Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 345
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Competenza territoriale dell'ufficio impositore

    La Corte ha ritenuto corretta la competenza territoriale della Corte tributaria di 1° grado di Roma poiché il ruolo impugnato è stato formato nei confronti del R.A.F. e del coobbligato, entrambi con domicilio fiscale in Roma, e la cartella di pagamento è stata formata e notificata dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Roma, il cui contribuente ha domicilio fiscale. Inoltre, sono stati contestati vizi propri dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, D.L.vo 241/1997

    La Corte ha ritenuto non esservi violazione dell'art. 39, comma 2, del D.L.vo 241/1997, poiché il trasgressore va individuato nel Responsabile dell'Assistenza Fiscale e nel coobbligato, entrambi con domicilio fiscale nel Lazio, e non nella contribuente. Pertanto, la competenza ad emettere il ruolo contenente imposta e sanzioni spettava alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, con conseguente nullità della cartella emessa dalla Direzione Provinciale di Mantova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 345
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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