Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 2
La controversia tra privati sull'accertamento della proprietà comune o esclusiva interessata da ampliamenti su di essa - nella specie box per auto - deve esser risolta sulla base dei rispettivi titoli di proprietà, perché la rilevanza della licenza, o concessione, o autorizzazione, o mancanza di essa, si esaurisce nell'ambito del rapporto tra P.A. e privato richiedente o costruttore.
Non sussiste litisconsorzio necessario processuale, sì da richiedere l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., tra coloro che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio per tutelare la proprietà comune nei confronti di altri, perché la relativa controversia può esser instaurata da alcuni contitolari soltanto, senza necessità di integrazione del contraddittorio (c.d. sostanziale) a tutti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. VINCNZ CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. LO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO NZ, RE LO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA F. MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato VINCNZ PERRONE, che li difende unitamente all'avvocato ROSALBA GRASSO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SC AN, LI CC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 911, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MARCHI, che li difende unitamente all'avvocato GAETANO MARCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1746/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/05/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Rosalba GRASSO, difensore dei resistenti che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato Gigliola MARCHI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 1987 NZ OM, CA LI, AN PA, SQ RA e FE OI - premesso che: erano proprietari di "posti auto" siti al piano terraneo dell'edificio di via F.Gullo,68 in Roma;
DO D'IL e AN NE avevano arbitrariamente ampliato i "box" di loro proprietà, antistanti i "posti auto" di essi attori, così in parte sottraendo, a loro esclusivo possesso, il comune "spazio di manovra" sufficiente all'utilizzo dei "posti" - convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Roma, il D'IL e lo NE perché questi fossero condannati alla restituzione alla comunione della porzione della superficie occupata mediante l'eliminazione delle opere rispettivamente realizzate, nonché al risarcimento dei danni conseguenti.
Costituitisi nel giudizio, i convenuti, a sostegno dell'infondatezza delle avverse pretese, dedussero di aver legittimamente adeguato le dimensioni dei rispettivi box a quelle risultanti dalle planimetrie catastali.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 28 febbraio 1992 il tribunale adito, in parziale accoglimento delle domande, condannò il D'IL e lo NE ad arretrare il fronte dei rispettivi "box "di mt.0,53, così determinando la superficie che doveva essere restituita alla comunione.
Adita con i gravami, principale, del D'IL e dello NE ed, incidentale, del OM, del LI, del PA, della RA e del OI, in punto di diniego della domanda risarcitoria, con sentenza del 17 maggio 1995 la corte d'appello di Roma, in riforma parziale della decisione impugnata, ha accolto la sola impugnazione principale e rigettato, quindi, le domande. In particolare, ha osservato la corte territoriale: che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le nuove dimensioni dei "box " degli appellanti principali corrispondevano non solo a quelle delle rispettive schede d'accatastamento ma anche, per quel che esauriva la controversia, a quelle immediatamente desumibili dalle planimetrie allegate ai rispettivi atti pubblici d'acquisto sottoscritte dagli stipulanti, dal notaio rogante e pur in quelli espressamente richiamate ai fini dell'esatta individuazione dei beni venduti;
che la locuzione rinvenuta nei due titoli d'acquisto" le porzioni immobiliari sono compravendute nel loro attuale stato di fatto e di diritto" si configurava come clausola di stile, inidonea, pertanto, ad un'identificazione dei beni oggetto della compravendita diversa da quella risultante dalla correlazione, voluta dagli stipulanti, tra i beni medesimi e le planimetrie;
che non rilevavano sotto il profilo del diritto, perché inidonee ad una diversa identificazione dei beni oggetto delle compravendite e, in ogni caso perché unilateralmente operate, variazioni apportate dalla società alienante alle schede d'accatastamento.
Per la cassazione di detta sentenza, esponendo due motivi di doglianza, poi illustrati da memoria, ricorrono per cassazione solamente il OM ed il LI;
resistono con controricorso lo NE ed il D'IL.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente, in rito, la mancata partecipazione al giudizio di legittimità di AN PA, di SQ RA e di FE OI, - degli altri comproprietari, già parti nei due giudizi di merito, dell'arca che si assume in parte occupata in modo esclusivo da comunisti D'IL e NE non incide sull'integrità del contraddittorio nel successivo procedimento di cassazione. L'azione di rivendicazione descritta dall'art. 948 c.c. - nella quale s'inscrive la domanda giudiziale del OM, del LI (nonché del PA, della RA e del OI), in ragione dell'affermazione di essere proprietari della cosa comune (della superficie del piano terraneo dell'edificio di via Gullo 68 in Roma adibita a spazio di manovra dei veicoli) e di esserne stati in parte spossessati dai convenuti, NE e D'IL, che assumevano di esserne i proprietari esclusivi - può essere utilmente esercitata anche da uno solo dei comproprietari che può recuperare, nell'interesse comune, la cosa, senza la necessità della chiamata in causa di tutti gli altri;
così che esula un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (art. 102 c.p.c.) e, di conseguenza, quella del litisconsorzio processuale, della sentenza pronunziata tra più parti in causa inscindibile che, secondo il disposto dell'art. 331 c.p.c., richiede la necessaria presenza nel giudizio dell'impugnazione, attuabile per mezzo dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, di tutti i soggetti che nel precedente grado abbiano assunto la veste di parti (in proposito, vedansi anche le pronunzie di questa Corte nn. 370/68, 1910/74, 851/83, 1841/86, 3930/88). Con il primo motivo di doglianza i ricorrenti, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., denunziano la violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 nonché degli artt. 2907 c.c. e 392 c.p.
Essendo pacifico "inter partes" - assumono i ricorrenti - che l'ampliamento dei box di proprietà dello NE e del D'IL era stato da questi operato in epoca successiva alla dichiarazione del costruttore, in data 16 marzo 1983, di "ultimazione dei lavori", la corte di merito non avrebbe potuto "prendere in considerazione" gli atti pubblici di compravendita se non per dichiarare la nullità delle planimetrie dei box in quanto non conformi allo stato dei luoghi. La loro modifica, avvenuta dopo il 1983, infatti, avrebbe potuto essere legittimamente operata solo a seguito di apposita autorizzazione del sindaco di Roma.
Le opere di ampliamento dei box del D'IL e dello NE, peraltro eseguite in epoca successiva alla vigenza della legge n.47/85, non sarebbero stati "suscettibili" di sanatoria essendo controversa la proprietà del suolo sul quale quelle opere erano state realizzate.
La corte di merito sotto altro profilo - osservano inoltre i ricorrenti - avrebbe dovuto ritenere illegittima l'attività edificatoria del D'IL e dello NE in quanto integrante la condotta ipotizzata dall'art. 392 c.p.. Questi, infatti, avevano proceduto arbitrariamente all'ampliamento dei box di loro proprietà mentre avrebbero dovuto adire il giudice civile per la tutela dei loro contestati diritti. La doglianze esposte nel complesso motivo di ricorso vanno disattese.
La rilevanza giuridica della licenza edilizia (art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150), o della concessione edilizia (art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10) oppure dell'autorizzazione (art. 7 della legge 23 gennaio 1982 n 9, art. 10 della legge 28 luglio 1985 n. 47) si esaurisce nell'ambito del rapporto, pubblicistico, tra pubblica amministrazione e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra soggetti privati.
Il loro conflitto, di interessati in senso opposto ad iniziative edilizie, va risolto solamente in base alle caratteristiche oggettive delle opere stesse ed alla disciplina legale, o negoziale, del rapporto dedotto in giudizio (sul punto vedansi anche le sentenze di questa Corte nn. 3873/74, 2134/75, 4203/87, 4901/89, 2517/90, 9207/91). Questo è stato, nella specie, indicato nella comunione dell'area che si assume parzialmente occupata in modo esclusivo da alcuni comproprietari con l'ampliamento dei loro box. Ne consegue che la controversia insorta doveva essere risolta - così come ha fatto il giudice del merito - per mezzo dell'accertamento della proprietà comune o esclusiva della superficie interessata dagli "ampliamenti" al fine ultimo di verificare la fondatezza dell'azione di revindica di quei comproprietari che si erano doluti di essere stati privati, con la realizzazione di dette opere, di una porzione di un'area comune. Sotto altro profilo, non considerano i ricorrenti che la previsione dell'art. 392 c.p., in coerenza con l'obiettività tutela giuridica della norma penale rinvenibile nell'ineludile intervento dell'autorità giudiziaria per far valere le private ragioni, sanziona la condotta di chi, "al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo mediante violenza sulle cose...." ma non è "ex se" idonea a privare l'autore della condotta medesima della posizione di diritto soggettivo "arbitrariamente" tutelata.
Con il secondo motivo del ricorso - il OM ed il LI, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., denunziano il vizio di motivazione anche contraddittoria su punti decisivi della controversia.
La corte di merito - sostengono i ricorrenti - nell'affermare che il D'IL e lo NE avevano operato nell'esercizio dei loro diritti dominicali risultanti dai rispettivi titoli d'acquisto, non si sarebbe avveduta che, con la clausola sub art. 5 dei rispettivi atti di compravendita, gli acquirenti avevano affermato la conoscenza dello stato dei luoghi ed, in questa loro scienza, manifestato la volontà di acquistare la proprietà dei box nello stato in cui quei beni si trovavano.
Inoltre, non avrebbe quel giudice considerato l'erroneità delle planimetrie allegate agli atti di vendita e di accatastamento essendo risultato dalla c.t.u. che anche dopo il lavori di ampliamento i box contigui erano rimasti arretrati anche rispetto agli altri;
ne' le copie autentiche delle rettifiche di accatastamento operate dal geom. Barbagelata che provvide ad eseguire le planimetrie allegate agli atti di acquisto non conformi alle opere eseguite: così che da un accatastamento non conforme allo stato dei luoghi non avrebbero potuto conseguire i diritti dominicali opposti alla loro domanda. Neppure avrebbe il giudice dell'appello apprezzato le dichiarazioni del costruttore concernenti la trasformazione, nel maggio 1983, in "box" dei "posti auto" previsti nella planimetria allegata al progetto per ottenere la concessione edilizia e la prefissata delimitazione delle singole proprietà costituita dalle serrande "basculanti" poste a chiusura dei box: dichiarazioni dalle quali era certo essere stati i "box" degli intimati venduti nello stato in cui si trovavano e non nella consistenza risultante dalle planimetrie.
Le esposte censure non possono essere accolte.
Invero, con l'apparente denunzia di un vizio di legittimità, queste sostanzialmente si risolvono nell'inammissibile, in questa sede, attesa di una valutazione delle risultanze istruttorie nonché in una scelta di quelle ritenute rilevanti ai fini della decisione, diverse da quelle operate dal giudice del merito e che involgono apprezzamenti di fatto riservati al suo potere istituzionale. Questi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, quando, come nella specie, dell'esercizio di detto potere quel giudice abbia reso sufficiente ragione (sul punto vedasi anche la pronunzia di questa Corte n. 1143/82). Nel caso in esame, la corte territoriale ha reso compiuta ragione dell'aver ritenuto di "stile", quindi inidonea all'identificazione convenzionale della "res vendita" la clausola n. 5 dei contratti di compravendita immobiliare fra il costruttore venditore e gli acquirenti NE e D'IL, in ragione dello stretto collegamento, che in quanto comunemente voluto dagli stipulanti, era risolutivo della controversia, tra i beni oggetto del trasferimento della proprietà solitaria e le planimetrie che, secondo il loro intento, ne costituivano la rappresentazione grafica. Prive di rilievo erano, pertanto, le dedotte erroneità o variazioni delle schede di accatastamento, queste, peraltro, unilateralmente operate, a fronte della certezza dell'identificazione della "res vendita" immediatamente rinvenuta nel titolo negoziale del suo acquisto.
Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, 1^ comma, c.p.c.). Queste sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore dei resistenti delle spese del giudizio di legittimità che liquida in L. 119.400 oltre L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999