CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ES EB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 06/12/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Basilio Antonino Pitasi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato EB ES alle pene di legge per il reato degli art. 5 lett. b) e 6 legge n. 283 del 1962, perché, all'interno del mercato rionale, aveva posto in vendita prodotti ittici tutti in cattivo stato di conservazione. 2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge, perché non vi era stata motivazione in merito al pericolo in concreto per la salute. Con il secondo lamenta Penale Sent. Sez. 3 Num. 716 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/09/2022 il vizio di motivazione, perché il giudizio di responsabilità era stato basato sulla mancanza di licenza per la vendita di prodotti ittici e in ragione del solo esame visivo della merce. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, perché i principi di diritto applicati sono disancorati dall'accertamento del fatto, gravemente carente e acriticamente appiattito sull'operato della polizia giudiziaria. Il Giudice si è limitato a raccontare che l'imputato stava vendendo il pesce senza licenza e che i sanitari dell'ASP avevano dichiarato inidonea la merce che quindi era stata sequestrata e distrutta. Non è stato esplicitato alcun elemento da cui desumere la correttezza dell'operato dei sanitari per cui la motivazione è apodittica, non potendo farsi discendere dalla mancanza di licenza il cattivo stato di conservazione del pesce messo in vendita e la sua nocività per la salute pubblica. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica Così deciso, il 30 settembre 2022
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Basilio Antonino Pitasi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato EB ES alle pene di legge per il reato degli art. 5 lett. b) e 6 legge n. 283 del 1962, perché, all'interno del mercato rionale, aveva posto in vendita prodotti ittici tutti in cattivo stato di conservazione. 2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge, perché non vi era stata motivazione in merito al pericolo in concreto per la salute. Con il secondo lamenta Penale Sent. Sez. 3 Num. 716 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/09/2022 il vizio di motivazione, perché il giudizio di responsabilità era stato basato sulla mancanza di licenza per la vendita di prodotti ittici e in ragione del solo esame visivo della merce. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, perché i principi di diritto applicati sono disancorati dall'accertamento del fatto, gravemente carente e acriticamente appiattito sull'operato della polizia giudiziaria. Il Giudice si è limitato a raccontare che l'imputato stava vendendo il pesce senza licenza e che i sanitari dell'ASP avevano dichiarato inidonea la merce che quindi era stata sequestrata e distrutta. Non è stato esplicitato alcun elemento da cui desumere la correttezza dell'operato dei sanitari per cui la motivazione è apodittica, non potendo farsi discendere dalla mancanza di licenza il cattivo stato di conservazione del pesce messo in vendita e la sua nocività per la salute pubblica. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica Così deciso, il 30 settembre 2022