Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 04 98 / 0 3 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Presidente Dott. Franco - R.G.N. 8920/00 - -- Cron. 346 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 170 Rel. Consigliere Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud.25/09/02 Consigliere Dott. Sergio DEL CORE - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla eseculiya dalsg. IQSIL sul ricorso proposto da: per trim € 1.13±11) LUISA, elettivamente 1116.3. BARTOLUCCISALVATORI PACIFICO, IL CANCELLIERE i domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, difesi dagli avvocati GIANCARLO ZUCCACCIA, NERIO ZUCCACCIA, giusta delega in - atti;
LIRE 1500 - ricorrenti
contro
BA GR, PU EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo 101217 studio dell'avvocato NZ TOSTI che 10 difende, A101216 2002 giusta delega in atti} 1235 - controricorrenti 盛源龍 A101220 _1_ nonchè
contro
MA NI NZ;
intimato avverso la sentenza n. 371/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Giancarlo ZUCCACCIA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Renzo TOSTI, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto. I. -2- R.G.N.8920/00 Oggetto: Servitù-ripristino. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 7-11-1984, VA FI e AR SA convenivano in giudizio davanti al tribunale di RU EL De IL, UC LI, BA NO e CC EL, per ottenerne la condanna in solido alla riduzione in pristino ed alla manutenzione di una strada oggetto di servitù di passaggio, costituita con atto per notaio Sergiacomo del 13-6-1968 a favore del proprio fondo sito in Gualdo Tadino, in catasto al foglio 40, part. 620-147-622, che, in conseguenza di lavori eseguiti sulla strada nel giugno 1984, aveva subito una diminuzione>, quanto ad estensione. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dei convenuti, il tribunale, con sentenza del 14- 12-1990/31-5-1991, rigettava la domanda. Proposto appello dagli attori € costituitisi coniugi BA-CC, ma non la curatela del fallimento, nel frattempo dichiarato, di EL De IL e UC LI, la corte di appello di RU, con sentenza depositata 11 16 dicembre 1999, ha confermato la sertenza del tribunale e 2 condannato gli appellanti BA e CC alle spese del grado, per il motivo che dalle indagini svolte dal c.t.u. Ѐ risultatc che il transito attuale, al quale gli attori si sonc riferiti nell'atto introduttivo del giudizio, interessa, di fatto, un tracciato diverso da quello contemplato nel rogito Sergiacomo del 13-6-1968. Ergo, gli attori, secondo la corte di appello, sono solo possessori di un dirillo di transito (iuris possessio), che interessa terreni appartenenti a proprietari diversi dalle odierne parti in causa, come accertato dal c.t.u. ("l'attuale strada occupa terreni пол asserviti, e di altri proprietari", così nella relazione di consulenza). In altri termini, essi hanno chiesto la tutela della servitù relativamente al "tracciato posseduto e percorso, che neppure immaginavano fosse diverso da quello previsto nel rogito costituitivo della correttamente la domandaservitù", es pertanto, petitoria, e non possessoria è stata rigettata dal tribunale;
il quale, così decidendo, ΠΟΣ ha violato, po÷, l'art.112 c.p.c., essendosi pronunciato precisamente sulla domanda così Come proposta. Ne deriva che anche le altre domande degli attori, 3 riproposte in appello non possono che essere rigettate, rimanendo assorbite dalla considerazione che nella specie si tratta di lamentato pregiudizio allo stato di fatto, che non può venire in rilievo in un giudizio petitorio. Ricorrono per la cassazione della sentenza VA FI e AR SA, deducendo tre motivi di gravame. Resistono con controricorso NO BA e EL CC. Non ha svolto attività difensiva la curatela del fallimento Agricola Gualdese s.
1.1. dei soci the UC LI e EL De IL. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt.1063, 1065, 1067, 1074 e 1079 c. c., anche per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, per avere, la corte di appello, negato la tutela del diritto di servitù costituito con atto per notaio Sergiacomo a favore del fondo degli attori, il cui esercizio, a seguilo dei lavori eseguiti dai convenuti sulla straca Condo costituente il restringimento della servente, соп conseguente stessa, era venuto ad essere limitato e ridotto, rispetto a quanto previsto dall'atto predetto, al quale esclusivamente bisogna fare riferimento per l'esatta individuazione dei fondi, rispettivamente dominante e servente, e, quindi, de l tracciato della servitù di passaggio gravante su quest'ultimo. 2) Contraddittorietà della motivazione SU di un punto decisivo della controversia, per avere la corte di appello, nel motivare la pronuncia di rigetto della domanda degli attori, qualificata petitoria e non possessoria, affermato, da un lato, eseguiti nel giugno 1964 daiche " i lavori convenuti hanno ristretto l'esercizio del diritto servitù (art.1067 c.c.), quale previsto nel rogito, e, dall'altro, e contraddittoriamente, the la domanda concerne (art.112 c.pc.) non il detto diritto, ma l'esercizio poi riveratosi non - della servitù, ē cioè il conforme al diritto possesso di questa". 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche per omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art.360 n.5 c.p.c., con riferimento all'errata valutazione, da parte del giudice di appello, della situazione 5 1984, le opere che, secondo gli attori, ne avrebbero determinato un restringimento, con conseguente "riduzione" delia servitù di passaggio costituita sulla strada stessa a favore del loro fondo limitrofo con atto per notaio Sergiacomo del 13 6 1968, non corrisponde al tracciato previsto dal predetto atto. altri termini, dall'espletata istruttoria emerso che il tratto di strada, di cui gli attori, promuovendo il presente giudizio nei confronti dei proprietari dei fondi serventi, hanno chiesto la riduzione in pristino a tutela della servitù di passaggio che, di fatto, vi esercitano, поп corrisponde al tracciato con riferimento al quale fu costituita, con l'al o 13-5-1968, la servità ā Cavore del loro fondo. Correttamente, pertanto, e con motivazione logica e pienamente aderente alle emergenze processuali, la corte di appello ha rigettato la domanda e negato la tutela richiesta dagli attori con riguardo ad un diritto servitù di passaggio su un fondo diverso da quello sul quale la servitù stessa era stata costituita che è risultato inesistente. - Non mançando di aggiungere, peraltro, а completamento ed integrazione della motivazione J della decisione, che gli attori, nel chiedere la tutela della servità attraverso la riduzione in pristino della strada, si sono riferiţi evidentemente "al tracciato posseduto e percorsa", indicato con la colorazione blu nella planimetria allegata a_la c.t.u. Mercanti, ma ponendo a fondamento della domanda il diritto (di servità) che ritenevano, a torto, essere stalo costituito su quel tracciato;
laddove l'atto di costituzione più volte menzionato, ne contemplava, come già ricordato, uno diverso, indicato con la colorazione gialla. A nulla rileva, in proposito, la contraddizione, in verità più apparente che reale, € comunque non decisiva, evidenziala dai ricorrenti, per l'affermazione fatta dal giudice di appello, secondo cui "la domanda concerne (art.112 c.p.c.) non il detto diritto di servitù), ma l'esercizio poi rivelatosi non conforme al titolo della servitù, © cioè il possesso di questa", posto che la ratio decidendi, individuata dalla corte nell'inesistenza in capo agli attori del diritto azionato, in quanto relativo ad un fordo diverso da quello sul quale il diritto stesso (servilù) era stato costituito, rimane immutata e, come detto, è 8 conforme a diritto. Per quanto riguarda il terzo motivo, la censura con esso rivolta alla sentenza impugnata è priva di pregio. Τ ricorrenti si dolgoro sostanzialmente per ii mancato esame, da parte del giudice di appello, dclla richiesta di ammissione della prova testimoniale, volta а dimostrare che la servitù, prima degli intervenli posli in essere dai convenuti, veniva esercitata proprio sulla striscia di terreno a ciò destinata dall'atto Sergiacomo. Senonchè, a fronte dei dati di fatto emersi dalle indagini espletate in sede di merito, di cui la corte ha dato debito conto, e delle conclusioni che ne ha tratte in punto di diritto, le circostanze di fatto che i ricorrenti hanno chiesto di dimostrare a mezzo della dedotla prova testimoniale Παπ sono pertinenti al thema decidendum da essi stessi proposto { con unicamente al diritto di servitù diriferimento passo sul tratto di strada di proprietà dei convenuti, secondo il tracciato previsto nell'atto Sergiacomo del 13-6-1968) e sul quale il giudice si è pronunciato, previ gli espletati accertamenti, rinnovati nęl procedimento di appello, con 9 motivazione immune da vizi logici e giuridici;
donde l'ininfluenza della mancata statuizione circa 1'ammissione della prova, denunciata con il motivo in esame, stante la sua inidoneità a determinare una diversa (ved sent.n.9208/95;decisione n.3386/95; n.10951/94). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in euro 116.78 , oltre a euro 1.500,00 per onorari. falkenby Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr. anco Contorieri) (Dr. Olindo Schetting}.olindo Jontavei franco IL CANCELLIERE Maria Di ZO BEPOGITATA IN CANCELLERÍA Marie DiKuzno 15 GEN 2003 Oggle IL CANCELLIERE Maria Di Muzzo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si atesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 || 1-4-2003 re al 13476 160.10 apposta in cales ale copia autentica (art. 278 116 aui 30/8/2002) IL COLLAROPATORE CANCELLERA (Roberto co 10