Sentenza 11 gennaio 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5900 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 23/02/2022), n.5900 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 24452/2016 proposto da: Comune di Reggio Calabria, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Neri, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione. – ricorrente – contro C.M.R., in proprio e nella qualità di procuratore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2002, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPRE002 96/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN Espropinzion SEZIONE PRIMA CIVILE Indemnité- Unicolo [preordinate à esproprio. . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Strade-Nature R.G.N. 11886/99 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - Presidente - Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 548 Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. 79 Dott. Francesco IA FIORETTI - Consigliere Ud. 27/09/2001 Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 8, presso l'avvocato BARBANTINI AR RE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorso;
Richiesta copia studic dal Sig. JL SOLE 24 ORE ricorrente - per diritti 3.10. contro 11 GEN. 2001 IL CANCELLIERE TI MA BE, TI UR, TI NI LU, TI AR CI, TI TO AR, TI AR RI RE, TI RL, TI ER, TI PA, I D 2001 questi ultimi tre in qualità di eredi di TI UN, 1996 elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA 1 " CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO B. CAMPAGNI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 422/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Goffredo Barbantini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.8.1992, TT RU conveniva in giudizio il Comune di Prato davanti alla Corte d'appello di Firenze opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di occupa- zione e di esproprio relativamente a terreni di sua proprietà per la quota del 50%, assoggettati a procedu- ra espropriativa da parte dell'amministrazione convenu- ta per la realizzazione di opere di viabilità. 2 " Si costituiva in giudizio il Comune di Prato, con- testando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Intervenivano in causa, adesivamente alla domanda dell'opponente, TT NO EN, UR, An- tonio GI, IA EC, TO IA e IA Te- resa, proprietari della restante quota. Con sentenza depositata il 6.4.1999, la Corte d'Appello di Firenze determinava l'indennità di espro- prio in L. 570.333.225. Il giudice muoveva dal presup- posto della natura edificabile del suolo, accertata a mezzo di c.t.u, assumendo che della destinazione a via- bilità e sosta, prevista dal prg approvato nel 1985, non poteva tenersi conto, e nemmeno della destinazione a viabilità 0 zone di rispetto viario del precedente prg approvato nel 1971, trattandosi di vincoli preordi- nati ad esproprio: alla vocazione edificatoria legale, poi, si associavano le caratteristiche obiettive dei fondi, situati in zona del tutto urbanizzata e edifica- ta. Ricorre per cassazione il Comune di Prato affidan- dosi a cinque motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorso TT NO EN, UR, NT GI, IA EC, TO IA e IA TE, e inoltre TT CA, RO e LO, gli ultimi tre in qualità di eredi di TT RU. 3 Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Prato, denunciando violazione dell'art. 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359, ed omessa motivazione, censura la sentenza impu- gnata per aver qualificato i beni espropriati con rife- rimento all'epoca dell'apposizione, ad opera del piano regolatore, del vincolo preordinato ad esproprio, in cui la zona sarebbe stata di fatto completamente urba- nizzata ed edificata, anziché al compiersi della vicen- da ablativa. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Pra- denunciando violazione dell'art. 5 bis 1. 359/92, to, ed omessa e insufficiente motivazione, censura la sen- tenza impugnata per avere sostanzialmente valutato il terreno sulla base del solo requisito della edificabi- lità di fatto, utilizzato per la pretesa irrilevanza del vincolo di inedificabilità, senza verificare il re- quisito dell'edificabilità legale. Con il terzo motivo il Comune di Prato, denunciando omessa e insufficiente motivazione su un punto fonda- mentale, censura la sentenza impugnata per aver quali- ficato il vincolo di inedificabilità gravante sui ter- reni, destinati a viabilità e sosta, come vincolo pre- ordinato ad esproprio, senza considerare la possibilità 4 che si trattasse di previsioni di ordine generale, ri- conducibili alla zonizzazione. Con il quarto motivo l'amministrazione, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi in mate- che la sentenza impugunta ha internto ria di prova, assume il carattere edificatorio dei suo- li espropriati sul semplice presupposto, non veritiero, della mancanza di contestazioni del Comune sul punto. Con il quinto motivo il Comune di Prato, denuncian- do violazione dell'art. 40 1. 25.6.1865 n. 2359 e del- l'art. 5 bis 1. 8.8.1992 n. 359, ed omessa e insuffi- ciente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver determinato le indennità espropriative in base a valutazioni non suffragate dall'indicazione delle fonti o da idonea documentazione. Deve procedersi, per via di priorità logica, all'esame del quarto motivo, attinente all'aspetto pro- cessuale della raccolta e valutazione del materiale qualificazione dei fondi probatorio necessario alla espropriati. La doglianza è infondata. In primo luogo va rammen- tato che la nomina di c.t.u., ai fini della valutazione dei beni espropriati, non comporta un illegittimo eso- nero della parte che chiede l'indennizzo dall'onere probatorio su di essa incombente, ricorrendo per essa l'impossibilità, o, comunque, la pratica difficoltà, di offrire altri adeguati parametri di valutazione, quali atti di vendite di beni identici od analoghi, effettua- te in epoca prossima a quella dell'espropriazione (Cass. 28 settembre 1977, n. 4129), essendo peraltro nella natura dell'accertamento la particolare difficol- tà nella ricerca e nella selezione dei dati da utiliz- zare (Cass. 14 settembre 1999, n. 9814) nella specie si tratta di valutare i dati raccolti dal c.t.u. al fi- ne di una corretta qualificazione della natura delle aree espropriate, se edificabili о meno. E di nessun rilievo appare l'affermazione del giudice, su una so- stanziale non contestazione dell'edificabilità da parte del comune, posto che l'edificabilità ai fini della de- terminazione indennitaria è categoria giuridica (quindi sottratta alla disponibilità delle parti), e non dato di fatto: la Corte d'appello, del resto, non sembra certo aver fondato il proprio convincimento sulla non negazione da parte del convenuto, bensì sull'autonoma elaborazione del materiale probatorio. Il primo motivo è infondato. Ai fini della valutazione della edificabilità delle aree per la determinazione dell'indennità di esproprio, l'art. 5 bis impone di considerare le possibilità edi- ficatorie "esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio": tale formula deve essere rettamente intesa nel senso che la valutazione, pur ancorata al momento conclusivo della procedura ablatoria, non deve tener conto del deprezzamento subi- to dal bene in conseguenza dell'applicazione del vinco- lo preordinato ad esproprio (Corte Cost. 16.12.1993, n. 442). Di tale principio la Corte d'appello appare aver fatto uso corretto, poiché il riferimento all'apposizione dei vincoli derivanti dalla destinazio- ne urbanistica dei fondi a viabilità e sosta, è operato dal giudice di merito al solo fine di accertarne la ti- pologia, per poi non tenerne conto, siccome preordinati all'espropriazione. Il che ha portato a ritenere la na- tura edificabile dei suoli: il cui valore è stato cor- rettamente determinato al momento dell'esproprio, dal quale in effetti vengono fatti decorrere gli interessi. Il problema è semmai quello (oggetto peraltro del terzo motivo di ricorso) di identificare, tra i vincoli di inedificabilità, quelli che debbano considerarsi preor- dinati all'ablazione, e quelli che, viceversa, per una loro inerenza al bene, siano conformativi della pro- prietà, rilevando solo questi ultimi alla determinazio- ne del valore ai fini indennitari. Anche il secondo motivo è infondato. Pur essendo vero, alla luce dei principi elaborati dalla giurispru- denza, che l'art. 5 bis 1. 359/92 esige imprescindibil- mente il requisito dell'edificabilità legale, non es- sendo sufficiente, ai fini dell'adozione del criterio indennitario indicato dal primo comma della norma cita- ta, il riscontro delle caratteristiche obiettive del fondo, il giudice di merito non sembra muovere dall'assunto della sufficienza del requisito fattuale, a prescindere da quello legale: al contrario verifica nella specie l'esistenza di entrambi i requisiti, edi- ficabilità legale e di fatto. Venendo all'esame del terzo motivo, va ricordato che ai vincoli pacificamente conformativi, in quanto posti dalla legge a tutela di interessi superindividua- li, dei quali non si è mai dubitato che incidano sul valore del bene (dal vincolo paesaggistico, al vincolo storico-artistico, al vincolo di rispetto stradale), la giurisprudenza ha associato di recente quei vincoli che, sia pure imposti dal piano regolatore, comportano la riduzione delle facoltà di godimento e di disposi- zione in base a criteri predeterminati da esigenze obiettive, al più condizionate dalle caratteristiche fisiche del territorio: in primo luogo quelli connessi alla ripartizione del territorio comunale in zone omo- genee. In tali ipotesi la previsione di piano regolato- re comporta sì l'inedificabilità, ma non equivale ad un vincolo preordinato ad esproprio, essendo diversamente 8 identificabile tale momento con l'approvazione del pia- no attuativo, o del progetto dell'opera pubblica, co- munque con la dichiarazione di pubblica utilità. L'assimilazione degli spazi destinati ad attrezzature e servizi pubblici alla zonizzazione del territorio, non può riguardare però tutti gli interventi pubblici pre- visti dal piano regolatore. A tal fine è sembrato necessario distinguere tra localizzazioni e zonizzazione, riguardando le prime l'allocazione sul territorio comunale di particolari opere pubbliche, come quelle previste dall'art. 7, se- condo comma, 1. 17.8.1942 n. 1150, rispettivamente al n. 3 (aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù), al n. 4 (aree destinate ad edifici pubblici), mentre alle "zone" si riferisce il n. 2, e l'impiego del diverso lessico è sintomo nell'un caso del carattere particolare (cioè espropria- tivo) della destinazione pubblicistica, in contrapposi- zione a quella generale (cioè conformativa) della ri- partizione funzionale del territorio comunale. I collegamenti stradali sono previsti dal n. 1 del- la stessa norma (vie di comunicazione stradali, ferro- viarie e navigabili e dei rispettivi impianti), nell'indicazione dei contenuti del prg, mentre per lo strumento di attuazione dispone l'art. 13 1. 1150/42, 9 per il quale il piano particolareggiato deve indicare "le reti stradali di ciascuna zona". Nel primo caso la previsione è per sua natura generale, e risponde a scelte dettate dalla programmazione a grandi linee del territorio nelle sue direttrici di sviluppo e comunica- zione, venendo condizionata, al più, dalle caratteri- stiche fisico-geografiche dell'estensione territoriale sulla quale il piano si trova ad operare. Nel secondo caso, invece, si tratta di opere a servizio delle sin- gole zone, che rientrando nel novero delle previsioni particolari è da ritenere siano appositamente destina- te all'ablazione dei suoli necessari alla loro realiz- zazione, e in quanto integranti altrettanti vincoli espropriativi, di esse non deve tenersi conto ai fini del calcolo dell'indennità espropriativa, risentendo tali aree della natura assegnata alla singola zona cui sono di corredo. Ove poi si tratti di zone destinate all'edificazione, la valutazione indennitaria deve av- valersi di un indice di edificabilità convenzionalmente applicabile alle aree destinate a servizi nel quadro di una valutazione perequativa che, come di recente stabi- lito, deve trascurare la maggiore o minore edificabili- tà che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano regolatore attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edifica- 10 zioni ovvero di servizi infrastrutture (Cass. 21.3.2001, n. 125/SU). Il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, e le previ- sioni, necessariamente generiche, in esso contenute, sono condizionate dalle caratteristiche fisico- geografiche del territorio comunale, di modo che la de- stinazione di parti del territorio a determinati usi, pur preludendo ad una possibile acquisizione pubblica dei suoli necessari, resta estranea alla vicenda espro- priativa. La prassi amministrativa dimostra però che i vinco- li stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo li- vello, quali i piani regolatori generali, influenti di regola sulla qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative "possibilità legali” per via del contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione di operare scelte programmatorie di massima, possono avere in via eccezionale portata e contenuto direttamente ablatori ove si tratti di vinco- li particolari, incidenti su beni determinati in fun- zione di localizzazione dell'opera (Cass. 23.4.2001, n. 173/SU). Nella specie la destinazione dei terreni espropria- ti, a viabilità e sosta" come da prg del 1985 (e con- 11 forme alla previsione del prg del 1971), è stata deci- samente ascritta dal giudice di merito alla categoria dei vincoli preordinati a esproprio, e, nell'assenza di precedenti vincoli o discipline urbanistiche, ha fatto desumere la sussistenza del requisito dell'edificabilità legale, oltre che delle possibilità edificatorie di fatto. L'assunto appare privo di una congrua motivazione sulla natura delle previsioni di piano, se generali o particolari, secondo la tipologia urbanistica delle opere di viabilità, come sopra clas- sificate, non essendo sufficiente osservare che l'attuazione di quella parte del programma urbanistico deve necessariamente passare attraverso l'avocazione alla mano pubblica dei suoli necessari, poiché questa è prerogativa di tutte le opere pubbliche, mentre non può negarsi capacità conformativa allo strumento di secondo livello, attesa la generalità e astrattezza delle indi- cazioni in esso contenute. In accoglimento della doglianza, la sentenza va cassata, restando assorbito il quinto motivo, che, la- mentando un cattivo uso del criterio di valutazione sintetico-comparativo, attiene a questione legata alla qualificazione del fondo, se edificabile o meno. Al giudice di rinvio, designato in altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che provvederà anche 12 alla regolamentazione delle spese di questo giudizio, compete una nuova valutazione del materiale probatorio 3 ai fini di una meditata classificazione della previsio- 10012911 ne urbanistica dalla cui attuazione è scaturita la vi- 456T cenda espropriativa, tra i vincoli preordinati a espro- TOT. prio, dei quali non deve tenersi conto nella valutazio- ne indennitaria del bene, O viceversa come previsione programmatica, ispirata a criteri generali e preordina- ti, estranea come tale alla vicenda espropriativa.
P.Q.M.
as-La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, sorbito il quinto, rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 27.9.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente IA Gabriella Luccioli Stefano Benini Kipling S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11130 CANCELLIERE e Civile Andrea Blanchi 2 A M Prim RO Depositato in Cancelleria. T A R Registrato in data 1.3. MAR. 2002rie TRATE 129.11 11 GEN. 2002 . 3 7 EN 01 ELLE ROMA 1056l versate € 4 E/11 D IL CANCELLIERE .. il . ENZIA V O I Dirigente Area Servizi LIPPO) G TIN A Responsabile Servizio Atti Giudiziari EN I V Rag aria Grazia D ENTO aln (Dr. M/RACCIOHINI (euro. C (Dott.ssa M P. 13