbligo astrattamente configurabile a carico del datore di lavoro non può essere che quello di osservare, nella scelta, i principi di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.>>. Tale assunto si appalesa sicuramente errato e non tanto perchè i principi di correttezza e buona fede non debbano informare anche la manifestazione di volontà concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (così come tutti i casi di recesso datoriale e, in generale, ogni fase dei rapporti contrattuali), ma in quanto più specificamente in relazione al disposto degli artt. 3 (secondo alinea) e 5 пр della legge n. 604/1966 da interpretarsi e da applicarsi correttamente in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purchè non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi) M grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale (Cass. n. 3030/1999). Il cennato onere probatorio riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a 14 base del recesso e deve venire assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, -e per un stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento congruo periodo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella -> stessa qualifica. In questo si evidenzia la differenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo rispetto al licenziamento collettivo posto che il primo tipo di licenziamento è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il W singolo lavoratore, il quale, se non può in tal caso invocare (diversamente dalla prima ipotesi) situazioni personali per ottenere che la scelta del licenziamento cada su altro soggetto, ha viceversa il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e, principalmente, il diritto a che il datore di lavoro dimostri la impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore era precedentemente adibito. 15 Tali principi sono stati correttamente tenuti presente dal Tribunale di Sulmona che, dopo avere indicato (richiamandosi anche alla summenzionata giurisprudenza) i presupposti necessari per legittimare il "licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo" ricorrente nella specie, ha statuito che l'appellante non si è peritato in alcun modo di menzionare nella lettera di licenziamento tali presupposti del licenziamento intimato>> e, d'altronde, non si evince che l'odierna ricorrente abbia comunque provato nell'ambito del giudizio di merito la sussistenza di detti presupposti. A tale fine gli elementi fattuali “descritti" nel ricorso come documentalmente provati>> non possono acquisire rilevanza in questa sede agli effetti probatori sia perchè la sostanziale genericità o mera descrizione di detti elementi (senza la precisa individuazione degli stessi nell'ambito processuale) rende inammissibili le cennate argomentazioni siccome contrastanti con il canone di “autosufficienza del ricorso per cassazione", sia soprattutto perchè la decisione della causa è avvenuta (giova ribadirlo) in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre ribadire - anche su tale punto che il vizio di omessa motivazione deducibile in->> 16 sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia ritualmente introdotti dalle parti. Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Sulmona, motivatamente deciso in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio, da parte della società datrice di lavoro, circa i presupposti idonei a legittimare i NO licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo. E', infine, da aggiungere che: a) la richiesta dei motivi di licenziamento non costituisce per i lavoratori un obbligo, bensì una facoltà, con la conseguenza che tale mancata richiesta (specie quando detti motivi siano stati genericamente indicati nella lettera di licenziamento) non esonera il datore di lavoro dall'onere probatorio nei termini summenzionati;
b) non è consentito, in ipotesi di mancato assolvimento del suddetto onere probatorio, con riguardo alle circostanze che impongono la soppressione del posto di lavoro, il ricorso alla "presunzione", per ritenerne dimostrata l'impossibilità di utile reimpiego del lavoratore cui il detto posto era assegnato (la presunzione, infatti, costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia accertato ed univoco) [Cass. n. 410/1999]. 17 V. Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. La società ricorrente, per effetto della soccombenza va condannata al rimborso, a favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la “s.r.l. Casa di Cura Privata S. Lucia" a pagare, a favore dei controricorrenti, le spese di questo giudizio che si liquidano in L. 26.000 oltre a L. " 4.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 3 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente GuidoVicen Dali estenson Phill TERE I D A , S 0 O S 1 2661 2001 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A : A I S ' N E D L P L S A 9 E I T 77 D S N I 9 O G S P O * N * M E A I S D s I A E A D , b O E O a R T T L T T N S I E I R S A G I E E L D L R A O D 18