CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13822 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette,~le conclujeiidel PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13822 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 6/7/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da TI NI avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. peh.). L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolando le seguenti doglianze. I) Erronea applicazione degli artt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; 591, comma 1, lett. c) e comma 2 cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa celebrazione del giudizio di appello;
contraddittorietà della motivazione. La Corte di merito, lamenta la difesa, dopo avere sostenuto il difetto di specificità delle censure dedotte, contravvenendo ai principi stabiliti in materia in sede di legittimità, affronta nel merito la questione riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. per il caso di furto avente ad oggetto merce dotata di placche antitaccheggio. Rispetto a tale questione, nell'atto di appello si era evidenziato come la risalente giurisprudenza, citata nella sentenza di primo grado, fosse stata superata da altra più recente giurisprudenza di segno contrario. Quanto alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio e la richiesta di irrogazione di una pena più benevola, nell'atto di appello si erano evidenziati comportamenti di sicura valenza positiva, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, non erano stati considerati dal primo giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, LI, Rv. 268822). Non può ritenersi che il primo motivo di appello in allora proposto fosse affetto da genericità. La difesa aveva censurato un profilo in diritto, richiamando un orientamento giurisprudenziale a sostegno della esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado. Il motivo non era intrinsecamente generico - ossia indeterminato e astratto - e neppure connotato da mancanza di correlazione con le argomentazioni della sentenza di primo grado. La Corte di merito, nell'esaminare detto motivo, sostiene che esso sia meramente ripropositivo di una doglianza "già affrontata e superata in primo grado", aggiungendo che la giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale non esclude la ricorrenza dell'aggravante ove la merce oggetto di furto sia dotata di placca antitaccheggio. Nello sviluppare tale percorso argomentativo, l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza apicale di legittimità; sempre nella sentenza LI sopra citata, al paragrafo 8.1 della parte in diritto, si afferma che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non possa essere ritenuta di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'ulteriore questione posta dalla difesa nel ricorso. 3. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 marzo 2023
lette,~le conclujeiidel PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13822 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 07/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 6/7/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da TI NI avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. peh.). L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolando le seguenti doglianze. I) Erronea applicazione degli artt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; 591, comma 1, lett. c) e comma 2 cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa celebrazione del giudizio di appello;
contraddittorietà della motivazione. La Corte di merito, lamenta la difesa, dopo avere sostenuto il difetto di specificità delle censure dedotte, contravvenendo ai principi stabiliti in materia in sede di legittimità, affronta nel merito la questione riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. per il caso di furto avente ad oggetto merce dotata di placche antitaccheggio. Rispetto a tale questione, nell'atto di appello si era evidenziato come la risalente giurisprudenza, citata nella sentenza di primo grado, fosse stata superata da altra più recente giurisprudenza di segno contrario. Quanto alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio e la richiesta di irrogazione di una pena più benevola, nell'atto di appello si erano evidenziati comportamenti di sicura valenza positiva, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, non erano stati considerati dal primo giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, LI, Rv. 268822). Non può ritenersi che il primo motivo di appello in allora proposto fosse affetto da genericità. La difesa aveva censurato un profilo in diritto, richiamando un orientamento giurisprudenziale a sostegno della esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado. Il motivo non era intrinsecamente generico - ossia indeterminato e astratto - e neppure connotato da mancanza di correlazione con le argomentazioni della sentenza di primo grado. La Corte di merito, nell'esaminare detto motivo, sostiene che esso sia meramente ripropositivo di una doglianza "già affrontata e superata in primo grado", aggiungendo che la giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale non esclude la ricorrenza dell'aggravante ove la merce oggetto di furto sia dotata di placca antitaccheggio. Nello sviluppare tale percorso argomentativo, l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza apicale di legittimità; sempre nella sentenza LI sopra citata, al paragrafo 8.1 della parte in diritto, si afferma che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non possa essere ritenuta di per sé causa di inammissibilità dell'appello. Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'ulteriore questione posta dalla difesa nel ricorso. 3. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 marzo 2023