Sentenza 28 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/05/2001, n. 7215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7215 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
E ee 62176 I 6 Z 8 9 A 5 1 R / . T R.G. Udienza del 9.3.2001 Oggetto: I.V.A. 4 N S / E - I 6 I 2 G B R . E REPUBBLICA ITACANA IN NOTE D2 PO PLOD ALAND7215 0 1 R R L A . L P . T A A D U . D L B B E I A E CORT. SUPREMA DI CASSAZIONE D T T R I A 1 T N g S d I 3 E N g M agistrati: R 1 S E SEZIONE TRIBUTARIA . a S E E N . i r I l s T i N houPro 16664 A A M M Dott. Vincenzo Carbone Presidente Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone Consigliere W Dott. Francesco Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 62176 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
IO MA -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 20, n. 32/20/1997 del 22.9/7.10.1997. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 5 4 Svolgimento del processo La Commissione tributaria di 1° grado di Livorno, con decisione n.120 del 29.2.1996 della sezione quarta, accoglieva il ricorso proposto da MA IO avverso l'avviso di rettifica n. 813716.94 dell'Ufficio Provinciale I.V.A. di Livorno. Con atto consegnato il 29.3.1996 presso la segreteria della Commissione tributaria di 1° grado, l'Ufficio I.V.A. di Livorno proponeva appello avverso la suddetta decisione. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 32/20/1997 del 22.9/7.10.1997, dichiarava inammissibile l'appello perché non notificato alla contribuente, in violazione degli artt. 53 e 20 del d.p.r. 546/1991. Propone ricorso l'Amministrazione finanziaria la quale, denunciando la violazione degli artt. 22 del d.p.r. 636/1972, 71 e 80 del d. lgs. 546/1980 in relazione agli artt. 62 del d. lgs. 546/1992 e 360, comma 1 n. 2, c.p.c., chiede di annullare la sentenza impugnata. Motivi della decisione Il ricorso é fondato. Come esattamente dedotto dalla Amministrazione ricorrente, per effetto del combinato disposto degli artt. 71 e 80, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992 da un lato sono state abrogate le disposizioni contenute negli artt. da 15 a 45 del d.P.R. n.636/1972, e dall'altro si è stabilito che l'applicabilità e dunque l'efficacia operativa delle nuove norme, ivi comprese quelle che prevedono la notifica dell'atto introduttivo e dell'impugnazione alla controparte, avvenga dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie neoistituite. Ora, la data di insediamento delle commissioni tributarie regionali e provinciali é stata fissata al 1° aprile 1996 dall'art. 1 d.l. 403/1995 conv. dalla legge 495 dello stesso anno. Ne consegue necessariamente che all'appello dell'Ufficio relativo alla presente controversia, in quanto depositato in data 29.3.1996, non doveva essere applicato il disposto degli artt. 53 e 20 del d. lgs. n. 546/1992 ma la normativa di cui al d.p.r. n. 636/1942, il cui art. 22 prevede che il 2 giudizio di secondo grado si instaura con la spedizione o la consegna alla segreteria della Commissione Tributaria di secondo grado senza alcun obbligo della notificazione dell'atto d'impugnazione alla controparte. Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Roma, 9.3.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Ente CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAG. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocero Battista E N O I e A : Z n I o A . R R N A T 4 S / T I B 6 U G 2 . B L . E I L R R . A R P . . T A D B D A L E T E D A T 1 I I 3 N S R 1 E N E S . E S T E N I A A M 3