Sentenza 28 luglio 1994
Massime • 2
Per resistere alla richiesta di proroga di una misura cautelare personale detentiva, di cui all'art. 305 cod. proc. pen., è rituale opporre, a modo di eccezione riconvenzionale, la già verificata consumazione dei termini massimi di custodia, anche secondo il meccanismo di cui al comma 3 dell'art. 297 detto codice, in quanto l'attualità del decorso del termine costituisce un presupposto della richiesta di proroga, la quale, altrimenti, si risolverebbe nell'adozione di un nuovo provvedimento cautelare elusivo dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 307 cod. proc. pen..
In tema di reati associativi, l'arresto dell'indagato comporta fisiologicamente la cessazione del vincolo associativo, a meno che non si dimostri la patologia di una ulteriore permanenza nel sodalizio criminoso del soggetto "in vinculis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/1994, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1994 |
Testo completo
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E REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 25/1/1994 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SECONDA SENTENZA
N. 118 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FRANCESCO SIMEONE Presidente
1. Dott. GENNARO GIULIANI Consigliere REGISTRO GENERALE
N.28764/932. MARIO SOSSI
->>
3. DOMENICO NARDI rel.ed est.
->> >>
4. RL DA DI CORTEMIGLIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Re-
pubblica presso la Corte di Appello di Milano.
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 14 febbraio 1990, in sede di rinvio ed in riforma della decisione resa dal Tribunale di
Busto Arsizio l'II agosto 1987.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Umberto Toscano
che ha concluso per il rigetto del ricorse.
Udit difensor
//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- RR ED, NA AR e RG Vitterino
furono tratti al giudizio del Tribunale di Busto Arsi= zio per rispondere del reato p.e p.dagli artt.110 C.P.
De 71 L.685/75 per detenzione di gr.67,57 di una sostan' za contenente i gr.7,1064 di eroina pura.
In seguito ad appostamento effettuato dai Carabinieri in una zona boschiva del Comune di Uboldo,i militi ave= vane sorpreso il RR ed il RG che, discesi da una autovettura condotta dal NA, si erane diret'
ti verse un albero;
quivi,uditi e visti dai Carabinieri, avevano pronunziato alcune frasi relative all'esistenza di una cassetta che sarebbe stata collecata in quel pe= sto, ma che essi non trovavano perché forse qualcune se ne sarebbe impossessate;
i Carabinieri erano usciti dal loro nascondiglio ed avevano intimate l'alt ai due che avevano tentate, senza successo, di darsi alla fuga;
indi, dope una ricerca sul poste, avevano trovate una casset'
tina entre un sacchette di plastica, contenente un bilan' cine di precisione, lattosio e 14 bustine di polvere bian' ca, risultata poi contenere gr.7,1064 di ereina pura."
I prevenuti erano stati interregati dal P.M.; il Per= די
ri aveva ammesso di aver ricercate nel beschette una dose di eroina che aveva nascoste in quel luogo, ma ave= va negato di sapere alcunché dell'esistenza della cas'
settina.
Il Tribunale di Busto Arsizio riconobbe il RR ed il RG colpevoli del reate lore ascritte condannan' doli alla pena di anni quattre,mesi sei di reclusione e lire sette milioni di multa ciascune ed assolse il Mon'
tanari dal medesime reato per insufficienza di preve;
la
Corte di Appello di Milano, a seguito di gravame preposte dai due imputati condannati, assolse i medesimi dal reate lero ascritte per insufficienza di prove.
Avverse detta sentenza propese ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte milanese il quale dedusse il difetto di motivazione della sentenza impugna= ta in quanto essa si era limitata ad un sommarie esame di alcuni elementi trascurandone altri ben più rilevanti ed omettende, per questi ultimi, ogni motivazione al ri= guardo;
in particolare,la Corte aveva omesso ogni e qual' siasi motivazione in ordine alla circostanza che gli imputati erano alla ricerca di una cassettina, e che questa era stata rinvenuta nelle vicinanze dell'albero ove si trovavano i due imputati e che conteneva eroina,
un bilancine di precisione e lattosie;
in altri termi=
ni, gli imputati erano alla ricerca di stupefacente nei pressi dell'albero e parlavano di una cassettina che era stata poi puntualmente trovata dai militi;
questi elementi erano ritenuti più che sufficienti per accertare la responsabilità dei prevenuti, mentre le circostanze poste in evidenza dal giudice di appelle si riferivane ad elementi di conterne che non erano rilevanti ai fini della sussistenza del fatte. Pertanto, la Carte aveva tra=
scurato di prendere in considerazione un elemente di importanza decisiva che, se esaminate, avrebbe condotte ad una diversa conclusione.
In definitiva,il Procuratore generale chiese l'annul:
-
lamente con rinvio della sentenza impugnata.+
Il ricorse fu ritenuto fondate da queste Supreme Col' legio che, con sentenza in data 10 luglio 1989, annullò
l'impugnata decisione della Corte territoriale emessa nei confronti di RR ED e RG OR,
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo esame.
Con la sentenza che era viene impugnata i giudici di appelle, decidendo in sede di rinvio,in parziale riforma della promuncia di primo grade, assolsero i predetti impu- tati dal reato loro ascritto per insufficienza di prove, osservando che il rapporte dei CC/ri, seppur confermate dal brigadiere Cicchello in sede di esame testimoniale, dava adite a molte perplessità che imponevane la formula dubitativa, non potendo escludersi che il RG, aiuta=
.-
to dall'amico, cercasse la sua piccola dose di eroina. Avverso detta sentenza ha proposte ricorso per cas' sazione il Procuratere generale presse la Corte di Ap-
-=
pelle di Milano, chiedendone l'annullamente per difette di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente che l'impugnata sentenza in nulla si discosta da quella precedente della stessa
Corte, annullata con rinvio su gravame del P.G., avendo omesse di considerare o di attribuire ad alcune circe=
stanze di fatto, pacificamente emerse nel corso delle indagini di P.G.quella rilevante importanza probatoria che risulta dalla concatenazione dei fatti.
Nella motivazione della gravata sentenza si perrebbers in rilievo alcune circostanze collaterali o si eviden'
zierebbero errori di conduzione delle indagini,come la intempestività dell'intervente dei militi appostati,ma non si spiegherebbe l'elemento fondamentale e sicure della vicenda, costituite dalla ricerca di una cassetta :
nascosta nel beschette da parte degli imputati,seguita dal ritrovamento della stessa, come non si spiegherebbe la rilevante circostanza della parziale ammissione del
RR che aveva affermato di essersi recate nel poste
⚫ve era state arrestate" per cercare una dose di eroina che egli aveva nascosto in precedenza".
La Corte di Appello non si sarebbe quindi attenuta al' le indicazioni fornite dal Supreme Collegio,ripetendo le stesse argomentazioni già svolte nella precedente decisione annullata per difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente vi sarebbe poi qualcosa.dippiù, in quante si lamenta in sentenza che il carabiniere Rea=
li ES non sarebbe stato sentito come teste, e si attribuisce a quella testimonianza, qualora fosse stata raccolta, importanza centrale ed assorbente ai fini del decidere.Orbene, se così è
- sostiene il generale uffi=
cie requirente si reputa molto grave che da tali pre=
-
messe si sia tratta la conseguenza di una sorta di"non luogo a provvedere".La Corte di merito avrebbe dovute cen ordinanza avvalersi dei suoi poteri di ufficio e disporre la parziale rinnovazione del dibattimente per ascoltare il teste suindicate, non già arrendersi in ba= se all'assunto della inopportunità di rinnovare in par- te il dibattimento per sentire il teste in questione a notevole distanza dei fatti,trattandosi"di particolari che avrebbero dovuto e potuto essere chiariti allora,
nell'immediatezza dell'episodio addebitato agli impu= tati".I giudici di appello avrebbero così rinunciat. in modo molto opinabile a tentare di porre qualche do=
manda al teste che avrebbe potute, in ipotesi, rispondere di ricordare perfettamente l'accaduto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero,la impugnata sentenza ha omesso di considerare o di attribuire ad alcune circostanze di fatto,pacifi= camente emerse nel corso delle indagini di P.G.,quella rilevante importanza probatoria che risulta dalla con' catenazione dei fatti.
Nella motivazione delle decisione, come già in quella precedente della stessa Corte, si pongono in rilievo al ' cune circostanze collaterali o si evidenziano errori di conduzione delle indagini, come la intempestività dell'intervento dei Carabinieri appostati, ma non trova spiegazione l'elemento fondamentale e sicuro della vi=
cenda, costituito dalla ricerca di una cassetta nasco=
sta nel boschetto da parte degli imputati, seguita dal ritrovamento della stessa, come non è spiegata la ul- teriore rilevante circostanza della parziale ammissio= ne del RR che aveva affermato di essersi recato sul posto ove era stato arrestato per cercare una dose di eroina che egli aveva colà nascosto in precedenza.
La omissione di una indispensabile e dovuta valutazione di tali elementi e la conseguente mancanza di una con' catenazione e coordinazione delle emergenze processuali di rilevanza probatoria fondamentale, sono espressione di una carenza di motivazione che ha condotto il giudice di appello ad un sostanziale travisamento dei fatti sot'
toposti al suo giudizio.
Una parziale rinnovazione del dibattimento per sentire come teste il car.Reali sarebbe stata, d'altre cante,op= portuna per chiarire i dubbi e le perplessità del col'
legio sull'effettivo svolgimento dei fatti,e la motivazione fornita al riguardo dalla Corte territoriale non può ritenersi appagante non potendo aprioristicamente esclu=
dersi che il milite in questione riferisse particolari utili ai fini dell'esatta comprensione della vicenda.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Milano,la quale provvederà, con la pienezza dei poteri di cognizione e di valutazione di tutte le circostanze di fatto, per la formazione del suo libere convincimento sulla partecipazione al fatto per cui è processo degli imputati RR ED e RG Vitto=
rino.
P.
2. M.
La Corte di cassazione visti gli artt.537 e 543 cod.proc.pen.1930;
annulla la sentenza della Corte di Appello di Mi=
lano del 14 febbraio 1990, impugnata dal Procuratore
Generale ed emessa nei confronti di RR ED e
RG OR, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello per nuovo esame. Così deciso,in Roma,il 25 gennaio 1994.
IL PRESIDENTE
dott.FRANCESCO SIMEONE
IL CONS.ESTENSORE
dott.DOMENICO NARDI
ПоженісоTomenico Naudi
Bepusitata in Pe oria
25 MAR. 1994 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
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