Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità. Ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza, rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza stupefacente ossia il 'corpus del possesso'.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2003, n. 16253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16253 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/02/2003
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 259
3. Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19246/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica di Trento;
EL TE, n. a Tarquinia in data 01.10.1948;
NE AU, n. a Roma in data 27.03.1969;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento (sez. di Bolzano), emessa il 24.10.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, A. Galasso, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
- uditi i difensori, avv. G. B. Naso per l'imputato TT e avv. F. Bergamini per l'imputata NE, i quali hanno richiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e il rigetto di quello del Pubblico Ministero;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
TE TT e AU NE furono condannati dal tribunale di Bolzano alla pena rispettiva di 12 anni di reclusione e L. 90.000.000 di multa e 9 anni di reclusione e L. 60.000.000 di muta per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, co. 1, dPR 309/90 per avere, in concorso tra loro e con LO NA, PE MA e IE TT (giudicati separatamente), acquistato in Colombia ed importato in Italia, via Francoforte-Brennero, trasportato e detenuto a fini di spaccio gr. 1994 di cocaina.
Gli imputati ricorrenti, assieme al MA, avevano acquistato la droga in Colombia ed avevano viaggiato, con lo stupefacente nascosto all'interno di una cinepresa trasportata dal MA, in aereo fino allo scalo di Francoforte, da dove erano stati prelevati dal NA e da IE TT, a mezzo di autovettura Opel tg. AC345TD con cui avevano viaggiato sino a Bolzano, sempre sotto la costante osservazione della polizia giudiziaria.
A Bolzano l'autovettura fu fermata e bagagli e passeggeri furono controllati. Furono rinvenuti e sequestrati: nella telecamera trasportata dal MA, 2 chili e mezzo di cocaina;
nel marsupio della NE, un passaporto falsificato a nome PE IN, che recava la foto di PE MA;
tra gli effetti personali, altra documentazione (tra cui le carte di imbarco Viasa) comprovante che TE TT, AU NE e il MA avevano viaggiato assieme sul volo dalla Colombia.
La Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della prima sentenza, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche per entrambi e dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ridusse la pena inflitta, determinandola per l'TT in 7 anni di reclusione e L.. 45.000.000 di multa e per la NE in 4 anni di reclusione e L.. 35.000.000 di multa.
Avverso la sentenza ricorrono per Cassazione il Procuratore generale di Trento e i due imputati.
Il Pubblico Ministero deduce errata applicazione dell'art. 114 cod. pen. per essere stata applicata in favore della NE la circostanza attenuante della minima partecipazione. L'TT deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentando specificamente disparità di trattamento rispetto alla NE.
Il ricorso del Pubblico Ministero e l'indicato motivo dell'TT, al limite dell'inammissibilità, vanno rigettati, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, avendo il giudice di merito dato conto, con motivazione sintetica ma corretta ed indenne da vizi logici, delle ragioni di concessione della diminuente ex art. 114 c.p. alla NE e del diverso trattamento sanzionatorio inflitto ai due imputati, apparendo pacifico e comprovato il ruolo assolutamente preminente dell'TT e quello minore della donna accompagnatrice..
Infondata è pure l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, rinnovata dall'TT, che indica nel Tribunale di Civitavecchia il giudice competente ex art. 8 e 9 c.p. Va precisato che l'art. 73 T.U. d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 elenca una serie di condotte tipiche (acquisto, importazione, trasporto, detenzione, età), con la previsione della "detenzione" in funzione di chiusura rispetto agli altri comportamenti illeciti descritti, tutti puniti allo stesso modo e costituenti, perciò, ipotesi criminose equivalenti che si pongono in rapporto di alternatività formale. Le diverse condotte dalle norme previste perdono la loro individualità - con conseguente esclusione del concorso di reati - se costituiscono manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza, rivolte ad un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità.
Per la determinazione della competenza territoriale decisivo è individuare il luogo in cui si sia realizzata la condotta-reato: a tal fine rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza stupefacente ossia del "corpus" del possesso: nel caso in esame l'importazione avvenne attraverso il passo del Brennero e gli imputati furono fermati e la droga in loro possesso fu sequestrata a Bolzano, per cui la competenza territoriale compete al tribunale di quella città.
Senza pregio è pure il motivo con cui l'TT deduce la mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione sulla sua responsabilità, risultando palese dalla motivazione del provvedimento impugnato l'assoluta irrilevanza della testimonianza del Leotta, a fronte delle numerose e conclamate prove di responsabilità a carico dei due imputati ricorrenti (biglietti d'aereo, fogli d'imbarco, osservazione diretta e pedinamento della polizia giudiziaria, sequestro della sostanza stupefacente), analiticamente e complessivamente valutate dai giudici di merito, che hanno dato conto del loro convincimento con logica e corretta motivazione.
Non sussiste, infine, vizio della sentenza per inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi, invocata da entrambi gli imputati, risultando dal provvedimento impugnato che i decreti autorizzativi contenevano gli elementi essenziali per ritenere legittima la motivazione per relationem, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 17/2000, Primavera, 216664), senza dire che - per la quantità ed evidenza di prove acquisite- l'affermazione di responsabilità risulta motivata anche a prescindere dall'esito delle intercettazioni telefoniche.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna TE TT e AU NE al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2003