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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UR ER, Presidente e Relatore LEONE PAOLO, Giudice PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 650/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri, 25 46100 Mantova MN
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 PI_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9574/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 17/07/2023 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022 250094 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
il dispositivo verrà comunicato secondo i termini previsti dalla normativa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.Con atto d'appello, depositato nei termini ed in via telematica, l'AGENZIA DELLE
ENTRATE, Direzione Provinciale di Mantova, in persona del Direttore pro tempore, ricorre a questa Corte di Giustizia Tributaria avverso la decisione della Corte di giustizia Tributaria di 1° grado di Roma nr. 9574 del 16.06.2023, depositata in Segreteria il 17.07.2023, ed avente ad oggetto e il Ruolo nr. 2022 250094 e la Cartella di pagamento nr. 097 20220055737174000,
Resistente_1 Resistente_1entrambi notificati al ( per Irpef ed altro relativi all'anno d'imposta 2016.
Questa la vicenda sostanziale e processuale e come allegata dalle parti:
Nominativo_1il Responsabile dell'Assistenza fiscale Dr. (R.A.F.) del ricorrente
Resistente_1 rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno
Nominativo_2d'imposta 2016, della;
successivamente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova avviava un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi all'esito della quale l'Ufficio procedeva ad azzerare i valori indicati nei righi E41 ed E57 del Mod. 730V/2017, redditi anno 2016, formando il relativo ruolo , sulla base dell'infedeltà del visto di conformità, e nei confronti del R.A.F. e nei
Resistente_1confronti del ricorrente sulla cui base l'Agente della Riscossione di Roma notificava la cartella di pagamento oggi impugnata, con la quale veniva recuperata l'imposta riferibile alla
Resistente_1cliente della , il tutto maggiorato delle sanzioni di legge.
Associazione_2Il Srl impugnava la cartella in questione sulla base dei motivi in fatto ed in diritto elencati nel ricorso iniziale, contestando, in primis ed in rito, la legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate di Mantova per violazione dell'art. 39, comma 2, del D.l.vo 241/1997, dovendo le violazioni essere contestate dalla Direzione Regionale (e non Provinciale) delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, che nella specie era quella del Lazio.
Resisteva nel giudizio di prime cure l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma per ribadire la legittimità del proprio operato.
Con la decisione richiamata, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo la cartella di pagamento nulla, in quanto emessa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Mantova e non dalla Direzione Regionale del Lazio, il tutto con compensazione delle spese del giudizio.
2.Avverso detta decisione, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova, Ufficio legale, in persona del Direttore pro tempore, ha interposto rituale gravame sulla base dei seguenti motivi di diritto, che si riassumono:
2.1. premesso che la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle
Entrate/Riscossione di Roma e che il ruolo è stato formato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Mantova, Ufficio territoriale di Castiglione dello Stiviere, il giudice di prime cure sbaglia nel ritenere la competenza territoriale dell'Ufficio impositore in cui ha sede il R.A.F. in luogo di quello del contribuente;
2.2. di conseguenza vi è la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.l.vo 546/1992, per avere i primi giudici ritenuto la loro competenza territoriale in luogo della Corte di Giustizia di Nominativo_21° grado di Mantova, trattandosi di ruolo formato a carico della Sign.ra , avente domicilio fiscale in provincia di Mantova;
da rilevare che nel caso di specie, non si lamentano vizi di comunicazione della cartella di pagamento ma è impugnato l'atto prodromico, il ruolo sotteso, con competenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Mantova;
2.3. di conseguenza vi è ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, 2° comma, del D. L.vo 241/1997, dovendo tenere in considerazione il domicilio fiscale del contribuente e non
Resistente_1il domicilio del .
Associazione_3Resiste nel presente giudizio di gravame il CISL, per chiedere la conferma della sentenza emessa.
L'appellata ha presentato una memoria illustrativa della propria posizione in data
30.12.2025.
3. L'appello proposto è infondato in diritto.
In rito la sentenza impugnata è corretta, in relazione alla ritenuta competenza territoriale della Corte tributaria di 1° grado di Roma e ciò per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:
il ruolo impugnato è stato si formato dalla Direzione provinciale di Mantova ma nei
Resistente_1confronti del Responsabile di Assistenza fiscale (R.A.F.) e del coobbligato
Resistente_1, entrambi con domicilio fiscale in Roma;
entrambi sono chiamati a rispondere di tributi, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'asserita infedeltà nell'apposizione del Visto di conformità sulla dichiarazione di una cliente di
Resistente_1detto ;
Resistente_1 Resistente_1la cartella di pagamento impugnata è stata formata e notificata nei confronti del
Resistente_1 Resistente_1 dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma, in quanto il ha domicilio fiscale in
Roma; da ultimo il ricorrente ha fatto valere e contestato anche vizi propri dell'atto presupposto,
il tutto con la conseguenza processuale che la competenza territoriale non poteva essere che quella della Corte di Giurisdizione Tributaria di 1° grado di Roma.
Nella specie è ovvio che il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza anche territoriale, sulla base della eccezione relativa proposta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Mantova, e si è pronunciato nel merito, annullando la cartella perché emessa da un
Ente non competente (Direzione Provinciale di Mantova in luogo dello della Direzione Regionale del Lazio).
Nel merito, e siamo alla seconda contestazione, non c'è violazione dell'art. 39, 2° comma del D.l.vo 241/1997, che testualmente recita:
“Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7 bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima agenzia”, con la specifica che il trasgressore deve individuarsi nel
Resistente_1 Resistente_1 Nominativo_2Responsabile dell'Assistenza fiscale del e non nella contribuente , trasgressore con domicilio fiscale nel Lazio, con competenza della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ad emettere il ruolo contenente imposta e sanzioni.
Di qui la nullità della cartella emessa dalla Direzione Provinciale di Mantova.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio
rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 1000,00 €, oltre interessi di legge se dovuti.
Roma 12 gennaio 2026.
Il Presidente est.
ER UR
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UR ER, Presidente e Relatore LEONE PAOLO, Giudice PERONE ERNESTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 650/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri, 25 46100 Mantova MN
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 PI_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9574/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 17/07/2023 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022 250094 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
il dispositivo verrà comunicato secondo i termini previsti dalla normativa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.Con atto d'appello, depositato nei termini ed in via telematica, l'AGENZIA DELLE
ENTRATE, Direzione Provinciale di Mantova, in persona del Direttore pro tempore, ricorre a questa Corte di Giustizia Tributaria avverso la decisione della Corte di giustizia Tributaria di 1° grado di Roma nr. 9574 del 16.06.2023, depositata in Segreteria il 17.07.2023, ed avente ad oggetto e il Ruolo nr. 2022 250094 e la Cartella di pagamento nr. 097 20220055737174000,
Resistente_1 Resistente_1entrambi notificati al ( per Irpef ed altro relativi all'anno d'imposta 2016.
Questa la vicenda sostanziale e processuale e come allegata dalle parti:
Nominativo_1il Responsabile dell'Assistenza fiscale Dr. (R.A.F.) del ricorrente
Resistente_1 rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Modello 730, per l'anno
Nominativo_2d'imposta 2016, della;
successivamente l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova avviava un controllo formale su tale dichiarazione dei redditi all'esito della quale l'Ufficio procedeva ad azzerare i valori indicati nei righi E41 ed E57 del Mod. 730V/2017, redditi anno 2016, formando il relativo ruolo , sulla base dell'infedeltà del visto di conformità, e nei confronti del R.A.F. e nei
Resistente_1confronti del ricorrente sulla cui base l'Agente della Riscossione di Roma notificava la cartella di pagamento oggi impugnata, con la quale veniva recuperata l'imposta riferibile alla
Resistente_1cliente della , il tutto maggiorato delle sanzioni di legge.
Associazione_2Il Srl impugnava la cartella in questione sulla base dei motivi in fatto ed in diritto elencati nel ricorso iniziale, contestando, in primis ed in rito, la legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate di Mantova per violazione dell'art. 39, comma 2, del D.l.vo 241/1997, dovendo le violazioni essere contestate dalla Direzione Regionale (e non Provinciale) delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, che nella specie era quella del Lazio.
Resisteva nel giudizio di prime cure l'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma per ribadire la legittimità del proprio operato.
Con la decisione richiamata, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ritenendo la cartella di pagamento nulla, in quanto emessa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di
Mantova e non dalla Direzione Regionale del Lazio, il tutto con compensazione delle spese del giudizio.
2.Avverso detta decisione, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Mantova, Ufficio legale, in persona del Direttore pro tempore, ha interposto rituale gravame sulla base dei seguenti motivi di diritto, che si riassumono:
2.1. premesso che la cartella impugnata è stata emessa dall'Agenzia delle
Entrate/Riscossione di Roma e che il ruolo è stato formato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Mantova, Ufficio territoriale di Castiglione dello Stiviere, il giudice di prime cure sbaglia nel ritenere la competenza territoriale dell'Ufficio impositore in cui ha sede il R.A.F. in luogo di quello del contribuente;
2.2. di conseguenza vi è la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.l.vo 546/1992, per avere i primi giudici ritenuto la loro competenza territoriale in luogo della Corte di Giustizia di Nominativo_21° grado di Mantova, trattandosi di ruolo formato a carico della Sign.ra , avente domicilio fiscale in provincia di Mantova;
da rilevare che nel caso di specie, non si lamentano vizi di comunicazione della cartella di pagamento ma è impugnato l'atto prodromico, il ruolo sotteso, con competenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Mantova;
2.3. di conseguenza vi è ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, 2° comma, del D. L.vo 241/1997, dovendo tenere in considerazione il domicilio fiscale del contribuente e non
Resistente_1il domicilio del .
Associazione_3Resiste nel presente giudizio di gravame il CISL, per chiedere la conferma della sentenza emessa.
L'appellata ha presentato una memoria illustrativa della propria posizione in data
30.12.2025.
3. L'appello proposto è infondato in diritto.
In rito la sentenza impugnata è corretta, in relazione alla ritenuta competenza territoriale della Corte tributaria di 1° grado di Roma e ciò per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto:
il ruolo impugnato è stato si formato dalla Direzione provinciale di Mantova ma nei
Resistente_1confronti del Responsabile di Assistenza fiscale (R.A.F.) e del coobbligato
Resistente_1, entrambi con domicilio fiscale in Roma;
entrambi sono chiamati a rispondere di tributi, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'asserita infedeltà nell'apposizione del Visto di conformità sulla dichiarazione di una cliente di
Resistente_1detto ;
Resistente_1 Resistente_1la cartella di pagamento impugnata è stata formata e notificata nei confronti del
Resistente_1 Resistente_1 dalla Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma, in quanto il ha domicilio fiscale in
Roma; da ultimo il ricorrente ha fatto valere e contestato anche vizi propri dell'atto presupposto,
il tutto con la conseguenza processuale che la competenza territoriale non poteva essere che quella della Corte di Giurisdizione Tributaria di 1° grado di Roma.
Nella specie è ovvio che il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza anche territoriale, sulla base della eccezione relativa proposta dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Mantova, e si è pronunciato nel merito, annullando la cartella perché emessa da un
Ente non competente (Direzione Provinciale di Mantova in luogo dello della Direzione Regionale del Lazio).
Nel merito, e siamo alla seconda contestazione, non c'è violazione dell'art. 39, 2° comma del D.l.vo 241/1997, che testualmente recita:
“Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7 bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima agenzia”, con la specifica che il trasgressore deve individuarsi nel
Resistente_1 Resistente_1 Nominativo_2Responsabile dell'Assistenza fiscale del e non nella contribuente , trasgressore con domicilio fiscale nel Lazio, con competenza della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ad emettere il ruolo contenente imposta e sanzioni.
Di qui la nullità della cartella emessa dalla Direzione Provinciale di Mantova.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio
rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado, liquidate in 1000,00 €, oltre interessi di legge se dovuti.
Roma 12 gennaio 2026.
Il Presidente est.
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