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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32121 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) LA NN, n. Napoli il 24/03/1966 2) LA AL SR avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32121 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, il Tribunale di Brescia, per quanto qui rileva, annullando il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto relativo al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, provvisoriamente contestato al capo 32) a NN LA, ha nel resto respinto la richiesta di riesame in ordine al sequestro, finalizzato alla confisca diretta (nei confronti della LA AL Sri) e per equivalente (nei confronti dell'indagato NN LA, amministratore della società) del profitto riconducibile al reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 contestato al capo 30) della provvisoria imputazione. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari, hanno proposto unitario ricorso per cassazione NN LA e la LA AL Sri. 3. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. 74/2000, 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. per essere stato illegittimamente ravvisato il reato di dichiarazione fraudolenta benché si trattasse di costi effettivamente sostenuti. Premesso che il tribunale aveva ricostruito l'accusa in termini di fatturazione oggettivamente inesistente quanto al 10% del prezzo e soggettivamente inesistente quanto al residuo, si lamenta che, trattandosi di fatture emesse senza IVA, stante il particolare settore di riferimento, non era configurabile l'evasione di detta imposta, mentre cion riguardo alle imposte dirette: l'importo (dott pari al 10%, che si è considerato vil compenso corrisposto all'emittente per il servizio reso, per l'annotante non poteva costituire un profitto, bensì un costo;
la mera inesistenza soggettiva non poteva integrare il reato addebitato, trattandosi di costi effettivamente sostenuti per l'acquisto di beni non direttamente destinati al compimento di attività delittuose e quindi deducibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012. 4. Con il secondo motivo si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. 74/2000 e 110 cod. pen. e il vizio assoluto di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti, confermato in relazione al capo 30 della provvisoria imputazione. Allegando che si tratterebbe di un reato scopo rispetto al delitto, pure contestato a NN LA, di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) della provvisoria imputazione, si lamenta che l'impostazione 2 accusatoria poggi sull'incomprensibile addebito di aver "acquistato stabilmente materiale ferroso e non ferroso in nero dalle cartiere" e che la stessa sarebbe stata ritenuta provata soltanto da una conversazione ambientale intercettata alla quale era estraneo il ricorrente. In ogni caso, dalla conversazione emergerebbe che, in luogo di emettere fatture a copertura di acquisti effettuati aliunde, il ritenuto capo del sodalizio criminale NI sarebbe stato un effettivo intermediario ed il ricorrente si sarebbe limitato ad acquistare da lui i materiali senza che gli si possa addebitare il fatto che NI avesse deciso di emettere le fatture con l'una piuttosto che con l'altra "delle sigle sociali di suo riferimento", nemmeno qualora egli fosse stato consapevole dei fini illeciti del cedente. 5. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione con riguardo a doglianze proposte con riguardo alle uniche due fatture rispetto alle quali sarebbe stato acquisito materiale di indagine, essendovi prova che in tali occasioni la merce era stata effettivamente acquistata dal NI e poi immessa sul mercato, ciò che rappresentava smentita del teorema accusatorio. Del pari si era omessa la motivazione sulla doglianza che non vi era prova di restituzione del denaro versato in pagamento dalla LA AL Sri. 6. Con il quarto motivo si lamentano violazione degli artt. 2 e 12 bis d.lgs. 74/2000, 240 cod. pen. e 109 t.u.i.r. perché l'ordinanza, pur riconoscendo l'effettività del costo sostenuto per l'acquisto della merce, aveva erroneamente affermato che sarebbero indeducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi portati da fatture soggettivamente inesistenti. 7. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per aver l'ordinanza contraddittoriamente affermato, rispetto ad altro passo del provvedimento, che non poteva ritenersi che gli acquisti effettuati dai ricorrenti fossero pari al 90% di quelli fatturati e per aver omesso la motivazione sulla doglianza - supportata da documentazione prodotta - con cui si sosteneva la congruità dei costi fatturati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile per genericità e manifesta infondatezza ed in parte, e comunque, infondato, avendo l'ordinanza adeguatamente dato conto della sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. 3 1.1 Quanto al primo profilo, la contestazione mossa è innanzitutto generica perché, come gli stessi ricorrenti riconoscono, l'ordinanza impugnata ha ricostruito l'inesistenza oggettiva delle prestazioni descritte nelle fatture passive indicate nelle dichiarazioni annuali dei redditi della LA AL SR quantomeno con riguardo al 10% del loro ammontare. Non v'è dubbio, pertanto, che, sussista per ciò solo il fumus del reato provvisoriamente contestato, anche a voler seguire la prospettiva ricostruttiva dei ricorrenti (ricostruzione, come infra meglio si dirà, esclusa dall'ordinanza impugnata), vale a dire che il restante 90% degli importi si riferirebbe a prestazioni solo soggettivamente inesistenti e quindi, a parere dei ricorrenti, deducibili con conseguente insussistenza dell'evasione ai fini dell'imposta sui redditi. Al riguardo deve soltanto osservarsi come sia manifestamente infondato, e comunque irrilevante ai fini in esame, il rilievo che gli importi corrispondenti all'indicato 10% delle fatture - ricostruiti dal tribunale come il prezzo erogato per il servizio di falsa fatturazione - costituirebbero per l'annotante "il prezzo del reato, dunque il costo, non il profitto". I ricorrenti al proposito confondono il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/del 2000, ascrivibile agli emittenti le fatture ed in questa sede irrilevante - rispetto al quale potrebbe parlarsi di quegli importi come prezzo del reato - con il delitto, provvisoriamente ascritto a NN LA, di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, rispetto al quale la prestazione (di acquisto materiali) oggettivamente inesistente (quantomeno nella misura del 10%) integra certamente un costo non deducibile in relazione al quale è configurabile il profitto di evasione d'imposta con conseguente ravvisabilità del reato ipotizzato. 1.2. Quanto al tema della deducibilità dei costi riferiti a fatture soltanto soggettivamente inesistenti, va in generale richiamato l'indirizzo interpretativo giusta il quale l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692; Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728). Con specifico riguardo alla disciplina tributaria richiamata in ricorso, poi, questa Corte ha già chiarito che, in tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis, I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 4 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012), si limita a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non ha alcuna incidenza sulla configurabilità delle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall'articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ravvisabili anche con riguardo ai costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa (Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015, De Angelis, Rv. 265154 - 01; conf. sent. n. 43393/15, non massimata;
questi principi sono stati ribaditi anche nella motivazione di Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938). L'indeducibilità in parola - si è in altra occasione precisato - non deriva esclusivamente dal loro impiego per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali l'impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente fatturati, ancorché realmente sostenuti (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni e aa., Rv. 264010, relativa a fattispecie di utilizzo di fatture per prestazioni effettivamente rese, i cui costi venivano fraudolentemente trasferiti a società "cartiere" costruite per frodare il Fisco con contestazione del reato di associazione per delinquere). Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel ricostruire la vicenda qui in esame, l'ordinanza impugnata pone i, in luce come vi fosse stato, anche da parte della LA AL SR e del suo amministratore - quest'ultimo, come più oltre si dirà, pure indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. - il sistematico ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite ed organizzate da un'associazione per delinquere la cui operatività era finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transazione. Allo stato degli atti, dunque - e sia pur con i limiti di un accertamento cautelare limitato alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato - non vi sono elementi per poter affermare che le fatture oggetto di contestazione consentirebbero comunque la deducibilità dei costi in esse rappresentati ed effettivamente sostenuti per l'acquisto dei materiali alla luce della disciplina tributaria invocata. In ogni caso - come di seguito meglio si preciserà - l'ordinanza impugnata non attesta che, quantomeno per il 90%, gli importi di quel fatturato sarebbero riconducibili a prestazioni soltanto soggettivamente inesistenti, ma, pur riconoscendo che la LA AL SR acquistasse materiali in nero, afferma invece (pag. 14) che difetta il requisito della determinatezza o determinabilità del costo sostenuto per tali acquisti e che deve logicamente escludersi che esso sia pari al 90% del fatturato. 5 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. 2.1. Com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). A tal fine, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, NNni, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.2. Alla luce dei richiamati principi è dunque inammissibile, perché afferente ad un mero vizio di motivazione, la doglianza secondo cui la prova del fumus del reato continuato sarebbe stata ricavata soltanto da un colloquio intercorso tra altre persone. Va in ogni caso - ed in modo assorbente - osservato che anche sul piano fattuale quella doglianza è manifestamente infondata, poiché l'ordinanza impugnata ha chiaramente delineato l'iter logico-giuridico che ha condotto alla (parziale) conferma del decreto di sequestro con riguardo ai delitti fiscali contestati al capo 30) della provvisoria imputazione, senza che possa qui evidentemente rilevare un'eventuale difettosa descrizione del reato associativo parimenti ipotizzato nei confronti di NN LA, trattandosi di reato non posto a base del provvedimento cautelare reale. In particolare, richiamando e condividendo la ricostruzione operata nel provvedimento applicativo di misure cautelari personali reso nello stesso procedimento, anche a carico dell'odierno ricorrente NN LA quale amministratore della LA AL SR, l'ordinanza impugnata ha argomentato la consapevole adesione del medesimo, e di altri stabili acquirenti di materiale 6 ferroso (i c.d. "annotanti"), ad un pactum sceleris promosso dai coniugi NI e Fornari per la commissione, tra l'altro, di una indeterminata serie di reati fiscali connessi all'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere, appositamente costituite e riferibili ai promotori del sodalizio benché formalmente amministrate da prestanome, al fine di dare copertura documentale a vendite effettuate in nero da un diverso fornitore. E' nell'ambito di tale condotta associativa che al LA sono stati contestati reati-fine fiscali che, con riguardo al reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 commesso in relazione agli anni d'imposta 2018 e 2019, hanno riguardato l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali della società da lui amministrata di fatture di acquisto per operazioni in tutto o in parte inesistenti per un complessivo importo di oltre 11 milioni e mezzo di Euro da due imprese cartiere, la Globo AL di IA NO e la Plusservice Sri, della cui operativa inesistenza il LA ben sapeva. Il generico ricorso non si confronta in alcun modo con questa lineare ricostruzione fattuale, mentre la conversazione ambientale sulla quale si appuntano le uniche - per quanto detto, comunque inammissibili - contestazioni svolte nel motivo qui in esame è stata utilizzata dal giudice del merito cautelare soltanto per argomentare l'esistenza del consolidato modus procedendi per cui il 10% degli importi fatturati costituiva il prezzo corrisposto per l'emissione delle fatture da parte delle imprese cartiere. 3. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Va innanzitutto osservato che la fattura emessa da Econnetal in data 23 giugno 2020 non si riferisce alle contestazioni ricomprese nel capo 30 della provvisoria imputazione - riportato a pag. 15 dell'ordinanza impugnata, in nota - l'unico per il quale ha trovato conferma in sede di riesame il decreto di sequestro, ma si riferisce invece al capo 32, per il quale il provvedimento cautelare è stato annullato, sicché non può al proposito muoversi un rilievo di omessa motivazione. L'altra vicenda rispetto alla quale si muove la medesima doglianza - in ricorso individuata col generico richiamo all'informativa riepilogativa - non consente al Collegio alcun tipo di sindacato per apprezzare la rilevanza del vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale del riesame, non confrontandosi i ricorrenti, peraltro, con la riconosciuta natura di società cartiera della Plusservice Sri (sicché è fuor di luogo definire "ineccepibile" la posizione di chi abbia contrattato con una cartiera). Quanto, in generale, al rilievo che quegli accertamenti smentirebbero il teorema accusatorio e che le indagini non avrebbero documentato restituzioni in contanti di quanto versato in pagamento delle fatture - essendo sul punto stata parimenti omessa la motivazione - si tratta di circostanze all'evidenza non 7 fri decisive, soprattutto nell'ambito di un giudizio cautelare che richiede la dimostrazione del mero fumus di reato e che, per quanto osservato nel precedente paragrafo, non incrinano certo la sussistenza di un'adeguata motivazione a sostegno dell'affermata inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture, essendo di tutta evidenza che una mera società cartiera - circostanza, questa, in alcun modo contestata in ricorso - non può certo aver fornito i beni descritti nella documentazione fiscale indicata nelle dichiarazioni presentate dalla LA AL SR. Trattandosi, dunque, di doglianze generiche e non decisive, la loro omessa valutazione non integra il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione deducibile nei procedimenti concernenti misure cautelari reali (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio e a., Rv. 264011). 4. Gli ultimi due motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono in parte inammissibili per genericità, non confrontandosi il ricorso con l'ordinanza impugnata, e perché proposti per non consentiti vizi di motivazione, ed in parte sono comunque infondati. 4.1. Va innanzitutto osservato che, come si è già rilevato (supra, sub §. 1.2.), diversamente da quanto si allega in ricorso l'ordinanza impugnata non solo non riconosce l'effettività del costo sostenuto, ma attesta non essere determinato - né determinabile - l'importo che la LA AL SR sopportava per gli acquisti alíunde effettuati, "in nero", dei materiali da essa commercializzati e per i quali ricorreva alla "copertura" delle false fatturazioni. Con valutazione effettiva - di cui non si può peraltro sindacare, in questa sede, la logicità - l'ordinanza (pag. 14) espressamente attesta che l'importo sostenuto per gli acquisti in nero era certamente inferiore al 90%, non essendo altrimenti spiegabile la ragione del ricorso al meccanismo fiscale fraudolento. Del pari non proponibile in questa sede è la pretesa contraddizione motivazionale che emergerebbe dai diversi passi dell'ordinanza richiamati in ricorso, dovendo peraltro osservarsi come mai - né nella nota di pag. 11, né a pag. 17 - il provvedimento riconosca che l'importo corrisposto al fornitore del materiale in nero sarebbe pari al 90% di quello fatturato. A ciò si aggiunga che la vicenda ivi esaminata neppure si riferisce al capo 30 della provvisoria imputazione per il quale soltanto è stato confermato il sequestro. 4.2. Quanto al fatto che l'ordinanza non prenda posizione sulla documentazione prodotta a sostegno dell'effettività dei costi sostenuti, il motivo è parimenti generico e infondato, poiché la documentazione di cui si lamenta l'omessa motivazione - al di là del generico riferimento ad una "relazione tecnico-contabile" e ai listini della borsa internazionale dei metalli - è concretamente costituita, da un lato, dalle fatture oggetto di contestazione e, 8 d'altro lato, dalle fatture di vendita a terzi da parte della LA AL Sri di materiali ferrosi. Or bene, posto che le fatture di vendita non consentono ovviamente di individuare il costo sopportato per l'acquisto di quei materiali, in difetto di prova dell'esborso effettivamente sostenuto ed alla luce delle ragioni esposte nel precedente §. 1.2, l'ordinanza non è censurabile nella parte in cui non valorizza le fatture oggetto di contestazione per considerare la deducibilità dei costi in esse falsamente rappresentati. 5. Il cumulativo ricorso, nel complesso infondato, deve pertanto essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023.
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32121 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, il Tribunale di Brescia, per quanto qui rileva, annullando il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto relativo al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, provvisoriamente contestato al capo 32) a NN LA, ha nel resto respinto la richiesta di riesame in ordine al sequestro, finalizzato alla confisca diretta (nei confronti della LA AL Sri) e per equivalente (nei confronti dell'indagato NN LA, amministratore della società) del profitto riconducibile al reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 contestato al capo 30) della provvisoria imputazione. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari, hanno proposto unitario ricorso per cassazione NN LA e la LA AL Sri. 3. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. 74/2000, 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen. per essere stato illegittimamente ravvisato il reato di dichiarazione fraudolenta benché si trattasse di costi effettivamente sostenuti. Premesso che il tribunale aveva ricostruito l'accusa in termini di fatturazione oggettivamente inesistente quanto al 10% del prezzo e soggettivamente inesistente quanto al residuo, si lamenta che, trattandosi di fatture emesse senza IVA, stante il particolare settore di riferimento, non era configurabile l'evasione di detta imposta, mentre cion riguardo alle imposte dirette: l'importo (dott pari al 10%, che si è considerato vil compenso corrisposto all'emittente per il servizio reso, per l'annotante non poteva costituire un profitto, bensì un costo;
la mera inesistenza soggettiva non poteva integrare il reato addebitato, trattandosi di costi effettivamente sostenuti per l'acquisto di beni non direttamente destinati al compimento di attività delittuose e quindi deducibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012. 4. Con il secondo motivo si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. 74/2000 e 110 cod. pen. e il vizio assoluto di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti, confermato in relazione al capo 30 della provvisoria imputazione. Allegando che si tratterebbe di un reato scopo rispetto al delitto, pure contestato a NN LA, di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1) della provvisoria imputazione, si lamenta che l'impostazione 2 accusatoria poggi sull'incomprensibile addebito di aver "acquistato stabilmente materiale ferroso e non ferroso in nero dalle cartiere" e che la stessa sarebbe stata ritenuta provata soltanto da una conversazione ambientale intercettata alla quale era estraneo il ricorrente. In ogni caso, dalla conversazione emergerebbe che, in luogo di emettere fatture a copertura di acquisti effettuati aliunde, il ritenuto capo del sodalizio criminale NI sarebbe stato un effettivo intermediario ed il ricorrente si sarebbe limitato ad acquistare da lui i materiali senza che gli si possa addebitare il fatto che NI avesse deciso di emettere le fatture con l'una piuttosto che con l'altra "delle sigle sociali di suo riferimento", nemmeno qualora egli fosse stato consapevole dei fini illeciti del cedente. 5. Con il terzo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza per omessa motivazione con riguardo a doglianze proposte con riguardo alle uniche due fatture rispetto alle quali sarebbe stato acquisito materiale di indagine, essendovi prova che in tali occasioni la merce era stata effettivamente acquistata dal NI e poi immessa sul mercato, ciò che rappresentava smentita del teorema accusatorio. Del pari si era omessa la motivazione sulla doglianza che non vi era prova di restituzione del denaro versato in pagamento dalla LA AL Sri. 6. Con il quarto motivo si lamentano violazione degli artt. 2 e 12 bis d.lgs. 74/2000, 240 cod. pen. e 109 t.u.i.r. perché l'ordinanza, pur riconoscendo l'effettività del costo sostenuto per l'acquisto della merce, aveva erroneamente affermato che sarebbero indeducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi portati da fatture soggettivamente inesistenti. 7. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per aver l'ordinanza contraddittoriamente affermato, rispetto ad altro passo del provvedimento, che non poteva ritenersi che gli acquisti effettuati dai ricorrenti fossero pari al 90% di quelli fatturati e per aver omesso la motivazione sulla doglianza - supportata da documentazione prodotta - con cui si sosteneva la congruità dei costi fatturati CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile per genericità e manifesta infondatezza ed in parte, e comunque, infondato, avendo l'ordinanza adeguatamente dato conto della sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. 3 1.1 Quanto al primo profilo, la contestazione mossa è innanzitutto generica perché, come gli stessi ricorrenti riconoscono, l'ordinanza impugnata ha ricostruito l'inesistenza oggettiva delle prestazioni descritte nelle fatture passive indicate nelle dichiarazioni annuali dei redditi della LA AL SR quantomeno con riguardo al 10% del loro ammontare. Non v'è dubbio, pertanto, che, sussista per ciò solo il fumus del reato provvisoriamente contestato, anche a voler seguire la prospettiva ricostruttiva dei ricorrenti (ricostruzione, come infra meglio si dirà, esclusa dall'ordinanza impugnata), vale a dire che il restante 90% degli importi si riferirebbe a prestazioni solo soggettivamente inesistenti e quindi, a parere dei ricorrenti, deducibili con conseguente insussistenza dell'evasione ai fini dell'imposta sui redditi. Al riguardo deve soltanto osservarsi come sia manifestamente infondato, e comunque irrilevante ai fini in esame, il rilievo che gli importi corrispondenti all'indicato 10% delle fatture - ricostruiti dal tribunale come il prezzo erogato per il servizio di falsa fatturazione - costituirebbero per l'annotante "il prezzo del reato, dunque il costo, non il profitto". I ricorrenti al proposito confondono il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/del 2000, ascrivibile agli emittenti le fatture ed in questa sede irrilevante - rispetto al quale potrebbe parlarsi di quegli importi come prezzo del reato - con il delitto, provvisoriamente ascritto a NN LA, di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, rispetto al quale la prestazione (di acquisto materiali) oggettivamente inesistente (quantomeno nella misura del 10%) integra certamente un costo non deducibile in relazione al quale è configurabile il profitto di evasione d'imposta con conseguente ravvisabilità del reato ipotizzato. 1.2. Quanto al tema della deducibilità dei costi riferiti a fatture soltanto soggettivamente inesistenti, va in generale richiamato l'indirizzo interpretativo giusta il quale l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692; Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, Hugony, Rv. 273728). Con specifico riguardo alla disciplina tributaria richiamata in ricorso, poi, questa Corte ha già chiarito che, in tema di reati tributari, la regola della indeducibilità dei componenti negativi del reddito relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi (prevista dall'art. 14, comma 4-bis, I. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 4 2012, n. 16, conv. in I. n. 44 del 2012), si limita a precisare una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, ma non ha alcuna incidenza sulla configurabilità delle condotte di dichiarazione fraudolenta punite dall'articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000, ravvisabili anche con riguardo ai costi esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi nell'ambito di una frode c.d. carosello, trattandosi di costi comunque riconducibili ad una condotta criminosa (Sez. 3, n. 42994 del 07/07/2015, De Angelis, Rv. 265154 - 01; conf. sent. n. 43393/15, non massimata;
questi principi sono stati ribaditi anche nella motivazione di Sez. 3, n. 50362 del 29/10/2019, Pollice, Rv. 277938). L'indeducibilità in parola - si è in altra occasione precisato - non deriva esclusivamente dal loro impiego per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali l'impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente fatturati, ancorché realmente sostenuti (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni e aa., Rv. 264010, relativa a fattispecie di utilizzo di fatture per prestazioni effettivamente rese, i cui costi venivano fraudolentemente trasferiti a società "cartiere" costruite per frodare il Fisco con contestazione del reato di associazione per delinquere). Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel ricostruire la vicenda qui in esame, l'ordinanza impugnata pone i, in luce come vi fosse stato, anche da parte della LA AL SR e del suo amministratore - quest'ultimo, come più oltre si dirà, pure indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. - il sistematico ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite ed organizzate da un'associazione per delinquere la cui operatività era finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transazione. Allo stato degli atti, dunque - e sia pur con i limiti di un accertamento cautelare limitato alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato - non vi sono elementi per poter affermare che le fatture oggetto di contestazione consentirebbero comunque la deducibilità dei costi in esse rappresentati ed effettivamente sostenuti per l'acquisto dei materiali alla luce della disciplina tributaria invocata. In ogni caso - come di seguito meglio si preciserà - l'ordinanza impugnata non attesta che, quantomeno per il 90%, gli importi di quel fatturato sarebbero riconducibili a prestazioni soltanto soggettivamente inesistenti, ma, pur riconoscendo che la LA AL SR acquistasse materiali in nero, afferma invece (pag. 14) che difetta il requisito della determinatezza o determinabilità del costo sostenuto per tali acquisti e che deve logicamente escludersi che esso sia pari al 90% del fatturato. 5 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. 2.1. Com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). A tal fine, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, NNni, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.2. Alla luce dei richiamati principi è dunque inammissibile, perché afferente ad un mero vizio di motivazione, la doglianza secondo cui la prova del fumus del reato continuato sarebbe stata ricavata soltanto da un colloquio intercorso tra altre persone. Va in ogni caso - ed in modo assorbente - osservato che anche sul piano fattuale quella doglianza è manifestamente infondata, poiché l'ordinanza impugnata ha chiaramente delineato l'iter logico-giuridico che ha condotto alla (parziale) conferma del decreto di sequestro con riguardo ai delitti fiscali contestati al capo 30) della provvisoria imputazione, senza che possa qui evidentemente rilevare un'eventuale difettosa descrizione del reato associativo parimenti ipotizzato nei confronti di NN LA, trattandosi di reato non posto a base del provvedimento cautelare reale. In particolare, richiamando e condividendo la ricostruzione operata nel provvedimento applicativo di misure cautelari personali reso nello stesso procedimento, anche a carico dell'odierno ricorrente NN LA quale amministratore della LA AL SR, l'ordinanza impugnata ha argomentato la consapevole adesione del medesimo, e di altri stabili acquirenti di materiale 6 ferroso (i c.d. "annotanti"), ad un pactum sceleris promosso dai coniugi NI e Fornari per la commissione, tra l'altro, di una indeterminata serie di reati fiscali connessi all'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere, appositamente costituite e riferibili ai promotori del sodalizio benché formalmente amministrate da prestanome, al fine di dare copertura documentale a vendite effettuate in nero da un diverso fornitore. E' nell'ambito di tale condotta associativa che al LA sono stati contestati reati-fine fiscali che, con riguardo al reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 commesso in relazione agli anni d'imposta 2018 e 2019, hanno riguardato l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali della società da lui amministrata di fatture di acquisto per operazioni in tutto o in parte inesistenti per un complessivo importo di oltre 11 milioni e mezzo di Euro da due imprese cartiere, la Globo AL di IA NO e la Plusservice Sri, della cui operativa inesistenza il LA ben sapeva. Il generico ricorso non si confronta in alcun modo con questa lineare ricostruzione fattuale, mentre la conversazione ambientale sulla quale si appuntano le uniche - per quanto detto, comunque inammissibili - contestazioni svolte nel motivo qui in esame è stata utilizzata dal giudice del merito cautelare soltanto per argomentare l'esistenza del consolidato modus procedendi per cui il 10% degli importi fatturati costituiva il prezzo corrisposto per l'emissione delle fatture da parte delle imprese cartiere. 3. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. Va innanzitutto osservato che la fattura emessa da Econnetal in data 23 giugno 2020 non si riferisce alle contestazioni ricomprese nel capo 30 della provvisoria imputazione - riportato a pag. 15 dell'ordinanza impugnata, in nota - l'unico per il quale ha trovato conferma in sede di riesame il decreto di sequestro, ma si riferisce invece al capo 32, per il quale il provvedimento cautelare è stato annullato, sicché non può al proposito muoversi un rilievo di omessa motivazione. L'altra vicenda rispetto alla quale si muove la medesima doglianza - in ricorso individuata col generico richiamo all'informativa riepilogativa - non consente al Collegio alcun tipo di sindacato per apprezzare la rilevanza del vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale del riesame, non confrontandosi i ricorrenti, peraltro, con la riconosciuta natura di società cartiera della Plusservice Sri (sicché è fuor di luogo definire "ineccepibile" la posizione di chi abbia contrattato con una cartiera). Quanto, in generale, al rilievo che quegli accertamenti smentirebbero il teorema accusatorio e che le indagini non avrebbero documentato restituzioni in contanti di quanto versato in pagamento delle fatture - essendo sul punto stata parimenti omessa la motivazione - si tratta di circostanze all'evidenza non 7 fri decisive, soprattutto nell'ambito di un giudizio cautelare che richiede la dimostrazione del mero fumus di reato e che, per quanto osservato nel precedente paragrafo, non incrinano certo la sussistenza di un'adeguata motivazione a sostegno dell'affermata inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture, essendo di tutta evidenza che una mera società cartiera - circostanza, questa, in alcun modo contestata in ricorso - non può certo aver fornito i beni descritti nella documentazione fiscale indicata nelle dichiarazioni presentate dalla LA AL SR. Trattandosi, dunque, di doglianze generiche e non decisive, la loro omessa valutazione non integra il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione deducibile nei procedimenti concernenti misure cautelari reali (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio e a., Rv. 264011). 4. Gli ultimi due motivi di ricorso - da trattarsi congiuntamente perché obiettivamente connessi - sono in parte inammissibili per genericità, non confrontandosi il ricorso con l'ordinanza impugnata, e perché proposti per non consentiti vizi di motivazione, ed in parte sono comunque infondati. 4.1. Va innanzitutto osservato che, come si è già rilevato (supra, sub §. 1.2.), diversamente da quanto si allega in ricorso l'ordinanza impugnata non solo non riconosce l'effettività del costo sostenuto, ma attesta non essere determinato - né determinabile - l'importo che la LA AL SR sopportava per gli acquisti alíunde effettuati, "in nero", dei materiali da essa commercializzati e per i quali ricorreva alla "copertura" delle false fatturazioni. Con valutazione effettiva - di cui non si può peraltro sindacare, in questa sede, la logicità - l'ordinanza (pag. 14) espressamente attesta che l'importo sostenuto per gli acquisti in nero era certamente inferiore al 90%, non essendo altrimenti spiegabile la ragione del ricorso al meccanismo fiscale fraudolento. Del pari non proponibile in questa sede è la pretesa contraddizione motivazionale che emergerebbe dai diversi passi dell'ordinanza richiamati in ricorso, dovendo peraltro osservarsi come mai - né nella nota di pag. 11, né a pag. 17 - il provvedimento riconosca che l'importo corrisposto al fornitore del materiale in nero sarebbe pari al 90% di quello fatturato. A ciò si aggiunga che la vicenda ivi esaminata neppure si riferisce al capo 30 della provvisoria imputazione per il quale soltanto è stato confermato il sequestro. 4.2. Quanto al fatto che l'ordinanza non prenda posizione sulla documentazione prodotta a sostegno dell'effettività dei costi sostenuti, il motivo è parimenti generico e infondato, poiché la documentazione di cui si lamenta l'omessa motivazione - al di là del generico riferimento ad una "relazione tecnico-contabile" e ai listini della borsa internazionale dei metalli - è concretamente costituita, da un lato, dalle fatture oggetto di contestazione e, 8 d'altro lato, dalle fatture di vendita a terzi da parte della LA AL Sri di materiali ferrosi. Or bene, posto che le fatture di vendita non consentono ovviamente di individuare il costo sopportato per l'acquisto di quei materiali, in difetto di prova dell'esborso effettivamente sostenuto ed alla luce delle ragioni esposte nel precedente §. 1.2, l'ordinanza non è censurabile nella parte in cui non valorizza le fatture oggetto di contestazione per considerare la deducibilità dei costi in esse falsamente rappresentati. 5. Il cumulativo ricorso, nel complesso infondato, deve pertanto essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2023.