Sentenza 8 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2018, n. 10610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10610 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI DO OC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/03/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che hd Luntitiso-per TI Procuratore --------- e. conclude per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all'eliminazione della pena inflitta in aumento della detenzone e porto pistola sub a con rideterminazone della pena e rigetto nel resto del ricorso. Udita Oh difensorti L'avvocato PIGNATARI D'ERRICO ANGELA RAFFAELLA conclude chiedendo la conferma della sentenza e deposita conclusioni e nota spese con ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ZZ RI RC e ZZ CI L'avvocato STAIANO SALVATORE insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'a ccog lime nto. L'avvocato DI CIOMMO MARIA RITA si associa alle conclusioni dell'avvocato
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 9.3.2016 la Corte di assise di appello di Potenza, adita con impugnazione dell'imputato, ha parzialmente riformato la sentenza in data 6.10.2014 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, che aveva ritenuto FA DO OC responsabile dei delitti, uniti nel vincolo della continuazione, di detenzione e porto in luogo pubblico di pistola con matricola abrasa, omicidio di ZZ ON, minaccia grave nei confronti di RN RD ( fatti commessi in Potenza il 29.4.2013), e di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola e minacce in danno di IV CE (fatti commessi in Potenza nel mese di aprile 2013 ), riducendo la pena inflitta all'imputato ad anni venti di reclusione, con conferma nel resto.
2. La sentenza di primo grado aveva ricostruito il fatto omicidiario accaduto nella notte tra il 28 e il 29.4.2013 sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria.
2.1. Alle ore 1.05 del 29 aprile 2013 era stato rinvenuto lungo la via Parigi 12 in Potenza un uomo ( poi identificato in ZZ ON), riverso a terra e attinto da colpi di arma da fuoco, subito trasportato in ospedale, ma vanamente;
venivano rilevate tracce di colpi di arma da fuoco nelle vicinanze ed anche all'interno del porticato del palazzo sito al civico 12, dove abitava la vittima;
venivano trovati bossoli cal. 9 e cal. 6,35 e una ogiva;
all'autopsia era risultato che la vittima era stata attinta da 5 colpi sparati da pistola cal. 9,21. Alle ore 11 del 29.4.2013 la polizia giudiziaria rinveniva, avuta la relativa indicazione da tale RN RD, in una aiuola prossima al palazzo di via Parigi 12, tre armi ( una pistola cal. 6,35, una pistola cal. 9, un revolver cal. 10,35), cui si dovevano collegare i reperti balistici rinvenuti.
2.2. La dinamica del fatto veniva chiarita dalle dichiarazioni di alcuni testimoni. La IG Di LV GI, moglie della vittima, aveva riferito che alle ore 0.30 uno sconosciuto aveva suonato al citofono chiedendo del marito, il quale le aveva detto che sarebbe sceso un attimo, e così aveva fatto;
la donna affacciatasi al balcone aveva visto in strada un'auto e una persona, riconosciuta nell'imputato FA, con una pistola in mano;
mentre la donna si apprestava a scendere giù, sentiva alcuni colpi di arma da fuoco e, una volta giunta al piano terra, trovava il marito riverso a terra, e vicino a lui l'amico RN RD. La teste ha precisato che il marito, a terra, impugnava una pistola, era sanguinante, ma ancora vivo.Anche ZZ IC, figlio della vittima, sceso immediatamente, aveva notato la pistola impugnata dal padre, oltre alla auto dello FA allontanarsi rapidamente. Il primo úiudice ha quindi dato conto delle dichiarazioni rese da RN RD, la cui nuova assunzione è stata oggetto della richiesta di abbreviato condizionato, riportate con l'indicazione dei relativi atti processuali ( sommarie informazioni testimoniali del 29.4.13, alle ore 4.14, ore 10, ore 18.50; esame all'udienza in data 9.6.2014), ed ha ritenuto il teste attendibile, osservando che, se nelle prime dichiarazioni era stato reticente, in quelle successive aveva completato la descrizione dei fatti, osservando, in particolare, che l'iniziale reticenza era spiegabile con il timore che il teste aveva di subire ritorsioni in conseguenze delle sue dichiarazioni. Il teste RN aveva spiegato di aver accompagnato ZZ a casa quella sera, dopo la mezzanotte;
che lo stesso era subito salito in casa, mentre egli era rimasto in strada;
egli aveva quindi citofonato per sapere se doveva attendere l'ZZ ovvero se poteva allontanarsi, e gli veniva risposto di attendere;
nel frattempo era giunto lo FA che, minacciandolo con una pistola, lo aveva fatto allontanare. Il teste, quindi, aveva sentito una serie di colpi di arma da fuoco;
si era portato nuovamente dove era prima, trovando l'ZZ a terra, mentre lo FA si stava allontanando;
prima dell'arrivo dei soccorsi, aveva provveduto a far sparire dalla scena del delitto la pistola impugnata da ZZ, altra che ZZ portava alla cintola e altra che si trovava a terra alla sinistra del corpo della vittima. Le tre armi erano state poi rinvenute dalla polizia giudiziaria dietro una siepe, nei pressi del luogo del delitto. Il teste, infine, aveva aggiunto di aver appreso, nel corso del tratto di strada compiuto assieme ad ZZ, che quella sera l'amico aveva incontrato FA presso il ristorante Singapore, dove i due avevano litigato, e che il motivo del contrasto era da ricondurre ad una passata collaborazione commerciale fra i due ( FA aveva collocato sue macchinette da videogiochi presso la sala giochi dell'ZZ), che si era di recente interrotta.
2.3. Il primo Giudice ha rilevato che era stato accertato che la prima chiamata al 118 era stata fatta da RN alle ore 1.06.47, mentre quelle successive dalla IG Di LV alle ore 1.09 e alle 1.11; l'auto di FA era stata vista ( dal servizio di videosorveglianza cittadino) transitare nei pressi del luogo del delitto alle ore 1.08.30. La polizia giudiziaria aveva sottoposto le armi rinvenute (due pistole semiautomatiche, una cal.
6.35 e una calibro 9, ed un revolver calibro 10.35) ad accertamenti balistici, ed aveva dato conto dei boswli e dell'ogiva rinvenuti sul luogo del delitto. Esaminando la posizione dei bossoli, il giudice aveva ricostruito la sparatoria, osservando che ZZ aveva sparato quattro colpi con pistola cal. 6.35 ( quella che poi impugnava una volta caduto a terra) e uno con il revolver cal. 10.35, mentre FA aveva sparato undici colpi con pistola cal.9. 2.4. La sentenza di primo grado aveva ricostruito i rapporti personali tra la vittima e l'imputato sulla base della testimonianza di IV CE, la quale aveva riferito ( sommarie informazioni testimoniali in data 9.5.2013 e 27.5.2013) che i due in passato avevano avuto un accordo commerciale, in forza del quale ZZ aveva utilizzato videogiochi di FA all'interno della propria sala giochi, con successiva ripartizione dei guadagni, e che l'intesa si era poi deteriorata, tanto che ZZ aveva fatto portar via le macchinette di FA dalla sala giochi. La teste aveva poi precisato che nel corso del mese di aprile 2013 vi era stato un litigio proprio all'interno della sala giochi ( "La sfida 2"), nel corso del quale FA era giunto a minacciarla con una pistola, in quanto la riteneva responsabile della rottura con ZZ. L'episodio, limitatamente al litigio tra FA e ZZ, era stato confermato anche da ER IU ( in sede di sommarie informazioni testimoniali in data 30.4.2013), mentre OR MI, nipote di ZZ, aveva confermato l'allontanamento dei videogiochi di FA dai locali gestiti dall'ZZ ( La sfida 2 e il bar Birba). Anche Di LV GI aveva confermato la rottura dell'accordo commerciale tra il marito e l'imputato.
2.5. Le indagini avevano accertato che la sera del fatto ZZ era andato a cenare presso il ristorante Singapore assieme a due amici ( tale IO e IE IA), ai quali si erano poi uniti tale SU ON e il sacerdote OL IC;
nel corso della serata anche FA era giunto presso il medesimo ristorante, assieme a due amici, e, notata la presenza di ZZ, aveva offerto una bottiglia di champagne, prendendo posto al suo stesso tavolo. Sul fatto avevano riferito i testi ON ON, proprietario del locale, SU ON, OL IC e IE IA. Era emerso anche che ZZ, dopo l'arrivo di FA, si era alzato comunicando alla compagnia di doversi allontanare. IE IA aveva aggiunto che ZZ aveva accompagnato lui e l'amico IO presso la sala giochi La sfida 2, dove aveva lasciato la propria auto.Il fatto era confermato da OR MI, il quale aveva ricordato di aver visto lo zio giungere assieme ai due amici, farli scendere dall'auto, e quindi allontanarsi. Con particolare riguardo all'ultima fase della serata del 28.4.2013, il primo giudice ha accertato che FA, dopo l'allontanamento di ZZ, era transitato per la sala giochi La sfida 2, chiedendo a OR MI notizie di ZZ. Gli spostamenti compiuti da ZZ e FA nel corso della serata del 28.4.2013 erano risultati anche dalle riprese del sistema di videosorveglianza cittadino: i veicoli utilizzati dai due ( una Peugeot da ZZ, e una ER cd. macchinino da FA) venivano ripresi da telecamere posizionate in luoghi compatibili con il tragitto ristorante Singapore - sala giochi la Sfida 2 - abitazione di ZZ;
inoltre, una telecamera aveva segnalato il passaggio della ER appena trenta secondi dopo la Peugeot. IV CE aveva riferito di aver incontrato ZZ dopo la cena al Singapore, e di aver appreso di quanto era accaduto al ristorante con l'intervento di FA, percepito da ZZ come minaccia, per aver FA insistito nell'offrire la bottiglia di champagne >dicendo " compare questa bottiglia è proprio per te" e chiedendo ironicamente al sacerdote di essere assolto da tutti i peccati, quelli già fatti e quelli che avrebbe compiuto in futuro. Il primo Giudice ha quindi ritenuto che presso il ristorante Singapore FA avesse messo in atto un atteggiamento provocatorio nei confronti di ZZ, che in effetti lo aveva percepito come tale. Infine, lo stesso FA aveva ammesso la propria presenza sul luogo del delitto.
2.6. Il iudice di primo grado, poste tali evidenze probatorie, ha proceduto alla valutazione sulla sussistenza dei reati ascritti e alla responsabilità dell'imputato. Quanto all'omicidio ( capo B) e i reati ad esso finalizzati ( capo A e capo D), il primo Giudice ha rilevato che : - la presenza dell'imputato sul luogo del delitto armato di pistola cal. 9 era stata provata dalle testimonianze RN e Di LV, i quali avevano anche riconosciuto l'arma in quella repertata sub n.23; la circostanza era indirettamente confermata dal teste ID che aveva riferito di aver potuto constatare, in passato, che FA possedeva una pistola cal. 9; - il teste RN aveva riferito della minaccia con pistola subita dall'imputato, poco prima della sparatoria nella quale era deceduto , ZZ;
la testimonianza era riscontrata da quella di Di LV, che aveva riferito di aver visto, in quel contesto, FA armato di pistola;
l'imputato aveva ammesso di essere stato presente sul luogo del delitto e di aver sparato
contro
ZZ. Con particolare riguardo al contesto dell'omicidio, il diudice aveva osservato che, dopo l'incontro al ristorante Singapore, FA, armato di pistola, aveva seguito e cercato ZZ, sino a recarsi a casa dello stesso;
ha aggiunto che l'imputato nutriva sentimenti di rancore verso la vittima, in relazione alla interruzione del rapporto commerciale voluta da ZZ, ed era quindi logico ritenere che fosse stato l'imputato a iniziare il conflitto a fuoco con ZZ. In relazione alla prospettazione dell'imputato di essersi difeso da aggressione posta in essere da ZZ, il giudice aveva evidenziato che l'imputato, dopo la condotta provocatoria al ristorante, si sarebbe messo in situazione di pericolo presentandosi armato di pistola sotto l'abitazione di ZZ, ed inoltre avrebbe avuto la possibilità di allontanarsi senza dover utilizzare la pistola. Infine, veniva esclusa la sussistenza delle aggravanti contestate al capo B ( motivi abietti o futili;
avvalersi delle condizioni derivanti da sodalizio di stampo mafioso). Quanto al reato in danno di IV CE ( capo C), la prova era costituita dalla testimonianza della persona offesa, che aveva descritto con precisione la pistola impugnata contro dì lei dall'imputato; il fatto era stato riscontrato anche da ER IU, che aveva riferito di essere intervenuto a dividere FA da ZZ. In ordine alla collegata violazione della legge sulle armi, il giudice ha ritenuto sussistente solo il fatto relativo al porto illegale in luogo pubblico, e non anche quello della detenzione dell'arma.
2.7. La sentenza di primo grado ha quindi dato conto della versione dei fatti fornita dall'imputato. FA, in data 3.5.2013, si era spontaneamente presentato al PM e si era sottoposto a interrogatorio con l'assistenza del difensore, anche producendo un proprio scritto sui fatti. L'imputato aveva riferito di aver incontrato ZZ al ristorante e di essersi, invitato, seduto al tavolo del primo, offrendo una bottiglia di champagne;
di aver informato ZZ della sua intenzione di non accettare l'invito a fare da padrino per la comunione del figlio di ZZ. I due poi si erano separatamente allontanati dal ristorante, ma si erano nuovamente incontrati e ZZ lo aveva invitato a raggiungerlo presso la sala giochi;
ivi giunto, FA aveva trovato solo MI OR, il quale gli aveva detto che probabilmente lo zio si era diretto al bar Parigi;
giunto sotto la A - casa di ZZ, aveva trovato RN, che impugnava una pistola e che lo informava che ZZ era salito. Era poi sceso ZZ, il quale aveva iniziato a sparare
contro
FA, il quale aveva quindi disarmato, con un pugno, RN e quindi aveva risposto, con la pistola sottratta, al fuoco
contro
ZZ. Quanto ai motivi dell'aggressione subita, FA aveva precisato che nel corso della serata i due non avevano litigato, e aggiungeva che forse ZZ in passato non aveva accettato le sue critiche per l'atteggiamento nei confronti della moglie. Nel successivo interrogatorio avanti il ùiudice per le indagini preliminari, l'imputato aveva affermato di aver buttato a terra la pistola e di essersi allontanato in auto. Il primo diudice ha rilevato che la versione dei fatti fornita dall'imputato era smentita da OR MI, che aveva negato di aver indirizzato FA al bar Parigi, e da RN RD e Di LV GI, i quali avevano affermato di aver notato che FA impugnava una pistola;
inoltre, il racconto dell'imputato risultava illogico, in quanto rappresentava che FA, oggetto di colpi di arma da fuoco da parte di ZZ, sarebbe riuscito a disarmare RN, invece di cercare subito di trovare riparo dai colpi indirizzati contro di lui, e che RN si sarebbe fatto disarmare senza opporre alcuna resistenza e senza nemmeno scappare, rimanendo sul posto. Inverosimile sarebbe poi il movente della aggressione di ZZ indicato da FA (il rancore per risalenti rimproveri sulla condotta morale). Anche la condotta tenuta dall'imputato dopo il fatto ( fuga e irreperibilità per cinque giorni) era ritenuta incompatibile con la versione dei fatti resa dal medesimo, tanto più che lo stesso risultava essere stato ferito nello scontro a fuoco, come risultava da referto del pronto soccorso in data 3.5.2013. Il primo Giudice ha aggiunto che, anche dando credito alla versione fornita dall'imputato, non si potrebbero ravvisare gli estremi della legittima difesa, sia per aver lo stesso FA creato la situazione di pericolo sia per la possibilità di fuga.
2.8. Il §iudice ha osservato poi che il consulente balistico della difesa dott. Soldati aveva rilevato che la pistola cal. 9 repertata aveva la canna priva di rigatura e il caricatore con capacità di 6 colpi, che gli investigatori avevano rinvenuto sulla scena del delitto vari frammenti di proiettili, di cui n. 8 cal. 9 privi di rigatura e n. 4 cal. 9 con rigatura, infine che i bossoli cal. 9 rinvenuti erano di produzione differente e si trovavano in due differenti posizioni. I rilievi del consulente balistico non erano ritenuti attendibili, in quanto non fondati su un esame diretto dei luoghi e dei reperti;
inoltre, le ipotesi formulabili sulla base delle osservazioni del consulente balistico ( la presenza di n. 4 pistole, di cui due cal. 9; la presenza di un terzo sparatore) non erano maggiormente plausibili rispetto a quanto accertato sulla base delle dichiarazioni delle persone presenti.
2.9. Quanto al trattamento sanzionatorio, il diudice ha ritenuto tutti i reati uniti nel vincolo della continuazione, più grave il capo B;
ha escluso le aggravanti di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 e di cui all'art. 61 n. 1 c.p.; ha fissato la pena base in anni 24 di reclusione, aumentata ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. di anni sette di reclusione per il capo A, di anni 4 di reclusione per il capo C ( limitatamente al porto di pistola), di anni uno di reclusione per il capo D, e così complessivamente alla pena di anni 36 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 24 di reclusione. Il primo Giudice ha infine pronunciato condanna risarcitoria generica, liquidando in favore delle Parti Civili provvisionali di diverso importo.
3. L'imputato proponeva appello avverso le statuizioni di condanna in relazione a tutti i capi di imputazione e i motivi di gravame riguardavano la attendibilità dei testi RN RD, Di LV GI, IV CE, e dell'imputato; la ricostruzione del fatto di cui al capo B e il conseguente riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa ovvero, in gradato subordine, della preterintenzione o del dolo eventuale;
e=ciella l'insussistenza dei fatti ascritti ai capi A e D;
l'insussistenza del fatto ascritto al capo C;
il trattamento sanzionatorio. Con memoria di motivi nuovi, la difesa, dato atto delle dichiarazioni rese da IE IA in data 3.6.2015 in sede di indagini difensive, chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria.
4. La Corte di assise di appello di Potenza ha ritenuto che fosse incontroversa la circostanza secondo cui ZZ ON era stato attinto da n. cinque colpi di arma da fuoco provenienti da pistola cal. 9 utilizzata dall'imputato, e che dunque i rilievi critici proposti dalla difesa fossero tutti riconducibili alla prospettata situazione di legittima difesa nella quale FA aveva sostenuto di aver agito.
4.1. Quanto al movente del fatto, la Corte territoriale lo ha individuato nella recente rottura della intesa commerciale tra la vittima e l'imputato, per un certo periodo operanti insieme nel settore dei videogiochi. Di tale conflittualità era stata espressione anche l'episodio occorso nel mese di aprile 2013 nella sala giochi La sfida 2, e oggetto della imputazione di cui al capo C. , In ordine a tale fatto, la Corte ha confermato la valutazione di attendibilità della teste GN CE, evidenziandone la precisione del racconto, anche nella descrizione della pistola utilizzata dall'imputato, e la ( ragionevole) spiegazione fornita dalla teste circa le iniziali reticenze, dovute al timore di ritorsioni da parte di FA. La conflittualità si era poi manifestata anche la sera del fatto, quando, secondo quanto dichiarato anche dai testi IE e AN, FA aveva raggiunto ZZ al ristorante Singapore e, offrendo una bottiglia di champagne si era seduto, non invitato, al tavolo di ZZ, il quale, infastidito, aveva preferito allontanarsi dal locale. Il teste OR MI, nipote della vittima, aveva poi dichiarato che nella tarda serata suo zio era transitato dal locale La sfida 2, e dopo poco tempo era venuto anche FA, chiedendo informazioni di ZZ;
controlli effettuati sulle video riprese del sistema di video sorveglianza cittadino avevano consentito di accertare che l'auto di ZZ e quella di FA avevano percorso itinerari analoghi. La Corte ha quindi ritenuto che quella sera l'imputato avesse cercato ZZ, seguendone i movimenti.
4.2. Con specifico riferimento al fatto omicidiario, la Corte territoriale ha ritenuto attendibile la testimonianza di RN RD, siccome risultante nelle sommarie informazioni testimoniali rese alle ore 18.30 del 29.4.2013 e nell'esame nel corso del giudizio. La Corte ha premesso che la testimonianza era rilevante, ma non costituiva "... l'architrave fondante l'impianto accusatorio ..." ( pag. 16). In particolare, la Corte ha ritenuto che inizialmente, nelle s.i.t. rese alle ore 4.14 del 29 aprile, il teste avesse taciuto alcune circostanze di rilievo, e precisamente di aver appreso dalla vittima del diverbio avuto al ristorante con FA, di essere stato minacciato e percosso da FA sotto l'abitazione di ZZ, infine di aver nascosto le tre pistole. La Corte territoriale ha aggiunto che la versione dei fatti resa da RN nelle successive informazioni rese alle ore 18.50 del 29.4.2013 erano state confermate dal teste nell'esame in giudizio, ed erano quindi da valutare come attendibili;
ha spiegato l'iniziale reticenza con il timore di ritorsioni da parte di FA e con la volontà di coprire eventuali responsabilità di ZZ, ritenuto, nel momento delle prime dichiarazioni, ancora in vita. La Corte ha riconosciuto che il teste aveva propensione a "rateizzare" i dettagli dei fatti testimoniati, rilevando, peraltro, che le incongruenze indicate dalla difesa nell'atto di appello erano relative solo ad aspetti marginali ( i contatti telefonici con la IG IV, il motivo per cui aveva citofonato a ZZ, la descrizione della pistola impugnata da FA, i motivi della presenza nella sala slot), e che, comunque, la testimonianza di RN RD costituiva anche riscontro alla versione dei fatti resa dall'imputato La Corte ha quindi ritenuto provato che l'imputato si fosse recato sino a casa di ZZ armato di pistola, trattandosi di circostanza riferita anche dalla teste Di LV, ritenuta credibile. In particolare, a fronte dei rilievi critici della difesa in relazione alla attendibilità di quest'ultima teste, il Oiudice di appello ha rilevato che le incongruenze riscontrabili nel racconto della teste ( la quale solo nelle sommarie informazioni testimoniali del 30.4.2013 aveva affermato di aver risposto personalmente al citofono e di aver visto FA che impugnava una pistola, circostanze taciute nelle prime dichiarazioni) erano, la prima, relativa ad elementi di fatto marginali e, la seconda, spiegabile con il fatto che le prime indagini, non essendo state in quel momento ancora ritrovate le pistole, perché nascoste da RN, non si erano concentrate sul particolare, peraltro implicitamente desumibile dal racconto della teste. La corte ha aggiunto che la teste Di LV aveva poi effettuato una precisa descrizione dell'arma e l'aveva riconosciuta tra le tre pistole sequestrate. Inoltre, la circostanza del possesso di una pistola da parte di FA era riscontrata dal fatto che altri testi avevano riferito di aver visto FA, in precedenza, armato di pistola cal. 9, sia nel corso dell'episodio di cui al capo C come anche presso la propria abitazione;
inoltre, venivano valorizzate le circostanze che dal certificato penale risultavano a carico di FA precedenti per violazione della legislazione sulle armi e che l'imputato era esponente della malavita lucana e sapeva che ZZ, a sua volta, deteneva armi. La Corte ha infine osservato che FA, dopo aver avuto un atteggiamento, al ristorante, provocatorio verso la vittima, lo aveva seguito sino a casa, con ciò realizzando una situazione di pericolo: ne conseguiva che la reazione difensiva non poteva essere considerata come necessitata. La torte, in ordine alla iniziativa di FA nel cercare e seguire ZZ, valorizzava la testimonianza di chi aveva accompagnato ZZ nel tragitto tra il ristorante e il locale "La sfida" ( testi IE e AN) e di chi era stato interpellato da FA per sapere dove era andato ZZ ( teste OR MI), oltre che i rilievi del sistema cittadino di rilevazione del transito delle autovettura. La torte ha aggiunto che ZZ, "verosimilmente", fosse stato avvertito da IV CE, a sua volta informata da OR MI, di essere cercato da FA, e di aver quindi maturato la decisione di armarsi, prelevando le pistole che aveva a casa.Quanto alla consulenza balistica introdotta dalla difesa, la corte distrettuale ha richiamato i rilievi critici già esposti dal primo (3iudice, aggiungendo che, comunque, l'ipotesi del consulente dott. Soldati, secondo il quale, nel fatto, avevano sparato quattro armi, non era incompatibile con la ricostruzione dei fatti ritenuta dal primo iudice e condivisa dal giudice di appello, mentre era smentita dalle dichiarazioni dello stesso imputato, il quale aveva riferito che si era trattato di una sparatoria cui avevano partecipato solo egli stesso e ZZ. Gli accertamenti compiuti in sede autoptica erano compatibili con una posizione della vittima in piedi e con il fianco destro verso l'imputato, situato a breve distanza, posizione incompatibile con la diversa versione dei fatti esposta dall'imputato. La Corte di assise di appello ha quindi ritenuto infondata la prospettazione difensiva volta al riconoscimento della legittima difesa, osservando che essa era priva di riscontri, era smentita "... dall'unico teste oculare...", era inverosimile, avendo prospettato di essere riuscito a disarmare RN mentre ZZ sparava contro di lui, e giuridicamente comunque insostenibile, avendo FA creato la situazione di pericolo e avendo la possibilità di difendersi cercando riparo dietro i pilastri del porticato. La Corte territoriale ha ravvisato l'elemento soggettivo del dolo diretto, tenuto conto dell'arma utilizzata, della reiterazione dei colpi e dei distretti corporei attinti.
4.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, la eorte territoriale ha condiviso il rilievo circa la illegittimità del calcolo della pena, per aver operato il primo giudice la riduzione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. prima di procedere alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 78 cod. pen.; ha ritenuto, peraltro, la pena inflitta adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche. La corte si è limitata, quindi, a rideterminare la pena finale in anni 20 di reclusione.
5. Il ricorso per Cassazione presentato dal difensore dell'imputato ha denunciato, con il primo motivo, la mancata assunzione di prova decisiva costituita dall'esame testimoniale di IE IA, oggetto di richiesta formulata con l'atto di appello. La difesa ha allegato al ricorso il verbale delle dichiarazioni rese dal IE in sede di indagini difensive. In particolare, il IE sarebbe stato chiamato a riferire sul contenuto di telefonata intercorsa, in sua presenza, tra la vittima e IV CE la sera del fatto e su quanto successivamente appreso da Di LV GI e da IV CE. La difesa osserva che le dichiarazioni del IE sarebbero riscontrate dalle comunicazioni telefoniche risultanti dai tabulati telefonici in atti e dalla presenza di IV CE sul luogo del fatto, circostanza desumibile dalle celle telefoniche impegnate dall'utenza della donna. Il ricorrente ha rilevato che il rigetto, anche nel giudizio abbreviato, della istanza di assunzione di una prova nuova e decisiva è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d, cod. proc. pen., mentre il vizio di motivazione in ordine al rigetto della istanza menzionata è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e, cod. proc. pen. Il secondo ed il terzo motivo deducono profili di contraddittoria e mancante motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze RN, Di LV e IV. In particolare, il secondo motivo censura direttamente le valutazioni esposte dalla Corte di assise di appello, mentre il terzo motivo lamenta che la dorte territoriale non avrebbe risposto alle specifiche doglianze proposte, in punto valutazione dei testi, con l'atto di appello. I motivi quarto e quinto deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa e all'elemento soggettivo, e, relativamente al trattamento sanzionatorio, alla commisurazione della pena base,k degli aumenti per la continuazione e al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi tre motivi di ricorso riguardano il compendio probatorio, sotto il profilo della sua formazione ( motivo primo) e della sua valutazione ( motivi secondo e terzo).
2. Per quanto riguarda la formazione del compendio probatorio, il motivo primo lamenta, innanzitutto, la mancata assunzione di prova decisiva ( art. 606, comma 1 lett. d, cod. proc. pen.), con riferimento al rigetto della richiesta di assunzione del teste IE IA, in relazione ai temi indicati nella memoria di motivi nuovi depositata nel giudizio di appello. L'esame della censura richiede alcune osservazioni sul tema specifico della integrazione probatoria nel giudizio di appello celebrato con rito abbreviato. Innanzitutto, la struttura del giudizio abbreviato, come disegnata all'esito della riforma di cui alla legge n. 479/1999 ( vedi Sez. Un. 27.10.2004, Wajib), lo caratterizza come rito cd. premiale, cui la difesa accede su richiesta, che comporta la rinuncia alla formazione della prova nel contraddittorio, salva la facoltà di chiedere l'assunzione di prove necessarie ai fini della decisione ( cd. rito abbreviato condizionato). E' stato precisato che i requisiti di ammissibilità dell'abbreviato condizionato ( art. 438, comma 5, cod. proc. pen. : "... se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili." ) si sostanziano nella valutazione circa il carattere necessario della prova richiesta, risultando l'ulteriore profilo della "economia processuale" da valutare rispetto ,'ordinario giudizio dibattimentale ordinario ( vedi Corte Cost. sentenza n. 115/2001). Va evidenziata la coerenza dell'ordinamento, che utilizza il parametro della "necessità ai fini della decisione" per definire il diritto della parte al rito abbreviato condizionato, e il dovere del giudice, anche nel rito abbreviato cd. semplice, di integrare le prove, in primo grado, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., e nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sia pure con una caratterizzazione di maggior rigore valutativo ( "... assolutamente necessaria ...") . Quanto alla nozione di "necessità ai fini della decisione", le Sezioni Unite, nella ricordata decisione, hanno chiarito che consiste "... nella oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito del perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p. ..." ( pag. 8) . In particolare, a fronte delle diverse ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria previste dall'art. 603 cod. proc. pen., è stato precisato che le ipotesi di cui ai commi 3 e 3bis ( che riguardano, rispettivamente, i casi di potere e dovere del giudice di procedere alla rinnovazione istruttoria) si applicano anche nel rito abbreviato, mentre le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 ( concernenti le istanze di parte di integrazione probatoria) non si applicano al rito abbreviato, se non nell'ambito del comma 3, e quindi come sollecitazione al Giudice dell'esercizio del potere ufficioso e secondo il parametro della "assoluta necessità". Tale ricostruzione del sistema è coerente con le caratteristiche del rito abbreviato, con il quale la parte, che lo richiede, rinuncia alla formazione della prova nel contraddittorio e ad ampliare il compendio probatorio, rinuncia totale nel caso di rito abbreviato semplice, rinuncia limitata nel caso di rito abbreviato condizionato.Con particolare riguardo alle prove nuove rispetto al compendio probatorio utilizzato in primo grado, è stato precisato che la norma di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. , che pone il diverso parametro di giudizio di cui all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., non si applica al rito abbreviato, rispetto al quale il tema dell'integrazione probatoria è strutturalmente connesso al parametro della "necessità ai fini della decisione" e non a quello della rilevanza, coerente rispetto al giudizio ordinario dove la prova viene formata nel contraddittorio delle parti. Peraltro, nel solco di questa consolidata giurisprudenza, è stato precisato che il carattere di novità della prova può influire nel giudizio sulla necessità della prova;
in particolare, laddove si tratti di fonte probatoria del tutto nuova, viene in rilievo una prova che, proprio per il suo carattere di assoluta novità, può incidere sugli accertamenti già compiuti e quindi far apparire necessaria la sua assunzione ( vedi Sez. 1, 14.1.2016, PG c. Di Salvo e altri, Rv. 266145). Si deve aggiungere, comunque, che di prova nuova si può parlare non solo nel caso di fonte di prova nuova ( un teste mai assunto, un collaboratore di giustizia sopravvenuto, ecc. ...), ma anche nel caso di un nuovo fatto suscettibile di prova, anche se risultante da fonte probatoria già escussa ( Sez. 1, 14.10.2010, n. 43473). All'evidenza, del tutto distinti, e in rilievo solo dopo l'assunzione della prova, sono i profili di valutazione circa la attendibilità della prova nuova. Quanto alla tutela in cassazione dei diritti e facoltà delle parti in tema di integrazione della prova, i provvedimenti ( negativi) inerenti l'integrazione probatoria possono essere impugnati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d cod. proc. pen., solo se si tratta di prova a discarico ( per il riferimento alla norma di cui all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. ) "decisiva", sia nel caso di prova a discarico non ammessa né in primo grado che in appello, sia nel caso di prova a discarico nuova sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado chiesta in appello e non ammessa, mentre, nel caso di prova diretta decisiva, la mancata assunzione potrà dar luogo alla censura di cui all'art. 606 ; comma 1 lett. e, cod. proc. pen.. La giurisprudenza ha quindi affermato, con costanza, che nel caso di rito abbreviato, dove la difesa non ha un diritto all'integrazione probatoria, l'omessa assunzione di una prova decisiva non può, autonomamente, dar luogo al vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. d, cod. proc. pen. ( Sez. 5, 7.12.2005, Capezzuto, Rv. 233845; Sez. 6, 8.3.2011, Della Ventura, Rv. 249910; Sez. 5, 5.2.2013, Rossi, Rv. 255566; Sez. 6, 22.10.2014, n. 1400/15; Sez. 2, 24.3.2017, Atu).Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. d, cod. proc. pen., va quindi dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
3. Inammissibili risultano anche i motivi secondo e terzo laddove denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen., violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Invero, è stato precisato che le censure in tema di valutazione della prova rilevano solo nella prospettiva del controllo sulla motivazione ( lett. e), e non autonomamente come violazione delle relative norme processuali. Inoltre, il motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. riguarda solo la violazione di norma penale sostanziale, e non anche delle norme processuali, che rilevano, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c, cod. proc. pen., solo se sanzionate a pena di nullità o inutilizzabilità, ipotesi che non ricorre in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. . I primi tre motivi di ricorso vanno quindi esaminati solo in ordine al denunciato vizio di carente motivazione.
4. Quanto alla motivazione della decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria,formulata dalla difesa dell'imputato con la memoria di j57 motivi nuovi nel giudizio di appello ( atto allegato al ricorso), i rilievi critici svolti con l'impugnazione sono fondati. La difesa, premesso che era già emerso come IE IA fosse stato una delle ultime persone a incontrare la vittima la sera del 28 aprile 2013 avendo condiviso il tragitto in auto dal ristorante Singapore sino alla sala giochi di ZZ, aveva esposto che il teste, in data 3.6.2015, aveva riferito al difensore dell'imputato, nell'ambito di indagini difensive, il contenuto di quanto affermato dalla vittima a lui direttamente e a IV CE nel corso di conversazione telefonica avvenuta in sua presenza . Il teste IE avrebbe riferito nelle indagini difensive anche quanto appreso da IV CE circa la dinamica della sparatoria nella quale aveva perso la vita ZZ ON. La difesa aveva precisato che si trattava di circostanze nuove, mai riferite in precedenza dal teste IE, nemmeno nelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 2.5.2013 . Il ricorso riporta la ordinanza resa dalla Corte di assise di appello all'udienza del 18.11.2015; la sentenza impugnata ( pagg. 10, 11) dà conto della richiesta della difesa e della ordinanza di rigetto pronunciata, preliminarmente alla discussione, dalla dorte medesima.Si deve precisare che questo collegio condivide l'orientamento secondo cui la decisione ( anche implicita) di rigetto delle istanze istruttorie non può essere autonomamente valutata, quanto alla sua adeguatezza, dovendosi considerare anche il contenuto della motivazione della sentenza ( Sez. 6, 18.12.2006, n. 5782/07). Peraltro, nel caso in esame, a fronte di una ordinanza dibattimentale che si è limitata ad affermare la non ricorrenza dei requisiti processuali per l'integrazione probatoria richiesta, la motivazione della sentenza impugnata non ha speso alcuna parola ulteriore per motivare il rigetto della richiesta difensiva, né in termini espressi né implicitamente, come se fosse un tema definitivamente deciso con l'ordinanza dibattimentale. Nel giudizio di appello, la decisione in ordine alle richieste di rinnovazione dell'istruttoria va adottata all'esito di specifico contraddittorio fra le parti, preliminarmente alla discussione del merito ovvero unitamente al merito. Nel primo caso, alla richiesta si provvederà con specifica ordinanza dibattimentale, nel secondo caso la decisione sulle richieste istruttorie, in caso di rigetto, risulterà dalla motivazione della sentenza. Questo collegio osserva che l'ordinanza dibattimentale di rigetto delle richieste istruttorie può essere motivata anche succintamente, in coerenza con la fase del giudizio, che ancora consente al giudice, in sede di discussione del merito della impugnazione, di rivedere la propria decisione preliminare. Nella motivazione della sentenza il giudice di appello deve poi esaminare in maniera specifica il tema oggetto della richiesta istruttoria, collegandolo al punto impugnato cui si riferisce, spiegando i motivi del rigetto della richiesta di integrazione probatoria. Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha provveduto con ordinanza dibattimentale, che si è limitata, legittimamente in relazione alla fase processuale, a manifestare il parametro di giudizio ( la necessità ai fini della decisione) che si riteneva non soddisfatto, mentre poi è mancatq, nella motivazione della decisione di merito, la specifica valutazione del tema oggetto della richiesta istruttoria in relazione ai punti oggetto di gravame. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non considera neppure implicitamente i temi oggetto della integrazione probatoria chiesta: a pag. 20 la corte territoriale valorizza la testimonianza di IE IA, senza alcun accenno alla richiesta della difesa . In questa sede, dunque, non si può far altro che rilevare l'assenza di motivazione in ordine ad una specifica doglianza proposta nel giudizio di appello e, considerati anche i profili di inadeguatezza e contraddittorietà di cui si dirà in seguito, va pronunciato annullamento della sentenza impugnata per assenza di motivazione in relazione al diniego della istanza istruttoria relativa alla assunzione della testimonianza di IE IA, formulata dalla difesa con la memoria di motivi nuovi depositata in data 7.9.2015 alla Corte di Assise di Appello di Potenza.
5. I motivi terzo e secondo denunciano, rispettivamente, carenza di motivazione in ordine ai giudizi di attendibilità dei testi RN, Di LV e IV, punto già oggetto di gravame, e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine ai reati ascritti. Questi motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto convergenti nel censurare come carente e contraddittoria la giustificazione del giudizio di colpevolezza. Questo Collegio ritiene che le censure proposte dal ricorso siano, nei limiti in cui si dirà, fondate e quindi si debba pronunciare annullamento della sentenza impugnata anche in relazione alla motivazione della pronuncia di condanna per i capi A, B, C e D. Punto di partenza, esattamente individuato dalla sentenza di appello, nella considerazione dei fatti avvenuti nella notte fra il 28 e il 29.4.2013 ( capi A, B e D) deve essere la considerazione delle dichiarazioni dell'imputato, che ha riconosciuto di aver sparato
contro
ZZ, colpendolo, nelle condizioni di tempo e di luogo descritte nell'imputazione al capo B. Tale acquisizione probatoria consente di limitare l'oggetto dell'accertamento da compiere alla definizione delle modalità dello scontro a fuoco nel quale ha perso la vita ZZ, se, cioè, si sia trattato di una aggressione iniziata da FA, dalla quale ZZ aveva cercato, ma vanamente, di difendersi, ovvero se si fosse trattato di aggressione iniziata da ZZ, dalla quale si sarebbe validamente difeso FA. Si deve aggiungere che gli elementi relativi alla cd. prova generica — siccome valorizzati nelle sentenze di merito - offrono un contributo non decisivo nell'accertamento giudiziale. Infatti — precisa la sentenza di primo grado, richiamata sul punto dalla decisione di appello - sul luogo del fatto vengono rinvenute tre pistole ( cal. 6.35; cal. 9; cal. 10,35), bossoli cal. 9 e cal. 6,35 e una ogiva cal. 10.35; l'autopsia — rilevano le sentenze di primo e secondo grado — condurrebbe a ritenere che la vittima fosse statq_ colpito,. mentre esponeva il fianco destro all'avversario, e quindi non in atteggiamento di aggressione, bensì di difesa. Nei giudizi di merito è riconosciuto che tali emergenze non consentono di ricostruire univocamente il fatto, e quindi di individuare il soggetto che per primo aveva iniziato la sparatoria.
5.1. L'accertamento compiuto, concordemente, dalle due sentenze di merito si fonda sulle testimonianze RN e Di LV: il primo, come testimone oculare del fatto, la seconda, testimone di un fatto immediatamente precedente: la presenza in strada di FA armato di pistola. Peraltro, la sentenza impugnata, da una parte, contiene alcune valutazioni illogiche e contraddittorie e, dall'altra, non risponde adeguatamente ai rilievi critici svolti dalla difesa in ordine alla attendibilità dei testi RN e Di LV. Risulta contraddittorio rispetto alle valutazioni compiute, il giudizio formulato dalla Corte di assise di appello, laddove ( pag. 16) ha ritenuto che la testimonianza RN avesse valenza di mero riscontro rispetto alla testimonianza Di LV, giungendo anche ( pag. 17) a sostenere che il teste RN sarebbe l'unico riscontro alla versione dei fatti rappresentata dall'imputato . Manifestamente illogica risulta l'ulteriore affermazione del giudice di appello ( pag. 18), secondo cui elemento probatorio decisivo sarebbe la testimonianza della IG Di LV, che proverebbe il possesso di un'arma da parte di FA ancor prima che la vittima giungesse all'uscita condominiale della sua casa di abitazione. Da una parte, dunque, la testimonianza di chi era presente al fatto ( RN) viene degradata a prova indiretta, e, dall'altra, la testimonianza, pur assai rilevante, di chi, durante la sparatoria, stava scendendo le scale ( Di LV) e quindi non ha potuto assistere de visu alla sparatoria, viene considerata prova decisiva. Inoltre, tale prova "decisiva" viene incongruamente valutata, laddove, a fronte del rilievo difensivo secondo cui la teste Di LV non aveva nella immediatezza affermato di aver visto FA armato di pistola, la Corte distrettuale svaluta l'incoerenza ipotizzando ( "E' verosimile ...") che gli inquirenti non avessero fatto domande specifiche ("... non è stata fatta oggetto di specifica indagine ..."), così senza indicare alcuna reale ragioni che possa spegare perché un particolare così rilevante fosse stato taciuto dalla teste nell'immediatezza e, invece, riferito in una successiva occasione processuale. Infine, la torte distrettuale ritiene ( pag. 19) che la prova del fatto ( il possesso da parte di FA di una pistola) sia data anche, in via autonoma, dal concorso di "... una serie di indizi di carattere fattuale e logico ...", che sono però evidentemente privi delle caratteristiche richieste dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza, infatti, valorizza il fatto che un mese prima ( secondo quanto dichiarato dalla teste IV) e circa tre anni prima ( come affermato dal teste ID) FA fosse stato in possesso di un'arma, unitamente alla considerazione dello spessore criminale di FA e della consapevolezza che ZZ possedesse armi. Invero, solo la prima circostanza - che però la sentenza di primo grado, come si vedrà, accerta diversamente - potrebbe essere valorizzata come riscontro della attendibilità del teste diretto, ma gli indizi indicati non hanno, nessuno, i caratteri di precisione e gravità richiesti dalla legge processuale. I rilievi circa il profilo soggettivo dell'imputato sono del tutto generici e non hanno alcuna attinenza al fatto specifico da provare, che è la detenzione di una specifica arma da parte di FA. La circostanza della consapevolezza della detenzione di armi da parte di ZZ ON è una mera congettura, non risultando affermata dall'imputato. Ulteriore illogicità, trattandosi ancora di mera congettura priva di alcun riscontro probatorio, è rilevabile laddove ( pag. 20) la eorte territoriale ritiene provato, tramite il giudizio di verosimiglianza, che ZZ, informato che FA lo stava cercando, avesse deciso di andare a casa a prendere le armi . Entrambe le sentenze di merito, nel confutare la tesi difensiva della legittima difesa, svolgono poi un argomento subordinato che, da una parte, è incongruo e, dall'altra, crea confusione nel tessuto motivazionale. Il giudice di appello ( pag. 23) rileva che FA avrebbe dovuto nascondersi dietro i pilastri del porticato, mentre il primo giudice ( pag. 45) aveva ravvisato la possibilità di un commodus discessus. Ora, non v'è dubbio che, a fronte di un aggressore armato di pistola, non costituisce un mezzo di salvezza ripararsi dietro un pilastro, potendo essere raggiunto dall'avversario. Inoltre, l'argomentazione, pur subordinata, è oggettivamente contraddittoria rispetto al contenuto della decisione.
5.2. Quanto alla valutazione della testimonianza RN, la Corte territoriale, a fronte dei rilievi difensivi, si è limitata ( pag. 17) a riconoscere le incoerenze, a svalutarle ( "... concernono aspetti secondari ...") e a spiegarle con una congettura (" ... verosimilmente ...n. Si tratta di una risposta inadeguata rispetto ai rilievi della difesa, sia perché il teste, nell'immediatezza, era giunto sino a nascondere le tre pistole, il che non può essere qualificato come fatto marginale, sia perché il teste RN era stato esaminato nel contraddittorio e quindi le parti avevano avuto la possibilità di contestargli eventuali contraddizioni e di vagliare le spiegazioni date dal teste.Dalla motivazione del giudice di appello non è invece dato comprendere se al teste fossero state contestate difformità rispetto alle dichiarazioni 4elle indagini preliminari né conoscere le eventuali spiegazioni date dal teste. Ora, la testimonianza RN, laddove, in particolare, indica in FA la persona che aveva sparato ad ZZ, risulta confermata dallo stesso imputato, e quindi va adeguatamente vagliata in relazione alla descrizione della dinamica della sparatoria. Il vaglio di attendibilità è risultato critico anche al primo Giudice, che ha ritenuto necessario l'esame in contraddittorio del teste, richiesto dalla difesa. Ne consegue che l'esame del teste in contraddittorio non può essere considerato come l'ennesima dichiarazione che si aggiunge alle precedenti, ma va valorizzato in relazione alla verifica di attendibilità. Entrambe le sentenze di merito e, in particolare, la sentenza di appello, che sul punto era stata sollecitata dall'appellante, hanno omesso di valutare le rilevate incoerenze, relative in particolare alle tre pistole rinvenute dal teste e alla intimazione ricevuta da FA di allontanarsi, alla luce delle dichiarazioni rese nel contraddittorio. In particolare, viene data spiegazione delle iniziali reticenze con il timore di subire ritorsioni da parte di FA: congettura verosimile, ma che, tanto più dopo un esame in contraddittorio, doveva essere sostituita dalla verifica della spiegazione effettivamente fornita dal teste. La indicata carenza motivazionale impone un nuovo esame, considerato che la testimonianza RN risulta essere fondamentale ai fini dell'accertamento di fatto che va compiuto per verificare l'ipotesi di accusa in relazione ai capi A, B e D. In sede di rinvio, si dovrà quindi rinnovare la valutazione della testimonianza RN, in considerazione dei rilievi esposti nell'atto di appello.
5.3. Quanto alla testimonianza Di LV, la sentenza di appello ne ha evidenziato la importanza: risulta quindi non adeguata la valutazione del giudice di appello, che ha spiegato l'iniziale silenzio, sulla circostanza del possesso da parte di FA di una pistola, con l'assenza di domande sul punto. Ora, la circostanza di cui trattasi è di grande rilievo nel processo e lo era stato anche nella mente della teste, la quale - il passo è citato ( pag. 7) testualmente dalla sentenza di primo grado a pag.
7 - afferma che, vista la pistola in mano a FA, "... sono subito scesa cercando di fare qualcosa per evitare il peggio ...". Si deve aggiungere la considerazione che il rito abbreviato non esime da una compiuta valutazione della attendibilità dei testi.Invero, rinunciando all'esame del teste la difesa rinuncia a far emergere, con il controesame, eventuali profili critici della testimonianza, ma quando le dichiarazioni testimoniali, già assunte nelle indagini preliminari, presentano genericità, incoerenze o contraddizioni devono essere adeguatamente valutate dal giudice. Qualora la testimonianza risulti decisiva o di rilievo ai fini della decisione, può risultare necessario disporre, ai sensi degli artt. 441, comma 5, e 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esame del teste in contraddittorio, onde meglio chiarire alcuni aspetti, verificare il dettaglio dei ricordi, sollecitare precisazioni o spiegazioni di talune dichiarazioni. In sede di rinvio, quindi, la Corte dovrà procedere a rinnovata valutazione della testimonianza, anche previo, se ritenuto necessario, nuovo esame, nel contraddittorio, della teste Di LV.
5.4. Il ricorso ha sostenuto l'inadeguatezza anche della valutazione della teste IV CE, prova valorizzata sia in relazione ai fatti accaduti nella serata tra il 28 e 29 aprile 2013 sia a riguardo precedente fatto di cui al capo= C. L'atto di appello ( pagg. 24-28) aveva sostenuto che la testimonianza IV, quanto alla serata del 28.4.2013, sarebbe in contrasto con il teste OR in relazione all'orario in cui ella si sarebbe allontanata dalla sala giochi;
inoltre, l'affermazione della teste di aver ricevuto un sms da RN non troverebbe conferma nei tabulati telefonici. Inoltre, quanto al fatto di cui al capo C, il gravame ( pag. 29) aveva evidenziato che solo nella deposizione del 27.5.2013 la teste aveva precisato l'utilizzo di pistola da parte dello FA, e aveva rilevato il contrasto rispetto alla testimonianza di ER IU. Il ricorso (pagg. 50-55) ha riproposto le censure critiche verso la testimonianza IV, lamentando che la sentenza di appello nulla aveva osservato . Le censure proposte non sono fondate. Quanto alle dichiarazioni relative al fatto di cui al capo C, il primo iudice aveva esaminato la testimonianza IV ( pagg. 21 e 37), anche sotto il profilo della compatibilità con la testimonianza ER. La sentenza impugnata, alle pagine 13 e 14, ha esaminato in maniera specifica i rilievi critici concernenti il racconto della teste in relazione al fatto di cui al capo C: ha indicato i caratteri di precisione della testimonianza, ha spiegato che il contrasto con quanto dichiarato dall'ER era solo apparente, essendo quest'ultimo intervenuto solo in un secondo momento, ha rilevato la congruità della spiegazione fornita dalla teste circa l'iniziale silenzio sul fatto.• Ne consegue che la motivazione circa la attendibilità della testimonianza IV relativamente al fatto di cui al capo C risulta compiuta, dalle sentenze di merito, adeguatamente, anche in relazione agli argomenti critici proposti dalla difesa nell'atto di gravame. Quanto alla serata del 28 aprile 2013, la testimonianza di IV CE viene in rilievo in relazione all'intervallo di tempo tra la fine della cena al ristorante Singapore e lo scontro a fuoco sotto l'abitazione della vittima. In tale arco di tempo la vittima aveva incontrato diverse persone tra le quali anche la IG IV, alla quale avrebbe riferito quanto avvenuto durante la cena al ristorante, esternando la propria insofferenza e apprensione rispetto allo FA ( pag. 25, 27 della sentenza di primo grado). I rilievi critici proposti con l'atto di appello non riguardano l'apporto dichiarativo della teste valorizzato dal primo §iudice al fine di ricostruire il contesto immediatamente precedente al fatto, ma alcuni elementi di dettaglio che riguardano l'orario in cui la teste si era allontanata, pacificamente da sola, dalla sala giochi, e un fatto certamente successivo allo scontro a fuoco ( se, cioè, le comunicazioni in quel momento tra RN e la IG IV fossero avvenuti tramite sms ovvero con comunicazione telefonica " a voce") . Si tratta di aspetti che, rimanendo incontestato il nucleo della testimonianza IV, sono secondari e ben distinti dal primo, di tal che anche una eventuale genericità o fallacia degli stessi non andrebbero a incidere sul positivo giudizio di attendibilità. Il ricorso ha riproposto le censure svolte nell'atto di appello, senza alcun confronto con quanto esposto dalla sentenza di appello in relazione alla parte della testimonianza relativa al fatto di cui al capo C, e senza indicare come le marginali criticità, rilevate nel racconto relativo alla serata del 28.4.2013, potrebbero incidere sulla motivazione della decisione relativa ai capi A, B e D.
5.5. Con specifico riguardo alla motivazione della condanna per il capo C, si deve rilevare contraddizione della motivazione in ordine all'accertamento della pistola utilizzata : la sentenza di primo grado ( pag. 38) ha accertato che la minaccia fosse stata effettuata con pistola di cui FA non aveva avuto autonoma detenzione, ed ha quindi pronunciato giudizio di penale responsabilità solo per il reato di porto illegale di arma comune da sparo;
la sentenza di appello ha invece ritenuto ( pagg. 13, 14, 19) che la minaccia fosse stata portata con la medesima pistola poi utilizzata da FA nello scontro a fuoco del 29.4.2013. Si tratta di una contraddittorietà nell'accertamento giudiziale, che dovrà essere riesaminato in sede di rinvio.
6. Il quarto motivo di ricorso riguarda, sotto il profilo di violazione di legge e carenza di motivazione, le statuizioni — con riferimento ai capi A, B e D - relative al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa e all'accertamento dell'elemento soggettivo, con esclusione delle prospettazioni difensive incentrate sulla ricorrenza di dolo eventuale ovvero preterintenzione. L'esame del motivo è precluso dall'accoglimento dei motivi che concernono l'accertamento dei fatti di cui alle imputazioni indicate.
7. Il quinto motivo denuncia per violazione di legge e carenza di motivazione le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, vuoi in relazione al diniego delle attenuanti generiche, vuoi alla determinazione della pena base per il reato più grave, vuoi, infine, per la misura degli aumenti di pena relativi ai reati cd. satellite. Anche questo motivo non può essere esaminato, trattandosi di punti della decisione che in sede di rinvio dovranno essere nuovamente, e senza vincoli, riesaminati, ove si accedesse a giudizio di penale responsabilità. Si deve peraltro indicare che il giudizio sulla imputazione di cui al capo A si deve far carico di precisare la qualificazione giuridica dei fatti di detenzione e porto di arma clandestina, in conformità all'orientamento espresso da Sezioni Unite 22.6.2017, n. 41588. 144 Inoltre, la motivazione della commisurazione della pena, in particolare ove ritenuta, come nel caso in esame, in termini prossimi al massimo edittale ovvero, per i reati satellite, in termini superiori al punto medio tra minimo e massimo edittale, deve indicare gli elementi di fatto valorizzati e giustificare la loro valenza in termini di particolare rigore.
8. La sentenza impugnata va quindi annullata, per i rilevati difetti di motivazione, con rinvio alla Corte di assise di appello di Salerno, competente ai sensi degli artt. 623 lett. c cod. proc. pen. e 175 disp. att. cod. proc. pen. . Il giudice di rinvio dovrà, coerentemente con la particolare causa dell'annullamento, procedere a nuovo giudizio in relazione a tutte le imputazi