Articolo 44 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 43Articolo 45
Versione
6 maggio 1982
Art. 44. (Disposizioni in favore di piccoli concedenti)

A partire dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni gia' affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.
Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore a lire tremila ed un reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entita' non superiore a lire cinque milioni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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