Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Non deve essere convalidato il fermo operato in relazione al delitto di omicidio volontario laddove la situazione di fatto che si prospettava alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento delineava un sinistro stradale naturalisticamente inquadrabile nello schema tipico dell'omicidio colposo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 18667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18667 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
O S C U RA T A
18 667 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI DI CONSIGLIO
DEL 01/04/2008
DATI IDENTIFICATIVI DI S.M.
( comma D.L.vo 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali) SENTENZA (TRATTASI DI MINORE IL CANCELLIERE N. 975 108 Rosanna Pani
Composta dagli Ill.mi Sigg
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
REGISTRO GENERALE 1.Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI CONSIGLIERE IT N. 036658/2007 2. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
" 3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO TI
4. Dott. CASSANO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di TRIBUNALE
nei confronti di:
N. IL 1) S.M. (omissis)
avverso ORDINANZA del 14/10/2007
GIP TRIB. MINORENNI di MILANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ZAMPETTI UMBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A.MURA che ha richiento anuntlaments can pinvio -
OSSERVA
1. In esito a sinistro stradale avvenuto in agro di OR il 06.10.2007, nel quale
G.R identificato l'autore del fatto nel minoreperdeva la vita il piccolo questi veniva sottoposto a fermo per i reati omicidio volontario S.M.
ed inottemperanza agli obblighi di fermarsi e di prestare aiuto alla persona investita.-
La ricostruzione di massima del sinistro, nei termini non controversi tra le parti, è in sintesi la seguente :
- lo S.M. era alla guida di un ciclomotore 125 con faro anteriore gravemente difettoso (egli stesso ha dichiarato che la profondità della luce proiettata era di soli due metri);
- erano le ore 19,15 circa di una giornata autunnale;
egli percorreva una stradina di qualificazione controversa, non illuminata, che congiunge OR alla frazione Piazza del comune di Valdisotto;
trasportava sul sellino posteriore l'amico M.L. che gli aveva chiesto di essere riportato a casa;
- ad un certo punto il giovane conducente si avvedeva della presenza, sulla stradina, a circa due metri, di un bambino in bicicletta e manovrò per schivarlo, quindi proseguì a suo dire non essendosi accorto di nulla;
- in quel momento egli procedeva, per sua dichiarazione, a circa 40/50 orari;
- peraltro il ginocchio destro del M. aveva urtato la testa del bambino che ne riportò trauma cranico direttamente mortale.-
Con ordinanza 14.10.2007 il Gip presso il Tribunale per i minori di Milano non convalidava il fermo e respingeva la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare restrittiva. Osservava detto giudice come il pur grave fatto non potesse essere qualificato omicidio volontario neppure sotto il profilo del dolo eventuale. Ed invero sussistevano evidenti profili di grave colpa sia specifica (per violazioni a norme del
CdS, in particolare in relazione all'inefficienza del faro) sia generica (per imprudenza), ma non si poteva certo affermare che il minore avesse attuato condotta che assumesse come voluto, sia pur per implicito, il rischio morte, dovendosi invero ritenere -in base al complesso degli elementi in tal senso sintomatici- che egli ragionevolmente fidasse che la stradina a quell'ora ed in quella stagione, fosse libera da pedoni e bici, l'opposta eventualità essendo relegata alla sfera delle ipotesi astratte ma non preventivabili e O S C U R A T A
dunque non assumibili a livello di volizione. Residuava quindi ipotesi di omicidio colposo per il quale non è previsto dall'ordinamento né fermo né misura cautelare per la figura minorile. Quanto poi al reato ex art.189 CdS rilevava l'anzidetto Gip come non fosse possibile per i minori l'arresto fuori flagranza di cui al D.L.vo 285/92 per la prevalenza in materia della normativa specifica minorile.-
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiedeva l'annullamento in ordine al reato di omicidio e per il solo profilo della mancata convalida del fermo, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso l'anzidetto Tribunale che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione dovendosi, in tema di convalida del fermo, aver riguardo alle condizioni legittimanti quali apparivano alla Polizia giudiziaria al momento dell'intervento, si sarebbe dovuto prendere atto che la prospettazione del dolo eventuale (assunzione del rischio) era obbiettivamente sussistente in relazione alle condizioni ambientali (ora serale, mancanza di illuminazione) alla condotta di guida (velocità) ed alla conosciuta possibilità che vi fossero pedoni.-
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale richiedeva accoglimento del ricorso sul rilievo che non sarebbe stata adeguatamente valutata dal Gip la ragionevolezza della valutazione, da parte della P.G., dell'ipotesi di dolo eventuale.-
4. La difesa del minore indagato depositava quindi memoria difensiva con la quale rimarcava a. la stradina in cui avvenuto il fatto è una strada vicinale, e non una pista ciclabile;
non è l'unica che congiunga OR a Valdisotto, essendovene altre quattro oltre alla statale, e neppure la più comoda;
b. non è vero che l'indagato quella sera fosse in stato di alterazione alcolica, avendo bevuto solo, nel primo pomeriggio, una bibita di vino allungata con acqua frizzante ("spuma"); c. non è configurabile il dolo eventuale che esige la concreta rappresentazione del rischio, essendo notorio che quella stradina a quell'ora ed in quella stagione non è frequentata da pedoni.-
5. Il ricorso è infondato. Rileva dapprima la Corte come il ricorso del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano, pur essendo volto all'annullamento dell'ordinanza di mancata convalida del fermo che riguardava O S C U RA T A
entrambi i reati (omicidio volontario e di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 C.d.S.)-, in realtà svolge motivi esplicitamente solo per il reato di cui all'art. 575 Cp. Quanto ai reati di cui alla normativa speciale, va invero e comunque rilevata la corretta soluzione interpretativa data del Gip del Tribunale per i minori per cui, prevalendo di necessità la disciplina minorile specifica (artt. 16 e segg. Dpr 448/88), non sono consentiti né il fermo né l'adozione dei misure cautelari. Su tale profilo, del resto come appena detto- il ricorrente non sviluppa alcuna specifica argomentazione critica.-
In ordine poi al reato di omicidio, il tema in discussione è quello della qualificazione del fatto ai limitati fini e nell'ambito del fermo e della successiva convalida. In proposito è noto il consolidato principio giurisprudenziale, che qui va ribadito, secondo cui il fermo, così come l'arresto, va eseguito sulla base della situazione in fatto (evidenza della condotta e dei suoi elementi circostanziali) quale si prospettava alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, senza potersi pretendere più approfondito e penetrante esame di tutti i possibili risvolti, in fatto e diritto, quali saranno poi oggetto delle successive fasi del procedimento. Per il fermo, ovviamente, dovranno sussistere altresì le specifiche condizioni disciplinate dall'art. 384 Cpp.
Altrettanto è a dire in ordine alla convalida che, proprio per la sua autonomia rispetto all'eventuale successiva emanazione di un provvedimento cautelare, si deve limitare a verificare la legittimità dell'eseguito fermo (o arresto), avendo riguardo all'anzidetta situazione quale si prospettava alla p.g., senza doversi effettuare vaglio critico più penetrante nel merito.-
Ciò posto, è però del tutto evidente che tale ribadito principio deve valere pure nel senso che l'ineludibile vaglio in capo al Gip di tutte le condizioni legittimanti l'eseguito fermo impone anche di verificare se non vi possa essere stato eccesso di discrezionalità da parte della polizia giudiziaria, proprio nel senso che essa in qualche modo sia andata al di là di quella che era la situazione che si prospettava nella realtà delle cose. Ciò può avvenire allorché, come deve ritenersi nel caso presente, l'inevitabile operazione interpretativa dei dati di fatto (al fine di inquadrare gli stessi e la condotta dell'indagato in uno schema di reato), vada al di là della più evidente apparenza da leggere nell'adeguatezza del contesto in cui i fatti si collocano, aggiungendo profili interpretativi che, ove non confortati da particolari elementi di specifico riscontro, risultino svincolati proprio da quell'apparente realtà che è il cardine degli istituti in esame. In proposto varrà ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già avuto occasione di rilevare come sia consentito al Gip, in sede di convalida, proprio nell'ambito del vaglio della legittimità dell'operato della p.g. in sede di fermo o arresto, procedere alla ritenuta più corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto all'indagato (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n.
1534 in data 31.05.1990, Rv 185050, Altobelli) ed altresì come sia stato affermato che gli anzidetti limiti valutativi in capo allo stesso Gip non precludano di sanzionare con il diniego della convalida il rilevato eccesso di discrezionalità da parte della p.g. (cfr. Cass. Pen. Sez. 6°,
n. 19011 in data 10.03.2003, Rv. 227241, P.M. /Cric.). Orbene, applicando tali principi alla O S C U R A T A
presente vicenda, deve ritenersi che l'evidente apparenza delle cose, nel triplice aspetto rilevante
(condotta, evento, nesso di causalità), disegnava un tipico sinistro stradale naturalisticamente inquadrabile nello schema tipico dell'omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, Cp.
L'evidenza era, in modo oggettivamente non contestabile, quella di una condotta gravemente imprudente e di palese violazione alla disciplina specifica della circolazione stradale (il dato più immediato è costituito dall'inefficienza del faro in relazione alla velocità tenuta). E' stato quindi improprio, nel significato già rilevato dell'eccesso di discrezionalità, ritenere da parte della p.g.- la condotta del minore indagato essere stata sostenuta non già dalla più evidente colpa, sia generica (imprudenza) che specifica (rilevate violazioni al C.d.S.), ma da dolo eventuale. Il dolo eventuale, come è noto, è costruzione giurisprudenziale (non essendo previsto come tale dal
Codice Penale) e, frutto sempre di una laboriosa operazione interpretativa della condotta dell'agente, esigendo valutazione di una pluralità di elementi non tutti disponibili nell'immediatezza e non tutti esteriormente apparenti. Può, dunque, anche operarsi un fermo (o un arresto) sull'ipotizzata base di un dolo eventuale che peraltro è pur sempre atteggiamento psicologico limite-, ma sempre che la situazione in fatto sia così chiaramente esplicita in tal senso da rendere evidente ed univocamente apprezzabile siffatto profilo soggettivo. Orbene, nella fattispecie, fermi gli altri dati esteriori di oggettiva ricorrenza, l'ipotesi del dolo eventuale
-rispetto alla più immediata colpa- veniva sostenuta dalla p.g. (ed ora dal P.M. ricorrente) in definitiva solo in relazione alla possibilità di presenza di pedoni in quella strada, nelle circostanze di tempo anzidette, possibilità che fosse introiettata dall'indagato quale probabile con accettato rischio di sinistro con esiti letali, ovvero più semplicemente respinta sia per le condizioni ambientali oggettive, sia per le passate esperienze, sia ancora perché il minore fidava sulle proprie capacità di guida. Giustamente il Gip ha osservato, nel provvedimento impugnato, che concretamente, allo stato, non può essere superata la reiterata affermazione dello
LO di essere stato sicuro che la stradina a quell'ora doveva essere deserta, e che comunque ciò non può essere fatto sulla base di ipotesi astratte, né adducendo elementi circostanziali in sé validi anche per la più normale fattispecie dell'omicidio colposo.-
In definitiva correttamente il Gip ha negato la convalida, non essendo prospettabile l'ipotesi del dolo eventuale neppure ai limitati fini del fermo, e non essendo consentito lo stesso per i minori in relazione alla fattispecie dell'omicidio colposo.-
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano va quindi respinto.-
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.-
Così deciso in Roma il 01 aprile 2008.- Il Consigliere estensore DEPOSITATA IlPrefidente IN CANCELLERIA
Umberto Zampetti Torquato Genel семки = 8 MAG 2008 W