Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15593 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO 1 REPUBBLICA ITALIANAS MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EXTRACOMUNITARIO- 155 93/63 ESPULSIONE SEZIONE PRIN 03 Composta dagli Ill.mi Sid R.G.N. 8454/02 Dott. Mario ADAMO - Presidente e Relatore Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere - Cron..31753 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Rep. 4098 RAGONESI - Consigliere Dott. Vittorio Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: JI EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIESTE 16, presso l'avvocato FRANCESCO SAVERIO FORTUNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRIACO BRUNI, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTO DI ASCOLI PICENO, QUESTORE ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo12, 2003 rapparesenta e difende ope legis;
1368 controricorrente del Tribunale di ASCOLI avverso il provvedimento PICENO, emesso il 02/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con decreto in data 28.2.2002 il Prefetto di Ascoli Piceno disponeva l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino siriano MA EL. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il cittadino extracomunitario ed il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto in data 2.3.2003 respingeva il ri- corso. Millen Per la cassazione del decreto del Tribunale propone ricorso, fondato su otto motivi, MA EL. Resiste con controricorso il Prefetto di Torino. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione del dovere di motivazione. Rileva il MA che il Tribunale ha motivato unicamente in ordine alla convivenza ° meno del ricor- rente con la moglie, tralasciando di valutare tutti gli 2 altri argomenti dedotti in giudizio sui quali non vi è stata quindi risposta. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione del contraddittorio. Osserva che il Tribunale ha deciso sulla base delle note prodotte rispettivamente dalle stazioni dei C.C. di Carmigliano di Brenta e Montefiore dell'Aso in data 28.2.02 e 20.2.02 delle quali esso ricorrente non aveva avuto notizia, con evidente violazione del principio del contraddittorio. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) del d.lgs. n 286/1998. Rileva il ricorrente che unico elemento trattato dal giudice di merito riguarda la convivenza di esso ricorrente con la moglie ES Dal Soglio, questione de- cisa sulla base delle indicate note dei C.C. delle qua- li non aveva avuto notizia e contrastanti con altra do- cumentazione versata in atti. Con il quarto motivo il ricorrente contesta il ri- getto della eccezione di incompetenza territoriale adottato senza idonea motivazione sul punto. Assume che vivendo e svolgendo egli la sua attività lavorativa nella provincia di Padova, competente ad emettere eventuale provvedimento di espulsione era il Prefetto di Padova e non quello di Ascoli Piceno. 3 Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. comma 3 del d.lgs.n 286/1998 in quanto la Questura 13 ed il Prefetto di Ascoli Piceno prima di emettere il provvedimento di espulsione hanno omesso di richiedere alla competente Procura della Repubblica il nulla osta all'espulsione, nulla osta necessario essendo pendente a carico di esso ricorrente procedimento penale. Con il sesto motivo il ricorrente impugna la sen- tenza di merito per violazione dell'art. 111 della Co- stituzione, della Convenzione di Roma del 4.11.1950 e del protocollo aggiunto n 7 art. 1 e 2. Rileva il ricorrente che qualora fosse malaugurata- mente espulso dall'Italia non potrebbe svolgere compiu- tamente le proprie difese avanti alla Corte di appello di Venezia presso la quale pende un giudizio penale a suo carico con violazione sia dell'art. 111 comma 2 della Costituzione che prevede "un giusto processo" sia del protocollo aggiuntivo n 7 che prevede il diritto di ogni condannato a vedere riesaminata la propria posi- zione da un tribunale di grado superiore. Con il settimo motivo il ricorrente evidenzia erro- nea applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n 286/1998. Tale norma non è applicabile al MA essendo limitata solo ai casi umanitari sicchè questi in caso di espulsione sarebbe giudicato in contumacia, restando RY così privato del suo diritto di difesa. Infine con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente i v evidenzia violazione dell'art. 13 comma 3 del D.lgs. n 286/1998. Il Tribunale non ha preso atto che il provvedimento impugnato è immotivato essendo stato redatto su modulo prestampato con caselle sintetiche e generiche da sbar- rare. Il ricorso è inammissibile e va pertanto respinto. Invero il ricorrente ha omesso di precisare nel- l'esposizione in fatto il motivo per il quale è stato disposta la sua espulsione dall'Italia, violando con ciò il principio di autosufficienza del ricorso, tenuto conto che tale motivo non si desume neppure dalla parte motiva del ricorso. Nulla spese essendo stato il controricorso tardiva- mente notificato, oltre i termini di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile in data 23 maggio 2003. Il Presidente estensore Мого Маша Mario Adamo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sa Civile CANCELLIERE Depositato in ancefieria Andrea Biancht 87 CANCELLIERE