Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2002, n. 16617
CASS
Sentenza 20 marzo 2002

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La riapplicazione della custodia cautelare in carcere, a seguito di perdita di efficacia, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., della precedente ordinanza custodiale emessa da giudice incompetente, non richiede - in assenza di fatti nuovi o di diverse esigenze cautelari rispetto a quelli già valutati nella suddetta ordinanza - la previa effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato o indagato, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2002, n. 16617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16617
    Data del deposito : 20 marzo 2002

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