Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORT 0 1 6 8 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto APPALTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 17634/98 Dott. Mario SPADONE Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 20060/98 Cron. 3540 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 540- Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - Ud. 12/10/00 ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: IV CA, RI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CARELLO CESARE R, difesi dall'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FERRAUTO FRANCESCO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ricorrenti dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000per dirigi FEB. 2001
contro
IL EL BERTONE ANNIBALE;
+ LIRE 1500 CANCELLERIA - intimato e sul 2° ricorso n° 20060/98 proposto da: ANNIBALE, elettivamente domiciliato in ROMA BERTONE 0975417 2000 VIA ATTILIO AMBROSINI 15, presso lo studio 0975418 1638 dell'avvocato TRIBULATO SALVATORE, difeso 0975392 -1- 0975383 dall'avvocato RAUDINO PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IV CA, RI ZI;
- intimati avverso la sentenza n. 545/98 della Corte d'Appello di i/22/4198 e deportate CATANIA, emessa il 29/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso -2- * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 maggio 1989 LE ON conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, RM OL e NU Odorifero esponendo: di essere stato incaricato dai convenuti di effettuare sulle strutture intelaiate di un immobile di loro proprietà, da esso attore precedentemente realizzato, lavori di rifinitura da iretribuirsi in massima parte a misura secondo prezzi correnti ed in minima parte in economia secondo i prezzi indicati nel computo metrico e stima redatto da un tecnico di parte;
ик н di aver effettuato tali lavori ricevendo acconti per L.7.200.000, restando in credito della о residua somma di L.14.610.140 di cui chiedeva il pagamento. Costituitisi, i convenuti contestavano che il valore delle opere eseguite, ove realizzate a regola d'arte, ammontasse a L.21.810.000 sostenendo invece che esso valore non superasse L.18.362.150. Assumevano che i lavori erano stati interrotti senza consegna formale nell'aprile 1989; che gli acconti versati ammontavano a L.
9.000.000 e non а L.7.200.000; che dunque la somma dovuta era di 3 - L.
8.862.150. Instavano altresì, in via riconvenzionale, affinchè controparte fosse condannata al pagamento della somma di L.14.430.545 dalla quale doveva esser detratto il debito residuo di L.8.862.150, posto che l'opera era stata consegnata con numerosi vizi di costruzione. Raccolte prove per testi ed espletata ctu il Tribunale, con sentenza 20.3-3.8.96, rigettata la riconvenzionale, condannava l'OLl e la Odorifero in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di L.19.010.737, oltre gli interessi legali e le spese di lite. Avverso tale decisione proponevano gravame (principale) gli OL-Odorifero e (incidentale) il ON. La Corte d'appello di Catania, con sentenza 22.4-29.6.98, in parziale accoglimento dei rispettivi gravami, condannava gli OL-Odorifero al pagamento, in favore del ON, della somma di L.14.610.140 e liquidava in favore del predetto le spese di consulenza tecnica d'ufficio in L.941.750. Compensava interamente tra le parti le spese del grado di appello. Hanno proposto ricorso per cassazione RM 4 OL NUe Odorifero sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso LE ON che ha proposto а sua volta ricorso incidentale affidato anch'esso ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 cpc). Ciò. posto, con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 e falsa applicazionen. ri 3 e 4 cpc, violazione dell'art. 1667 CC, nonché omessa ed insufficiente su un punto decisivo della motivazione controversia. Lamentano i ricorrenti che la Corte catanese abbia rigettato la domanda di garanzia ritenendola decaduta perché proposta dopo sessanta giorni dalla "consegna lavori" basandosi sul dato obiettivamente incerto delle dichiarazioni dell'OL il quale aveva fatto precedere il riconoscimento che detti lavori erano stati "ultimati e consegnati alla fine maldi gennaio 1989" dalle parole "se ma non ricordo" di far assurgere il che non consentivano 5 riconoscimento in questione alla dignità di prova processuale, stante altresì la presenza di altri tale pregiudizialeelementi confermativi di incertezza. Rilevano altresì che nessun elemento concreto era stato indicato nella gravata sentenza per la formazione del giudizio di "riconoscibilità" dei "Fotografie vizi, immotivatamente basato sulle consulenza d'ufficio" e sullaallegate alla dichiarazione del consulente degli stessi committenti il quale nella sua relazione aveva scritto che 11 sulle opere. ................... vista anche la persona più incompetente ploteva) notare tutti i difetti esistenti nell'immobile". Osservano, ancora, come, anche ad ammettere che la consegna fosse avvenuta realmente alla fine di gennaio, essa avrebbe prodotto la decadenza di cui all'art. 1667 CC solo se accettata senza riserve, mentre nella specie non vi era traccia in sentenza sull'assenza di riserve, pur con "facta concludentia" da parte degli stessi committenti. Deducono, infine, che i difetti accertati dal riguardavano quasi interamente particolari CTU della costruzione, che solo un tecnico poteva rigorosamente puntualizzare e non delle perone 6 comuni del ceto popolare quali erano essi ricorrenti. Le doglianze non possono essere accolte. Nel disattendere le omologhe censure enunciate dagli attuali ricorrenti in sede di gravame di merito ha affermato la Corte catanese: a) Essendo stato 10 stesso OL, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dal ON, а riconoscere che "i lavori vennero ultimati e consegnati alla fine di gennaio 1989" da ы tale data decorreva il termine per la denuncia dei н vizi delle opere. а b) I denunciati vizi erano certamente riconoscibili immediatamente anche da una persona del tutto priva di nozioni tecniche in materia di costruzioni, come si rilevava dalle fotografie allegate alla consulenza d'ufficio e come affermato dal consulente dei committenti nella relazione allegata all'atto dichiaratorio notificato il 6 maggio 1989, " . sulle opere che sono a vista anche la persona più incompetente può notare tutti i difetti esistenti nell'immobile". a) Ad avviso del Collegio, come esattamente rilevato dal controricorrente ON, le parole "se mal non ricordo" che hanno preceduto la 7 dichiarazione resa dall'OL in sede di interrogatorio formale, non vanno interpretate come una pregiudiziale d'incertezza, bensì come una sottolineatura dell'attenzione con la quale 10 stesso ha affrontato l'interrogatorio e della prudenza con la quale egli ha risposto alla domanda relativa. Correttamente, pertanto, il giudice del gravame di merito, con valutazione incensurabile in questa sede, ha attribuito alla richiamata dichiarazione la valenza di prova in ordine alla determinazione della data di ultimazione e consegna dei lavori, senza necessità di altri elementi di conferma. b) La Corte siciliana ha congruamente ed incensurabilmente motivato il suo giudizio di "riconoscibilità" dei vizi, mentre del tutto inconferente è il richiamo dei ricorrenti alla subordinata ipotesi, secondo cui, anche ad ammettere che la consegna fosse realmente avvenuta alla fine di gennaio, essa avrebbe prodotto la decadenza di cui all'art. 1667 CC "solo se;
accettata senza riserve ed i vizi erano conosciuti o riconoscibili", ipotesi già enunciata in sede di appello, come rilevavasi a pag. 7 della gravata sentenza che ne ha anzi riportato gli estremi 8 in termini Y certamente più comprensibili, ma di cui il giudice del gravame di merito non si è occupato stante la sua manifesta irrilevanza. Passando all'esame del ricorso incidentale, con l'unico motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 184 stesso codice nel testo previgente nonché erroneo esame di un punto decisivo della controversia. Contesta il ricorrente incidentale la t determinazione da parte della Corte del merito, in u contrasto con quanto statuito dal primo giudice, A del valore delle opere eseguite dall'appaltatore nella somma indicata in citazione di L.21.810.140 anziché in quella accertata dal ctu in condivisa ed accettata daiL.26.210.736, committenti che non avevano mosso а tal proposito alcun rilievo, nulla obiettando al conseguente ampliamento della domanda operato da esso ON in sede di precisazione delle conclusioni di prime 184 cpcsi come consentito dal citato art. cure, testo previgente alla riforma del codice di nel rito civile. Anche tale doglianza non appar meritevole di accoglimento. 9 Ha affermato sul punto il giudice d'appello che 1' ammontare del corrispettivo dovuto dai committenti era stato determinato dal ON in base alle pattuizioni intevenute, parte a misura secondo i prezzi di mercato e parte in economia. Il relativo calcolo era stato effettuato da un tecnico di fiducia in relazione all'effettiva entità delle opere eseguite ed al costo indicato dallo stesso esecutore. D W Il computo metrico redatto dall'Ing. Giarratana A il 3.3.1989 e la richiesta di pagamento dell'avv. Raudino del 28.4.89 avevano specificato i costi dei lavori a misura in L.17.810.140 e di quelli in economia in L.
4.000.000 ed il totale di L.21.810.140, corrispondente alla somma indicata nell'atto di citazione, era quindi l'importo dovuto dai committenti effettivamente all'appaltatore. Non rilevava quindi, ad avviso di quel giudice, la diversa entità dei costi stabilita dal consulente d'ufficio in relazione al prezzario regionale né in base a questa determinazione il ON poteva chiedere la liquidazione di un compenso diverso da quello pattuito, esattamente calcolato e precisato in tutte le richieste di 10 pagamento dirette ai committenti. d'appello, conEbbene, poiché il giudice motivazione adeguata, ha incensurabilmente statuito l'immodificabilità del corrispettivo dell'appalto determinato in base alle pattuizioni intervenute tra le parti, non sussiste la denunciata violazione 184 cpc nel testo previgente alla dell'art. riforma. Alla stregua delle svolte argomentazioni i proposti ricorsi vanno entrambi respinti, ricorrendo altresì giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
10ST 250.000 La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. 1400 60000 Compensa le spese del presente giudizio. TOT 310'000 Roma 12 ottobre 2000 рост 12:00 172.10 : AffedAlfreds Menofie interne He Breskénte Sadam IL EL C1 AGENZIA DELLE MAR. ZOUS RATE ROMA 2 Dott.ssa Donatella D'Anna Registrato in data vercate €.₤28 த ம் T (AUTOMENTOSETTANT ADVEHIC 2. D DEPOSITATO IN CANCELLERMA IPPO Roma 6 FEB. 2001 # IL EL C1 . 4 0 0 11