Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1505
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Sentenza 23 febbraio 1999

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La controversia tra privati sull'accertamento della proprietà comune o esclusiva interessata da ampliamenti su di essa - nella specie box per auto - deve esser risolta sulla base dei rispettivi titoli di proprietà, perché la rilevanza della licenza, o concessione, o autorizzazione, o mancanza di essa, si esaurisce nell'ambito del rapporto tra P.A. e privato richiedente o costruttore.

Non sussiste litisconsorzio necessario processuale, sì da richiedere l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., tra coloro che hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio per tutelare la proprietà comune nei confronti di altri, perché la relativa controversia può esser instaurata da alcuni contitolari soltanto, senza necessità di integrazione del contraddittorio (c.d. sostanziale) a tutti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1505
    Data del deposito : 23 febbraio 1999

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