Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2001, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
A 02777/0 1 E A 6 N I 8 5 O 9 1" . I R 1 / Z N A 4 A / T - 6 R U B 2 T B . . S ་ I I L R . A IT LIANA ་ L G R P . A E T D . R B L INNOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A A T D D I I 1 S R E 3 N 1 E T E Oggetto T T S . N A I N E A A S M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria E M ACCERTAMENTO. MAGG BE REANTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ŠA - Presidente Dott. Enrico PAPA - R.G.N. 17305/97 : Cron. 5770 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere- Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. → Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 26/10/00 ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: ⚫ 1. MAR. 2001 1 AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA POGGIO CATINO 6, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA GRAZIANI ANTONIO, che lo difende unitamente giusta procuraall'avvocato RETROSI ADALBERTO, di ISOLA DEL LIRI, notarile Notaio LOYOLA AMILCARE rep. n. 76604 del 3/10/2000; - ricorrente contro 1 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 2000 presso rappresenta e difende ope legis;
1794 -1- - controricorrente CommissioneavversO la sentenza n. 270/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 01/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GRAZIANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato x DAVANZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. .° -2- Svolgimento del processo CA AN ha impugnato l'accertamento con il quale il reddito dichiarato per il 1986 nella qualità di ragioniere libero professionista è stato elevato da lire 51.887.000 a lire 88.367.000. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'ufficio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il contribuente deducendo un unico motivo. Il Ministero delle Finanze si è costituito per potere eventualmente partecipare all'udienza di discussione. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art.42 e 39, comma 2, del d.p.r. n. 600/73 in relazione all'art. 360 mm.3 e 5 c.p.c. sul presupposto che l'avviso di accertamento non conteneva alcuna motivazione in ordine alla ricostruzione dei maggiori ricavi, e che l'ufficio nel giudizio non aveva offerto alcuna prova idonea a sostenere la sua pretesa. Ha poi sostenuto che la sentenza si è limitata a ripetere quanto esposto nell'appello senza offrire una motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla correttezza della contabilità fiscale. Con memoria del 12.10.2000 il contribuente ha ribadito le sue doglianze. Ritiene la Corte che l'unico vizio della sentenza dedotto dal contribuente riguarda la motivazione adottata dal giudice di appello, valutata non adeguata. Le altre doglianze, in verità, riguardano l'accertamento posto in essere dall'ufficio, ritenuto non motivato, e la carenza di prova che avrebbe caratterizzato la pretesa dell'ufficio. La doglianza non è fondata poiché la Commissione Regionale ha giustificato ampiamente la sua decisione, valutando il tipo di prestazioni richiesto dai clienti del professionista, criticando la valutazione del giudice di primo grado in ordine al fatto che le prestazioni professionali fornite dal ricorrente erano risultate retribuite con compensi al di sotto dei minimi tabellari degli onorari professionali del settore, ed evidenziando come il contribuente, che pure aveva fatto riserva di presentare altri documenti e notizie aggiuntive, nulla ha poi offerto sul piano probatorio. A parere della Corte, nel caso in cui i minimi delle tariffe professionali sistematicamente non risultano rispettati, si crea inevitabilmente a favore dell'Amministrazione una presunzione di infedele dichiarazione da parte di un professionista, presunzione che legittima una protesa basataस sul fatto che normalmente chi esercita una libera professione tende a rispettare le indicazioni che la categoria di appartenenza ha formulato anche in ordine ai minimi tabellari, tranne che non emergano situazioni particolari e contingenti che giustificano comportamenti differenti. Certamente, trattasi di presunzione relativa, che ammette la prova del contrario, per cui il contribuente che voglia provare la veridicità della sua contabilità ha l'onere di provare i fatti che hanno determinato l'inosservanza più o meno sistematica dei minimi tariffari di categoria. In mancanza di tale prova, la presunzione formulata in sede amministrativa resta valida anche nella sede processuale e vale a fondare una decisione di conferma dell'accertamento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 26.10.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. rel. Dr. Enrico Papa Giuseppe Falg trico IL CANCELLIERE C1 NO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi- 2-6 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 E NO TA N O I Z A I 6 A 5 8 R R 9 . T 1 A N / S I T 4 - / G U 6 B E B 2 . R I . L R R L . A P A T . D . D B E L A E A T T I D N 1 I R E S 3 S E 1 N E T E . S A N I A M