Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 1
La riapplicazione della custodia cautelare in carcere, a seguito di perdita di efficacia, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., della precedente ordinanza custodiale emessa da giudice incompetente, non richiede - in assenza di fatti nuovi o di diverse esigenze cautelari rispetto a quelli già valutati nella suddetta ordinanza - la previa effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato o indagato, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2002, n. 16617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16617 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI FRANCESCO - Presidente - del 20/03/2002
Dott. FANTACCHIOTTI MARIO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI IORIO GIORGIO - Consigliere - N. 1217
Dott. SIRENA PIETRO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BOTTALICO NICOLA - Consigliere - N. 190080/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
De SA CH nato a [...] [...]
avverso la ordinanza pronunciata, in data 7 aprile 2001, dal tribunale di Campobasso, che ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. del medesimo tribunale ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del De SA.
Sentita la relazione del Cons. Dott. Fantacchiotti;
considerato che il P.G, Dott. Hinna Danesi, ha chiesto il rigetto del ricorso;
Considerato che:
Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria perché indiziato del reato di rapina aggravata, De SA CH, dopo l'interrogatorio e la convalida del fermo, è stato sottoposto, alla misura della custodia in carcere con provvedimento, in data 16 febbraio,2001, del g.i.p. del tribunale del luogo in cui è stato eseguito il fermo (Foggia) che, ritenuta la propria incompetenza, ha, però, contestualmente ordinato la rimessione degli atti al p.m. presso il tribunale di Campobasso. Scarcerato per l'omessa rinnovazione (in realtà non necessaria i come precisato da questa Corte con sent. 11 febbraio 1994 n. 180 - Masi) dell'ordinanza cautelare da parte del giudice competente, il De SA è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del g.i.p. del tribunale di Campobasso del 8 aprile 2001. L'istanza di riesame di quest'ultima ordinanza, proposta dal De SA, è stata respinta del tribunale di Campobasso che, in particolare, ha negato la necessità che l'ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di imputato già scarcerato per decorrenza del termine di efficacia di precedente misura sia preceduta da interrogatorio dello stesso.
Nel ricorso per cassazione proposto contro il predetto provvedimento il De SA sostiene che il tribunale del riesame ha violato la disposizione dell'art. 302 c.p.p. che, nei casi di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, in generale consentirebbe la reiterazione del provvedimento cautelare solo dopo l'interrogatorio dell'imputato.
Nell'odierna udienza in camera di consiglio il P.g. ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Considerato che:
Come si è detto il ricorrente sostiene che l'imputato, il cui arresto è stato convalidato, previo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., da un giudice che, disposta la custodia cautelare in carcere, si è contestualmente o successivamente dichiarato incompetente, può essere nuovamente sottoposto alla misura cautelare, dopo la scarcerazione per la ritenuta inefficacia della precedente misura, non reiterata, nei termini, dal giudice competente, solo se sia stato previamente interrogato così com'è prescritto dall'art. 302 c.p.p.. Ma, per quanto confortata da qualche pronuncia, questa premessa di diritto non è affatto condivisa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ne' è condivisa da questa Corte.
Nel vigente codice di rito è, di regolai, esclusa la necessità che la misura cautelare personale sia preceduta dall'interrogatorio dell'indagato; la difesa dello stesso è, infatti, in generale, garantita, solo dal diritto di essere interrogato, dopo l'esecuzione del provvedimento, nel termine indicato dall'art. 294 c.p.p.. L'art. 302 c.p.p., che, nei casi di inefficacia dovuta all'omesso interrogatorio nei termini dell'imputato o dell'indagato, consente la reiterazione della misura divenuta inefficace solo se l'imputato sia stato previamente interrogato, non è dunque espressione di un principio generale.
Ad una regola generale la predetta norma si collega, infatti, solo nella parte in cui ammette la reiterazione della ordinanza divenuta inefficace, posto che la relativa possibilità dipende dalla mancanza di un giudicato cautelare preclusivo, non nella parte in cui, per una specifica esigenza di garanzia del diritto di difesa già violato dalla precedente inosservanza del dovere di interrogatorio entro i termini prescritti dall'art. 294 c.p.p., subordina la reiterazione dell'ordinanza all'interrogatorio dell'imputato o dell'indagato. La norma, conseguentemente, riferendosi solo ai casi di inefficacia dipendente dall'omesso interrogatorio dell'indagato nel termine prescritto dall'art. 294 c.p.p., non può essere applicata al diverso caso di inefficacia dipendente dalla omessa reiterazione della misura pronunciata dal giudice incompetente, previsto dall'art. 27 c.p.p., e nel quale la nuova misura, perfettamente legittima, in assenza di un giudicato cautelare, è del tutto autonoma rispetto alla misura divenuta inefficace e deve considerarsi governata dalla disposizione generale dell'art. 294 c.p.p., che, come si è detto, impone l'interrogatorio da parte del giudice competente solo dopo la esecuzione del provvedimento cautelare (sent. 20-5-1992 n. 2390 - Polverino ed altri rv 190637; sent. 13-6-2001 n. 24162 rv 219366). Situazione, quest'ultima, del tutto diversa anche da quella in cui alla ordinanza del giudice incompetente che ha disposto la misura cautelare sia seguito, nel termine stabilito dall'art. 27 c.p.p., il provvedimento del giudice competente che, senza contestazione di fatti nuovi o indicazione di esigenze cautelari in tutto o in parte diverse, reitera la misura, nella quale l'interrogatorio preventivo non è affatto richiesto dalla legge, - come invece nella eccezionale ipotesi dell'art. 302, e la necessità di quello successivo, in generale prescritto dall'art. 294, è indirettamente ma inequivocamente esclusa, se, ad esso abbia provveduto, secondo le norme del codice di rito, il giudice incompetente che ha emesso il primo provvedimento cautelare, dal rinvio operato dall'art. 27 cit:
all'art. 292 c.p.p. dello stesso codice, e non anche al successivo art. 294, e, soprattutto dal principio di conservazione degli effetti degli atti del giudice incompetente (S.U.
8.11.2001 n. 39618 rv 219975)
Il ricorso è, dunque, infondato.
Alla infondatezza del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2002