Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
Il termine di prescrizione applicabile ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 in relazione a fatti sussumibili nella più favorevole fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, comma secondo, lett. a), cod. strada, ora in vigore, è in ogni caso quello previsto dall'art. 157 cod. pen., nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge menzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2008, n. 10285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10285 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana - Presidente - del 04/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1883
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 029414/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RL N. IL 10/12/1955;
avverso SENTENZA del 10/05/2007 CORTE APPELLO TRENTO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 maggio 2007 il Tribunale di Trento - Sez. Dist. di Bolzano - condannava LO CA alla pena ritenuta di giustizia, per violazione dell'art. 186 C.d.S., per guida in stato di ebbrezza e per essersi rifiutato di sottoporsi al controllo con l'etilometro.
A seguito di gravame ritualmente proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Trento - Sez. Distaccata di Bolzano - confermava l'impugnata decisione, ritenendo lo stato di ebbrezza del LO desumibile sia da quanto riferito dal verbalizzante, il quale aveva precisato che il LO "non era molto fermo sulle gambe", sia dal rifiuto del LO stesso di sottoporsi all'esame con l'etilometro.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato il quale ha dedotto: a) violazione di legge sul rilievo dell'asserita omissione delle prescritte formalità da osservarsi nella procedura relativa all'accertamento dello stato di ebbrezza ed al rifiuto di sottoporsi all'esame con etilometro;
b) vizio di motivazione relativamente all'affermazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza perché fondata sulla sola testimonianza del verbalizzante il quale avrebbe riferito circostanze non univocamente rivelatrici di uno stato di ebbrezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Quanto al reato di rifiuto di sottoporsi all'esame con l'etilometro, deve trovare applicazione, in relazione al "tempus commissi delicti" (2 luglio 2004) ed in forza del principio di cui all'art. 2 c.p., il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - entrato in vigore il 4 agosto, conv. dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 - con il quale detta violazione è stata depenalizzata (per essere poi nuovamente criminalizzata con la recente novella di cui al D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).
In ordine all'addebito in argomento, l'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato.
2 - Per quel che riguarda il reato di guida in stato di ebbrezza, talune precisazioni e considerazioni si impongono in via preliminare. Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5 ha - come è noto - riscritto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento, ma non abolendo, neppur in parte, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza ed inasprendone anzi l'apparato sanzionatorio. In particolare, le pene principali sono state differenziate in base alla gravità della violazione:
prima fascia: ammenda da 500 a 2000 Euro e arresto fino ad un mese se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 (la previsione dell'arresto è stata, poi, soppressa dalla Legge di Conversione 2 ottobre 2007, n. 160 e la contravvenzione è, dunque, tornata ad essere oblabile, questa volta ai sensi dell'art. 162 c.p.):
seconda fascia: ammenda da 800 a 3.200 Euro ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5. terza fascia: ammenda da 1.500 a 6.000 Euro ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell'intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.
Nella vigenza del precedente assetto normativo, questa Corte aveva più volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. S.U. 27 settembre 1995, Cirigliano, RV 203634; Cass. 4^ 4 maggio 2004, Ciacci, RV 229966; Cass. 4^ 9 giugno 2004, p.m. in proc. Massacesi, RV 229087) che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo poteva essere accertato e provato, ai fini della configurabilità della contravvenzione in esame, con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, mediante la strumentazione (il cd. etilometro) e le procedure indicate nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, menzionato art. 379.
In particolare, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.: v. citato art. 379, comma 3).
Con le modificazioni anzidette sono state dunque introdotte tre fasce contravvenzionali che, come questa Corte ha già, seppur incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. 4^ 16 settembre 2008, Vergori;
Cass. 4^ 11 aprile 2008, P.G. in proc. Scanziani, non massimate), integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni:
le ipotesi ivi contemplate - disposte, come si è visto, in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico accertato - sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità.
Ciò detto, non vi è motivo, tuttavia, di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti.
Le ragioni che legittimavano quell'orientamento interpretativo (principio del libero convincimento, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono, invero, venute meno. Il tasso alcolemico è elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle prove.
Una volta ammesso che, in linea di principio, lo stato di ebbrezza può desumersi da elementi sintomatici, è agevolmente intuibile che, sul piano probatorio, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte logicamente da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave, imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello di alcool nell'organismo. Fatte queste premesse sul piano sistematico ed ermeneutico, e passando all'esame della concreta fattispecie, mette conto sottolineare che la colpevolezza del LO è stata affermata sulla scorta delle circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza rilevate al momento del controllo ("si presentava malfermo sugli arti inferiori, parlava a fatica, ed emanava un forte alito alcolico...", per come si rileva dalla notizia di reato).
Di tal che, per le considerazioni dianzi esposte, ed in virtù del principio generale di cui all'art. 2 c.p. in tema di successione delle leggi nel tempo, il fatto addebitato all'imputato deve essere ricondotto nell'ambito della ipotesi contravvenzionale di cui alla prima delle tre fasce sopra ricordate, vale a dire quella concernente il tasso alcolemico non superiore a 0,8, trattandosi di fattispecie punita con la sola ammenda.
Ciò posto, occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione. All'epoca del fatto addebitato al LO, la normativa prevedeva, per la guida in stato di ebbrezza, la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda; come già innanzi detto, con la novella del 2007 sono state poi introdotte le tre diverse ipotesi contravvenzionali in base al tasso alcolemico accertato e, per le ragioni prima indicate, il fatto oggetto del presente procedimento deve essere inquadrato nell'ambito dell'ipotesi contravvenzionale di cui alla fascia A) dell'art. 186 C.d.S. punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Una volta così individuata la disposizione più favorevole, occorre individuare il termine di prescrizione con riferimento a reato punito con la sola ammenda, commesso nel 2004. Certamente, la legge cui bisogna por mente, nella concreta fattispecie, è innanzi tutto quella n. 251 del 2005, applicabile perché entrata in vigore prima della sentenza emessa dal Tribunale nei confronti del LO (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 323 del 2006, nonché Cass. Sez. 6, sent. N. 31702/08). Tuttavia i termini prescrizionali previsti dalla citata legge risultano sfavorevoli per l'imputato (quattro anni, con un massimo di cinque anni con gli atti interruttivi) rispetto a quelli previsti dal previgente art. 157 c.p. (due anni, con un massimo di tre con gli atti interruttivi). Ed allora è necessario applicare la norma transitoria della legge in argomento che, infatti, così testualmente recita (art. 10, comma 2):
"Ferme restando le disposizioni dell'art. 2 c.p. quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti". Dunque, non si tratta di dar vita ad una "tertia lex", bensì
dell'applicazione della norma transitoria della stessa legge, la L. n. 251 del 2005, applicabile al caso in esame "ratione temporis" (al riguardo si è già espressa, in tal senso, questa stessa Sezione:
Sez. 4, n. 38020/08, dep. 3 ottobre 2008; Sez. 4, n. 38558/08 dep. 10 ottobre 2008).
Ne deriva che, in applicazione del termine prescrizionale stabilito dal previgente art. 157 c.p., in quanto espressamente richiamato dalla disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005, per il reato di guida in stato di ebbrezza ascritto al LO è maturata la prescrizione, essendo il relativo termine massimo (tre anni, tenendo conto degli atti interruttivi) ampiamente già decorso. Tanto premesso, occorre adesso verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente, in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Trento nell'impugnata sentenza, il ricorso presenti profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).
Orbene, il ricorso non presenta alcuna delle cennate connotazioni di inammissibilità, apparendo le dedotte doglianze non manifestamente infondate. Risulta tuttavia superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: ed invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno dell'assunto del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, "in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese). Nè, nella concreta fattispecie, emergono dagli atti concreti elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 129 c.p., comma 2 (quanto ai dati sintomatici, dal verbale di contravvenzione si rileva che il LO non solo "non era molto fermo sulle gambe" ma.......
Copia della presente sentenza deve essere trasmessa al Prefetto territorialmente competente per quanto di ragione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla altresì la medesima sentenza senza rinvio in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 per essere lo stesso estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto competente.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009