Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionata della pena, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, della legge 1 agosto 2003 n. 207, può essere disposta anche successivamente al decorso del tempo corrispondente alla durata della pena residua per la quale la sospensione era stata disposta, sempre che, ove la causa di revoca sia costituita dalla violazione delle prescrizioni imposte, essa sia intervenuta in costanza di applicazione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 19047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19047 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero Consigliere SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe Consigliere N. 1738
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere N. 33214/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
nei confronti di:
1) DE CO EL N. IL 26/02/1970;
avverso ORDINANZA del 10/05/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye per ann.to con r.. La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionata della pena detentiva applicata a De CO CE ex l. n. 207/2003 sul rilievo che, pur risultando commesse in costanza della misura plurime violazioni delle prescrizioni, "non può procedersi a revoca del beneficio per intervenuta espiazione della pena definitiva" (ovvero essendo ormai decorso il residuo periodo di pena per cui era stata disposta la sospensione);
visto il ricorso con cui il P.G. lamenta violazione dell'art. 2 legge n. 207/2003 cit, sull'assunto dell'irrilevanza del momento di accertamento delle violazioni e, per contro, della rilevanza esclusiva dell'epoca della loro commissione, similmente a quanto da questa corte già affermato in tema di revoca della liberazione condizionale, con il conseguente obbligo del giudice di provvedere sulla richiesta di revoca, valutando nel merito l'entità delle violazioni e determinando, se del caso, la misura della pena ancora da scontare;
ritenuta la fondatezza della censura, disponendo il comma 5 dell'art. 2 l. n. 207/2003 che il beneficio in questione può essere revocato se il beneficiario non ottempera ingiustificatamente alle prescrizioni o commette, entro 5 anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per cui riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi;
rilevato che dal complessivo tenore della disposizione surriportata è agevole desumere come la revoca sia consentita anche dopo il decorso della pena residua per cui era stata applicata la sospensione, decisivo essendo che le violazioni delle prescrizioni siano intervenute durante il periodo di sospensione medesima o che il delitto costituente causa di revoca sia stato commesso entro il termine fissato dalla legge;
CONSIDERATO
invero, che mentre pacifica, anche secondo l'ordinanza impugnata, appare la revocabilità del beneficio in caso di condanna anche ove questa intervenga oltre il termine di applicazione della sospensione, identica soluzione deve adottarsi, in difetto di diversa previsione normativa, anche per le violazioni delle prescrizioni intervenute in costanza di applicazione del beneficio, restando al giudice di merito riservato solo il potere di valutare la gravità e rilevanza delle violazioni stesse ed il compito di provvedere, in caso di revoca, alla determinazione della residua pena da eseguire, in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 7 del citato art. 2;
ritenuta la pertinenza, per analogia delle fattispecie, del richiamo del ricorrente alla statuizione di cui a Cass., sez. 1^, 23.5.1995, Massarenti, Ced Cass., rv. 202404, secondo cui ai fini della revoca della liberazione condizionale deve aversi riguardo al momento in cui sia intervenuta la causa della stessa e non a quello del suo accertamento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2005