TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5552/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5552/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Emiliano Berti ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sezze (LT), Via Marconi, 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso per la separazione giudiziale, adiva l'intestato Tribunale deducendo Parte_1 che in data 21.06.1981 aveva contratto matrimonio con , che dalla relazione Controparte_1
Per_ Per_ coniugale erano nate due figlie, e oggi coniugate, e che, in data 29.03.2016 la CP_1 era andata via di casa senza farvi più ritorno causando il venir meno della comunione morale e materiale dei coniugi. Evidenziava, in merito, che, in data 30.03.2016, la aveva CP_1
Per_ comunicato per sms alla figlia di non voler far rientro presso la casa coniugale e di non voler essere cercata, sicché, il 1.04.2016, decideva di sporgere denuncia di scomparsa e i Carabinieri, tramite il numero telefonico in dotazione alla riuscivano a risalire all'ultimo luogo in cui CP_1 la sim risultava essersi agganciata, ossia Johannesburg in Sud Africa. Rappresentava che, all'esito di alcune attività di “indagine” private, era riuscito a confermare i sospetti di una fuga amorosa e rimarcava che la dopo trentacinque anni di matrimonio, si era volontariamente CP_1 allontanata dal proprio domicilio per iniziare una nuova vita e interrompendo ogni contatto non soltanto con il coniuge, ma anche con le figlie che, dal giorno della sua scomparsa, non hanno avuto più notizie. Deduceva, infine, che, in occasione dell'estrazione dei certificati di residenza per procedere alla separazione giudiziale, aveva potuto appurare che la non era più in CP_1
Sudafrica, ma risultava trasferita a Oliveto Citra in provincia di Salerno.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Dichiarare la separazione giudiziale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla Sig.ra per grave violazione dei doveri Controparte_1 nascenti dal matrimonio;
- Con vittoria di spese e competenze;
- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Sezze, affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla
Legge;”.
Malgrado rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, non si Controparte_1 costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace con ordinanza del 10.10.2023.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In esito all'udienza presidenziale, con provvedimento del 14.06.2023, il Presidente, in via temporanea e urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
quindi, designato il Giudice relatore, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva istruita documentalmente e tramite esame testimoniale e rinviata, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione è fondata.
Da quanto allegato dal ricorrente e dal disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace e ha reso impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Sezze (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sezze il 21.06.1981, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Sezze (LT) al n. 36, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1981, in regime di comunione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
Ritiene, poi, il Collegio che la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come noto, il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo
Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.04.2024, n.11394).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con specifico riferimento, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, è stato precisato che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale", e pagina 3 di 6 che, in punto di riparto dell'onere probatorio "grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata" (Cass.
Civ., Sez. I, 18.04.2024, n. 10489).
Analogamente, “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito”
(Cass. n. 25072 del 2017).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie deducendo il suo improvviso, inatteso e immotivato abbandono del tetto coniugale, presso il quale non faceva più ritorno a far data dal 29.03.2016, e il venir meno, a partire da quel momento, di ogni contatto con il coniuge e le figlie.
Premesso che non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante che “la contumacia integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema
Corte Sez. 3, con ordinanza n. 14372 del 24 maggio 2023), parte ricorrente ha formulato richieste istruttorie ritenute dal G.I. ammissibili e rilevanti e i testi escussi, le figlie delle parti, con pagina 4 di 6 dichiarazioni attendibili, perché chiare, precise e prive di contraddizioni interne e esterne, hanno confermato le allegazioni del ricorrente circa l'allontanamento dalla casa coniugale della resistente e l'interruzione da parte di quest'ultima di ogni contatto con il nucleo familiare.
La condotta della convenuta, che non è più tornata nella casa coniugale, induce il Collegio a ritenere che l'abbandono della casa coniugale sia in nesso di causalità con la crisi del matrimonio;
né è emerso in alcun modo che la crisi del matrimonio fosse già irreversibile al momento dell'abbandono della casa coniugale (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni di Tes_1 che sul cap. 2 dichiarava “E' vero. Dal 29 marzo 2016 non l'ho più sentita, mentre la settimana precedente avevamo trascorso la Pasqua insieme in un contesto di normalità”.)
Alla luce di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene di addebitare la separazione a parte resistente che, con il suo allontanamento dalla casa coniugale, ha causato la rottura dell'unione coniugale.
Stante la soccombenza di parte resistente, ma tenuto conto della natura della causa e della non complessità della stessa, nonché della contumacia di parte resistente, si ritiene congruo disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite e porre a carico di parte resistente il residuo mezzo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 5552/2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio concordatario in Sezze (LT) il 21.06.1981, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Sezze (LT) al n. 36, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1981.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Addebita la separazione a parte resistente.
- Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un mezzo delle spese di lite che, compensato il residuo mezzo, si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5552/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Emiliano Berti ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sezze (LT), Via Marconi, 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso per la separazione giudiziale, adiva l'intestato Tribunale deducendo Parte_1 che in data 21.06.1981 aveva contratto matrimonio con , che dalla relazione Controparte_1
Per_ Per_ coniugale erano nate due figlie, e oggi coniugate, e che, in data 29.03.2016 la CP_1 era andata via di casa senza farvi più ritorno causando il venir meno della comunione morale e materiale dei coniugi. Evidenziava, in merito, che, in data 30.03.2016, la aveva CP_1
Per_ comunicato per sms alla figlia di non voler far rientro presso la casa coniugale e di non voler essere cercata, sicché, il 1.04.2016, decideva di sporgere denuncia di scomparsa e i Carabinieri, tramite il numero telefonico in dotazione alla riuscivano a risalire all'ultimo luogo in cui CP_1 la sim risultava essersi agganciata, ossia Johannesburg in Sud Africa. Rappresentava che, all'esito di alcune attività di “indagine” private, era riuscito a confermare i sospetti di una fuga amorosa e rimarcava che la dopo trentacinque anni di matrimonio, si era volontariamente CP_1 allontanata dal proprio domicilio per iniziare una nuova vita e interrompendo ogni contatto non soltanto con il coniuge, ma anche con le figlie che, dal giorno della sua scomparsa, non hanno avuto più notizie. Deduceva, infine, che, in occasione dell'estrazione dei certificati di residenza per procedere alla separazione giudiziale, aveva potuto appurare che la non era più in CP_1
Sudafrica, ma risultava trasferita a Oliveto Citra in provincia di Salerno.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Dichiarare la separazione giudiziale dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla Sig.ra per grave violazione dei doveri Controparte_1 nascenti dal matrimonio;
- Con vittoria di spese e competenze;
- Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Sezze, affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla
Legge;”.
Malgrado rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, non si Controparte_1 costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace con ordinanza del 10.10.2023.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In esito all'udienza presidenziale, con provvedimento del 14.06.2023, il Presidente, in via temporanea e urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
quindi, designato il Giudice relatore, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ratione temporis vigente, la causa veniva istruita documentalmente e tramite esame testimoniale e rinviata, da ultimo, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 6 Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione è fondata.
Da quanto allegato dal ricorrente e dal disinteresse di parte convenuta, che è rimasta contumace e ha reso impossibile anche il tentativo di conciliazione in sede presidenziale, emergono con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo venuta meno da tempo la coabitazione e l'affectio tra i coniugi.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto per riassunto del Reg. degli Atti di Matrimonio del
Comune di Sezze (LT), agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sezze il 21.06.1981, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del Comune di
Sezze (LT) al n. 36, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1981, in regime di comunione dei beni.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.
Ritiene, poi, il Collegio che la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Come noto, il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo
Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.04.2024, n.11394).
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con specifico riferimento, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, è stato precisato che
“l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale", e pagina 3 di 6 che, in punto di riparto dell'onere probatorio "grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà", cosicché "laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata" (Cass.
Civ., Sez. I, 18.04.2024, n. 10489).
Analogamente, “anche nel caso dell'allontanamento dalla casa coniugale e di richiesta di addebito a tale condotta conseguente, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ. n. 19328 del
2015). Al coniuge che si è allontanato spetta provare la giusta causa dell'allontanamento, ma non per effetto della inversione dell'onus probandi in ordine al nesso di causalità, ma all'esclusivo fine di escludere che tale condotta possa essere qualificata come causa d'addebito”
(Cass. n. 25072 del 2017).
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale alla moglie deducendo il suo improvviso, inatteso e immotivato abbandono del tetto coniugale, presso il quale non faceva più ritorno a far data dal 29.03.2016, e il venir meno, a partire da quel momento, di ogni contatto con il coniuge e le figlie.
Premesso che non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante che “la contumacia integra un comportamento processuale “neutro” cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (orientamento pacifico da ultimo ribadito dalla Suprema
Corte Sez. 3, con ordinanza n. 14372 del 24 maggio 2023), parte ricorrente ha formulato richieste istruttorie ritenute dal G.I. ammissibili e rilevanti e i testi escussi, le figlie delle parti, con pagina 4 di 6 dichiarazioni attendibili, perché chiare, precise e prive di contraddizioni interne e esterne, hanno confermato le allegazioni del ricorrente circa l'allontanamento dalla casa coniugale della resistente e l'interruzione da parte di quest'ultima di ogni contatto con il nucleo familiare.
La condotta della convenuta, che non è più tornata nella casa coniugale, induce il Collegio a ritenere che l'abbandono della casa coniugale sia in nesso di causalità con la crisi del matrimonio;
né è emerso in alcun modo che la crisi del matrimonio fosse già irreversibile al momento dell'abbandono della casa coniugale (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni di Tes_1 che sul cap. 2 dichiarava “E' vero. Dal 29 marzo 2016 non l'ho più sentita, mentre la settimana precedente avevamo trascorso la Pasqua insieme in un contesto di normalità”.)
Alla luce di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene di addebitare la separazione a parte resistente che, con il suo allontanamento dalla casa coniugale, ha causato la rottura dell'unione coniugale.
Stante la soccombenza di parte resistente, ma tenuto conto della natura della causa e della non complessità della stessa, nonché della contumacia di parte resistente, si ritiene congruo disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite e porre a carico di parte resistente il residuo mezzo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 5552/2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale delle parti che hanno contratto matrimonio concordatario in Sezze (LT) il 21.06.1981, atto trascritto nel Reg. Atti di Matrimonio del
Comune di Sezze (LT) al n. 36, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1981.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Addebita la separazione a parte resistente.
- Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un mezzo delle spese di lite che, compensato il residuo mezzo, si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sezze (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6