Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di concessione di benefici penitenziari (nella specie, permesso-premio) a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma primo, ord. pen., soltanto una collaborazione effettiva con la giustizia può, unitamente alle altre condizioni di legge, rimuovere la condizione delle soglie minime di pena espiata, senza che a detta collaborazione possa equiparasi la cd. collaborazione impossibile o inesigibile, che incide soltanto sull'astratta possibilità per il condannato di accedere al beneficio eliminando l'ostatività della pena, ma non anche le predette soglie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2017, n. 26073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26073 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
26073-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 20/12/2017 Registro generale n. 24754/2017 Composta dai Consiglieri: Sent. n. 4288/2017 N° Ruolo: 10 Angela Tardio Pres. Rosa Anna Saraceno Aldo Esposito Antonio Minchella Rel. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZO PE, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 2292/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 27/04/2017; Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
-Udito il difensore Avy. RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/04/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza di riconoscimento della collaborazione impossibile 1 ' avanzata da AR PE, detenuto in espiazione di reati ostativi c.d. "di prima fascia" di cui all'art. art 4 bis Ord. Pen. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la richiesta del condannato era finalizzata all'ottenimento di un permesso-premio da parte del Magistrato di Sorveglianza: tuttavia, anche in ipotesi di accoglimento della richiesta avrebbero dovuto applicarsi le soglie di pena espiata previste dall'art 30 ter Ord.Pen. per coloro che espiano reati ostativi e, poiché l'instante non aveva ancora raggiunto detta soglia, non sussisteva un interesse concreto giacchè i limiti di pena non si applicavano ai soggetti collaboranti, ma si applicavano invece a coloro che erano nella impossibilità di collaborare.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo dei difensori Avv. Cesare Badolato e Avv. Giancarlo Greco, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la competenza a decidere sulle istanze di permesso- premio spettava al Magistrato di Sorveglianza, per cui il rilievo circa la mancata espiazione della soglia di legge era stata estranea alla competenza funzionale e, del resto, il Magistrato di Sorveglianza, nell'inviare gli atti al Tribunale di Sorveglianza, aveva evidentemente già vagliato l'ammissibilità della richiesta;
inoltre censura la conclusione relativa ai limiti di pena da espiare per quanto concerne i condannati impossibilitati a collaborare poiché l'art 58 ter Ord.Pen. non pone distinzioni tra soggetti collaboranti e soggetti impossibilitati a collaborare.
3. Il P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Le doglianze del ricorrente si articolano in due ordini di ragioni: 1) estraneità della decisione alla competenza funzionale del giudice decidente;
2) mancanza di distinzioni tra soglie di pena necessariamente espiata (per soggetti collaboranti e per soggetti impossibilitati a collaborare) al fine di accedere al beneficio richiesto. Ragioni di ordine logico impongono di iniziare la disamina delle ragioni di doglianza dalla seconda argomentazione: all'esito di tale disamina, il primo motivo di ricorso si rivelerà non rilevante.
2. In primo luogo, va detto che è stato corretto prendere in considerazione la finalità immediata della richiesta di riconoscimento della collaborazione impossibile e cioè la possibilità di fruire o meno del permesso-premio che era stato richiesto. 2 Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui questo Collegio intende aderire, in tema di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 394, e succ. modd. non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile ad uno status, ma deve essere accertata nell'ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio in relazione al quale l'accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall'art.
4-bis della medesima legge (Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Miranda Quintero, Rv. 259471; n. 1865 del 1999 Rv. 213066; n. 29195 del 2003 Rv. 225066; n. 38288 del 2005 Rv. 232464; n. 7267 del 2006 Rv. 234072). Ciò è tanto vero che, in tema di permessi premio, l'art. 58 ter, comma secondo, Ord.Pen., pur in presenza di una richiesta di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia, non esclude che la magistratura di sorveglianza, nel verificare le condizioni di ammissibilità al beneficio richiesto, possa dichiarare l'irrilevanza dell'accertamento anzidetto ai fini della decisione (Sez. 1, n. 3758 del 15/04/2015, Rv. 265996).
3. Tanto premesso, occorre rammentare che il comma 1 dell'art. 4 bis O.P. enumera una serie di delitti ordinariamente indicati come "ostativi di prima fascia": l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione di una serie di benefici penitenziari, tra i quali va annoverato appunto il permesso-premio. Questa condizione giuridica è superabile soltanto in presenza di alcuni requisiti di legge, espressamente previsti dal comma 1 bis dell'art. 4 bis Ord. Pen.: e cioè, primariamente, l'avvenuta collaborazione con la giustizia oppure, da un lato, l'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e, d'altro lato, l'impossibilità o l'irrilevanza di una collaborazione con la giustizia per varie ragioni (limitata partecipazione al fatto criminoso od integrale accertamento dei fatti), anche in ragione di quanto previsto dall'art. 58 ter Ord.Pen., secondo il quale l'avvenuta collaborazione elide le necessità del rispetto di determinate soglie di pena espiata. Inoltre, l'art. 58 ter Ord.Pen. conferma il collegamento con l'art. 4 bis, comma 1, dal quale, difatti, è esplicitamente richiamato al fine di indicare la sola condizione che fa venire meno il divieto: e va rilevato che l'art. 30 ter, comma quarto, lett. d), O.P. ammette la concessione dei permessi "nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni"; disposizione questa da coordinarsi con la precedente lett. c) che, nel riferirsi ai 3 condannati a pene detentive temporanee, espressamente richiama il disposto di cui all'art. 4 bis Ord.Pen. Nonostante il rinvio all'intero art. 4 bis, puntuali e convincenti ragioni logiche impongono di ritenere che la portata normativa della previsione dell'art. 30 ter, riguardi unicamente il secondo gruppo di reati, quelli, cioè, elencati dal comma 1 ter del citato articolo, chiaro essendo che il riferimento non può essere esteso al primo gruppo di reati per i quali il sistema normativo stabilisce l'alternativa costituita o dal divieto di concessione dei benefici, se manca la collaborazione con la giustizia, ovvero - nei casi, appunto, di collaborazione nei termini indicati dall'art. 58 ter - dall'applicazione delle regole ordinarie, senza l'osservanza dei limiti di pena prescritti dall'art. 30 ter, comma 4 (Sez. 1, 12.07.2006, n. 30434, Rv 235266; Sez. 1, n. 37578 del 03/02/2016, Rv. 268250).
4. La doglianza in esame, mossa alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, muove dalla premessa che, anche ai fini della rimozione dell'inasprimento trattamentale, alla collaborazione effettivamente prestata dovrebbero essere equiparate la collaborazione "impossibile" o la collaborazione "inesigibile": quelle condizioni, cioè, inizialmente individuate dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del 1994, n. 68 del 1995) come equipollenti alla collaborazione effettiva ai fini della rimozione della preclusione all'accesso ai benefici prevista dall'art. 4 bis Ord. Pen., e ora normativamente individuate dallo stesso art. 4 bis, caratterizzate dalla obiettiva impossibilità, originaria o sopravvenuta, di prestare un'utile collaborazione (perchè fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati, ovvero perchè la posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi al livello superiore). La tesi difensiva è sostenuta da una lettura estensiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1995 che, come le altre sentenze sopra citate, avevano segnatamente ad oggetto le previsioni che comportavano la esclusione da benefici e da misure alternative dei condannati per certuni delitti. Tale lettura estensiva è tuttavia inibita, per il giudice ordinario, da espresso R pronunziato della medesima Corte costituzionale, che con la sentenza n. 89 del 1999 ha escluso la necessità costituzionale e la praticabilità della assimilazione sollecitata dal ricorrente: il Giudice delle leggi ha difatti osservato che ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilità di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso solo ove si versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile", giacchè un comportamento che il Legislatore presupponga come condizionante l'applicazione di istituti costituzionalmente rilevanti, non può che essere frutto di una libera scelta dell'interessato e, quindi, essere in sè naturalisticamente e giuridicamente "possibile" (sentenza n. 89 del 1999). 4 Nell'ambito in esame, il requisito della collaborazione opera soltanto quale specifica "condizione risolutiva" dei limiti per l'accesso ai benefici penitenziari: ed è impossibile ritenere fra loro omologabili situazioni normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee. Infatti, si è di fronte ad una precisa scelta di inasprimento del regime penitenziario, frutto di un non arbitrario impiego della discrezionalità legislativa: un aggravamento della condizione penitenziaria, al quale corrisponde, come fenomeno inverso di attenuazione sterilizzatrice, la condotta collaborativa. Con la conseguenza che la collaborazione con la giustizia assume, ai fini che qui interessano, rilievo soltanto se ed in quanto sia stata effettivamente prestata, giacchè, ove così non fosse, si determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" più blando non in funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice impossibilità di prestare un simile comportamento, con evidente compromissione del parametro di ragionevolezza (Sez. 1, n. 13926 del 11/03/2010, Rv. 246669). Non resta dunque che ribadire il principio che soltanto un'effettiva collaborazione con la giustizia può eliminare il limite della soglia di pena espiata, consentendo di accedere al beneficio senza la necessità di rispettare quelle soglie supra rammentate: invece, la collaborazione impossibile od inesigibile, unita alle altre condizioni richieste, può si incidere sulla possibilità astratta di accedere al beneficio (eliminando la connotazione ostativa della pena), ma non può anche elidere i limiti di pena espiata, i quali pertanto andranno rispettati dai soggetti impossibilitati a collaborare, la cui dimensione ontologica non è sovrapponibile a quella dei soggetti effettivamente collaboranti.
5. Nella fattispecie, la valutazione di questa differenza è stata effettuata in conformità ai principi sopra esposti: e va notato che nemmeno il ricorrente sostiene di avere espiato le soglie di pena necessarie per l'accesso al beneficio richiesto, essendosi limitato a sostenere la piena equiparazione del soggetto collaborante con il soggetto impossibilitato a collaborare. Di conseguenza, la questione ulteriore, relativa alla competenza della decisione, si presenta come ormai irrilevante ai fini della valutazione del ricorso, il quale deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DEPOSITATA Così deciso il 20 dicembre 2017. IN CANCELLERIA Il Consigliere relatore Il Presidente (dott. Angela Tardio) (dott. Antonio/Minchella)Chomio -75GIU 2018 Angels Curtis IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA