Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
SERIMANIA s.n.c., con sede in Gorizia, Piazza S. Antonio 2/2A, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 67/01/98 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Sez. 1^, il 19.05.98, depositata il 22.09.98. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 07.07.2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Serimania snc, con sede in Gorizia, con istanza del 26.10.85, per i redditi prodotti nell'espletamento dell'attività di progettazione e realizzazione di stampe, chiedeva di poter fruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 4 della Legge 27.12.75 n. 700, richiamati dall'art. 2, comma terzo, della Legge 29.01.86 n. 26. L'Ufficio, con provvedimento n. 5712 del 05.12.90, notificato il 07.12.90, negava il beneficio, ritenendo insussistente il relativo presupposto, costituito dalla novità dell'attività svolta. L'impugnazione della contribuente che deduceva la sussistenza del prescritto requisito, in quanto la società era stata costituita nel dicembre 1984 attraverso il conferimento di due aziende artigianali preesistenti, veniva accolta dalla CTP di Gorizia, con decisione n. 0 4/02/96, confermata in appello dalla sentenza in epigrafe indicata. Con ricorso notificato il 10.07.99, ed affidato a due profili di censura, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
L'intimata non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Legge 27 dicembre 1975 n. 700 e dell'art. 2 comma terzo della Legge 29 gennaio 1986 n. 26, nonché per omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Il ricorso è fondato per le considerazioni qui di seguito esposte e nei limiti che ne conseguono.
Osserva il Collegio che i benefici fiscali di cui alla citata normativa sono previsti per le nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori dalla stessa indicati, ed hanno lo scopo di favorire ed incrementare la creazione di nuove iniziative economiche e di nuovi posti di lavoro in zone economicamente depresse.
In coerenza a tale ratio normativa questa Corte, esaminando questioni similari, ha già avuto modo di puntualizzare che il diritto all'esenzione decennale può essere riconosciuto solo alle imprese che non solo siano soggettivamente nuove ma che, pure, realizzino una strutturazione aziendale in grado di perseguire le finalità di sviluppo economico e di incremento dell'occupazione, che per caratteristiche qualitative e quantitative corrisponda sostanzialmente a quella specie di "nuove iniziative" ipotizzata dalla legge.
L'impugnata sentenza risulta avere disatteso tale principio, avendo ritenuto sufficiente a giustificare il riconoscimento del beneficio la sola circostanza che le due preesistenti ditte artigianali si erano fuse, costituendosi in un nuovo e diverso soggetto avente la veste giuridica di società in nome collettivo.
Non hanno, infatti, considerato i giudici di appello che occorreva, altresì, verificare la sussistenza del requisito oggettivo, e cioè l'effettività di una iniziativa economica tale da potersi considerare nuova rispetto a quelle preesistenti e da determinare la creazione di nuovi posti di lavoro.
È configurabile, dunque, il denunciato vizio di legge e può, del pari, ritenersi sussistere la dedotta carenza motivazionale, non risultando esplicitate le considerazioni alla cui stregua le condizioni oggettive della società potessero ritenersi tali da giustificare il riconoscimento dell'esenzione.
L'impugnata sentenza va, dunque, cassata.
Il giudice del rinvio che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, procederà al riesame e deciderà, tenendo conto dei principi e delle norme richiamati, motivando adeguatamente.
Il medesimo giudice pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004