Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/1994, n. 3581
CASS
Sentenza 28 luglio 1994

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Per resistere alla richiesta di proroga di una misura cautelare personale detentiva, di cui all'art. 305 cod. proc. pen., è rituale opporre, a modo di eccezione riconvenzionale, la già verificata consumazione dei termini massimi di custodia, anche secondo il meccanismo di cui al comma 3 dell'art. 297 detto codice, in quanto l'attualità del decorso del termine costituisce un presupposto della richiesta di proroga, la quale, altrimenti, si risolverebbe nell'adozione di un nuovo provvedimento cautelare elusivo dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 307 cod. proc. pen..

In tema di reati associativi, l'arresto dell'indagato comporta fisiologicamente la cessazione del vincolo associativo, a meno che non si dimostri la patologia di una ulteriore permanenza nel sodalizio criminoso del soggetto "in vinculis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/1994, n. 3581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3581
    Data del deposito : 28 luglio 1994

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