Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., dal momento che la dichiarazione di invalidità', se pure insussistente, è esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'eventuale illegittimità del provvedimento non vale a legittimarne l'impugnazione sotto il profilo dell'abnormità, pena l'elusione del principio di tassatività delle impugnazioni).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2008, n. 26770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26770 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/05/2008
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 658
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38179/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri;
avverso l'ordinanza emessa il 5 ottobre 2007 dal giudice del tribunale di Velletri;
nel procedimento a carico di:
AM IA;
udita nella udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMEDEO Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dibattimentale del 5 ottobre 2007 il giudice del tribunale di Velletri dichiarò la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituì gli atti al pubblico ministero perché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputata. Ciò perché non poteva considerarsi valida notifica quella effettuata il 7.11.2006 all'avv. Conti perché il 31.10.2006 era intervenuta nomina a difensori di fiducia degli avv. Allegretti e Federici. Il p.m. aveva emesso nuovo avviso in data 13.11.2006 che però era stato notificato solo il 6.3.2007 all'avv. Federici e non era mai stato notificato all'avv. Carrano Massimo nominato il 28.11.2006 unitamente all'avv. Fabrizi con revoca di ogni precedente nomina.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri propone ricorso per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non si comprende bene il contenuto della doglianza del pubblico ministero ricorrente. Questi, infatti, fa dapprima riferimento ad una nuova nomina di difensori avvenuta il 17.5.2007 e quindi ad una notifica dell'avviso che sarebbe dovuta avvenire dopo questa data, mentre l'ordinanza impugnata si riferisce alla notifica effettuata il 6.3.2007 ed ancor prima a quella effettuata il 7.11.2006.
In secondo luogo, quanto alla notifica del 6.3.2007 questa si riferiva all'avviso emesso il 13.11.2006, e quindi doveva effettivamente essere effettuata ai difensori che risultavano nominati in questa data e non a quelli nominati successivamente il 28.11.2006. Sennonché il 6.3.2007 la notifica fu fatta al solo avv. Federici e non anche all'avv. Allegretti, nominato insieme all'avv. Federici il 31.10.2006, ossia in una data anteriore al 13.11.2006. In ogni modo, anche a voler ritenere che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stata regolarmente effettuata ai difensori, e che quindi illegittimamente il giudice abbia ritenuto invece mancante la notifica, il ricorso deve ugualmente essere respinto. E ciò perché non è ravvisabile una ipotesi di abnormità del provvedimento impugnato.
Il Collegio ritiene infatti di aderire all'orientamento secondo cui "non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., dal momento che la dichiarazione di un'invalidità, se pure inesistente, è esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale" (Sez. 2^, 23.11.2006, n. 40230, Celona, m. 235808). A parere del Collegio, infatti, non si deve confondere tra regressione del procedimento conseguente ad una pur erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione, la quale integra un atto comunque coerente con l'esercizio di poteri propri del giudice e produce quindi un effetto consentito, e regressione conseguente all'adozione di provvedimenti che si collocano viceversa al di fuori dell'ordinamento e non corrispondono alla struttura del sistema processuale;
ed invero la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice che dichiari un'invalidità, sia pure inesistente, del decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al sistema processuale (Sez. 5^, 6.11.2000, PM in proc. Giua, m 217446). Essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008