Sentenza 27 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Infinitia – fouſti0 1 147 / 03 henmue a teatern SEZIONE SECONDA CIVILE furti Aut ×× how seterminato g.ri agis at Composta dagli I L mi in hell wt. 950 e e Presidente Dott. Rafaele R.G.N, 21518/01 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 2540 - Rep. 360 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.26/04/02 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO C.C. Miful Rom an,пулетинни,maris, est ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L LA CA, LA AN, elettivamente t domiciliate in ROMA VIA VITTORIO COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ANTONIO DI NAPOLI, che le IO MONASTRA, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VA CO;
- intimato -
avverso la sentenza П1 + 1466/00 del Tribunale di 2002 VENEZIA, depositata il 15/06/00; J 679 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 26/04/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali si chiede chela Corte di Cassazione rigetti il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9.11.93 CC LA e CC AN convenivano in giudizio EL AC avarti il pretore di Venezia, esponendo di essere proprietarie del fondi siti in 5. Michele al Tagliamento distinti catastalmente al fg. 25, Mapp. 25, 101 e 102 e chiedendo l'accertamento giudiziale della linca di confine tra detti fondi € quelli appartenenti SE AC, distinti in catasto al fg. 25 mapp. 90, 89, e 27. Asserivano le attrici che il confine sarebbe stato da tempo immemorabile segnato da una rete, allo stato solo parzialmente esistente nel 27 tratto tra 1 mapp. 102 (CC) e 89 (EL), e che il EL avrebbe occupato il terreno di loro proprietà per una profondità di un metro Lungo l'intero confine. Si costituiva EL AC il quale prospettava una linea confinaria diversa da quella indicata dalle attrici, negando di aver invaso ina porzione della loro proprietà, che fosse esistita metallica;
asserendo, invece, che le una rete allrici avevano erelio nella sua proprietà un muretto di recinzione profondo circa 80 CM. in corrispondenza dei mappali 102 (CC) e 27 89 I 3 (EL), del quale chiedeva in via riconvenzionale la demolizione con restituzione dell'area occupata indebitamente. Con sentenza in data 5.11.1997 il pretore dichiarava che il confine tra i fondi delle parti coincideva con il latc est del fabbricato delle suo prolungamento verso nord sinc attrici e con il di via Comugne e lo identificava al marciapiede nel segmento x - y tracciato nell'estratto di mappa sub all. 1 della c.t.u.; dichiarava altresì che la linea di confine tra _e altre proprietà delle parti, identificate nei mappali 101 e 102 per le convenuto,attrici e nei mappali 89 e 27 per il coincideva con il confine delineato dalla mappa catastale e raffigurato nell'estratto di mappa sub all. 1 della c.t.u., dichiarava altresì che Ia linea di confine tra le altre proprietà delle parti, identificate nei mappal: 101 e 102 per le attrici rei mappali 89 27 per il convenuto, coincideva con il confine delineato della mappa catastale e raffigurato nell'estratto di mappa sub. All. 1 della c.t.u.; conveniva infine le attrici a rimuovere ogni opera da essa erelta ricompresa nella proprietà del conveдuto Come delineata nei dal consulente tecnico diconfini accertati 4 ufficio. Avverso la sentenza predetta proponevano appello CC LA е AN. וז tribunale di Venezia, con sentenza in data 23.5 - 15.6.2000 respingeva l'appello. Avverso la sentenza del tribunale ricorrono per cassazione CC LA e AN con cinque * potilla n: 1 illustrati con memoria in data motivi di gravame, B.2.2002, ha chiesto che questa Corte rigetti il ricorso ai sensi dell'art. 375, 2° comma, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo molivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 950 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa о insufficiente motivazione St חנן punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. per non avere il tribunale ammesso la prova testimoniale, come criterio sussidiario previsto dall'art. 950 cod. civ.. Col secondo motivo le ricorrenti denunziano dell'art. 950,violazione е falsa applicazione ultima parte, cod. civ., ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 I . 3 e 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata considerato cheпоп 5 solo "in mancanza di altri elementi, il giudice si al confine delineato dalle mappe attiene catastali”. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 194 c.p.c.. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c., perché la sentenza impugnata non ha rilevato che il c.t. , nell'espletamento dell'incarico ha sentito alcuni testi della difesa delle attrici in loco, senza averne avuto esplicita autorizzazione da parte del pretore ed in assenza dei difensori delle parti. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione ė falsa applicazione dell'art. 194 c.p.c., ir relazione all'art. 360, дn. 3 e 5, c.p.c., perché la Sentenza inpugnata non ha rilevato che il c.t.u. aveva fatto ricorso al criterio sussidiario dei confini catastali affermando nella sua consulenza che " in ogni caso nessuna prova testimoniale ha offerto spunti tecnici allo scrivente" ė che "in mancanza di prove, di testimonianze certe" aveva dovuto ricorrere a detto criterio sussidiario, sostituendosi al giudice e decidendo da solo se le testimonianze raccolte fossero certe ° contraddittorie. Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano e falsa violazione applicazione dell'art. 194 relazione all'art. 360, nin. 3 e 5, c.p.c., in c.p.c. por non avere la sentenza impugnata considerato che il C.T.U. nella sua relazione non aveva fatto cenno della presenza della recinzione preesistente in loco, che delimita in parte il Kappale 102 rispetto ai mappali 27 e 29, recinzione chiaramente menzionata nell'atto di citazione. I cinque motivi per la loro stretta connessione logica possono essere esaminati congiuntamente e respinti, essendo tutti manifestamente infondati. La corte di merito, oltre alle conclusioni del c.t.u., ha tenuto conto anche del convogliamento delle acque piovane del fabbricato delle ricorrenti e della circostanza che i fabbricati sono allineati tra loro tanto da costituire la facciata dell'uno continuazione della facciata dell'altro e che dette facciate integrano una linea che coincide con il confine ca astale, nonché della circostanza che non vi fosse traccia della recinzione tra i fondi delle parti in causa. elementi confermano le conclusioni del Detti consulente, la cui attività appare Correlta 7 processualmente anche in ordine all'assunzione in loco di informazioni da terzi Su richiesta delle parti prosenti. I correttamente la corte di merito ha ritenuto che la presenza in loco di una vecchia rete metallica, in ипа posizione estranea ai luoghi oggetto di contestazione, non costituiva elemento idoneo a suffragare l'individuazione della linea di contine tra i due fondi. D'altra parte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle - alargomentazioni svolte dal giudice del merito, quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di e valutare le prove, di valutarneassumere l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee а dimostrare veridicità dei fatzi ad esse sottesi, dando liberamente prevalenza all'uno о all'altro dei $ " mezzi di prova acquisiti (cfr., ex multis, Cass. n ° 13045/1997, Cass. S.U. о3205/19995, n' n ° 6751/1996). Respinto il ricorso ex art. 375, comma 2, c.p.c., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1039, 50 di cui 董 euro 1000 per onorari di avvocato. Il Pendente Così deciso in Roma il 26/6/2002. лети Il cousigliere est. Дериво дослі non ha preso frante or то моиPortilla u: S: EL AC He Tiscumtime Generale sella finnslisio si legittimità. Cassazione con memoria... Postille affissato, 26.6.02. I lounglive est. он De Presente M Jeen RomeinПожий ести CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL CANCELLIERE C1 delle Entrate di Roma 2 il 9-5-2003 Francesco Catania serie 4 al n. 18051 versate € 170.43 DEPOSITATO IN CANCELLERIA apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/6/2002) Roma2 7 GEN. 2003. IL COLLABORATORE CANCELLERIA IL CANCEL Roberto Ricoke Frating 9