Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19047
CASS
Sentenza 27 aprile 2005

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La revoca della sospensione condizionata della pena, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, della legge 1 agosto 2003 n. 207, può essere disposta anche successivamente al decorso del tempo corrispondente alla durata della pena residua per la quale la sospensione era stata disposta, sempre che, ove la causa di revoca sia costituita dalla violazione delle prescrizioni imposte, essa sia intervenuta in costanza di applicazione del beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19047
    Data del deposito : 27 aprile 2005

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